CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/08/2023, n. 36459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36459 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NA SIESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36459 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, il 3.2.2023, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di RT OM presentata ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1253 del 9.3.2018, divenuta irrevocabile il 24.4.2018, emessa all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Bologna„ con la quale era stato condannato in relazione al reato di furto in abitazione. 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo articolato violazione di legge con riferimento alle norme che regolano il processo in absentia. La corte territoriale incorre nella violazione dell'art. 420-bis c.p.p. ove attribuisce rilievo all'indice di conoscenza della nomina del difensore di fiducia e all'elezione di domicilio presso di lui senza operare alcuna valutazione in concreto ovvero senza tener conto che poi è intervenuta la rinuncia al mandato con precisazione di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'assistito non conoscendo il suo recapito;
per poi precisare al nuovo difensore designato per la promozione della rescissione di non avere contatti col RT da almeno sei/sette anni sicché questi non era a conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Alla stregua di tale circostanza il ricorrente afferma che si deve ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo. A ciò si aggiunga che l'elezione domicilio presso il difensore può ritenersi efficace ai fini della effettiva conoscenza solo quando vi sia un collegamento effettivo tra la persona e il luogo eletto altrimenti sì verte nel caso del domicilio inidoneo. Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, non può dubitarsi che nel caso di specie il difensore di fiducia sia stato informato della nomina intervenuta nel presente procedimento, in suo favore, da parte dell'imputato. Infatti, fermo restando che è onere della persona notiziare l'avvocato designato dell'intervenuta nomina, nel caso dii specie deve ritenersi avvenuta tale investitura dal momento che il difensore ebbe poi a rinunciare all'incarico e ciò peraltro / 2 dopo diverso tempo dalla designazione (intervenuta in sede di verbale di identificazione risalente al 18.2.2015 laddove la rinuncia risale al 29.11.2017), circostanza temporale che depone piuttosto per l'avvenuta instaurazione del rapporto fiduciario, come d'altronde si riporta in ricorso in cui si rappresenta la cessazione dei contatti da parte del difensore dell'epoca da "sei/sette anni"; sicché si deve ritenere che a fronte di regolare elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, la circostanza che il difensore non sia poi più riuscito a mettersi in contatto con l'imputato non può risolversi in una ragione giustificatrice della asserita mancanza di conoscenza del processo dal momento che la mancanza del contatto successivo è dipesa, secondo quanto assume lo stesso ricorso, unicamente dal comportamento assunto dall'imputato medesimo che non fornendo il recapito dove rintracciarlo al domiciliatario ha dimostrato di non avere interesse ad essere notíziato degli sviluppi del procedimento, di volersi in buona sostanza sottrarre alla sua celebrazione. Ciò posto, evidente è per altro verso la genericità del ricorso, che a fronte di determinati punti fermi come quello dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia, della regolarità dell'elezione di domicilio intervenuta nell'ambito di verbale in cui si dà atto dei preliminari pertinenti avvisi previsti dalla legge al riguardo, ritiene di poter dare rilevanza al fatto che il difensore di fiducia abbia poi affermato di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'imputato per non avere il suo recapito, circostanza che però a ben vedere dimostra il disinteresse dello stesso verso il processo e non può esser assunta come base per il riconoscimento della incolpevole ignoranza del processo. Se è vero, infatti, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420- bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - , tuttavia è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata - come nel caso di specie - una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata;
nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, SHIMI LIMAM, Rv. 27721001), e, dall'altro, che è necessario che chi adduce la propria incolpevole mancata conoscenza del processo indichi in maniera precisa i presupposti a cui potersi ancorare la valutazione in tal senso, fornisca cioè tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta 3 verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio che invoca, quanto meno operandone una esaustiva prospettazione;
laddove nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato tutti gli aspetti implicati dall'asserita incolpevolezza ma ha anche addotto ragioni a giustificazione della sua mancanza di colpa che si risolvono piuttosto in indici sintomatici della sua volontà di sonarsi volontariamente al processo. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e c:ongruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/5/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36459 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, il 3.2.2023, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di RT OM presentata ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1253 del 9.3.2018, divenuta irrevocabile il 24.4.2018, emessa all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Bologna„ con la quale era stato condannato in relazione al reato di furto in abitazione. 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo articolato violazione di legge con riferimento alle norme che regolano il processo in absentia. La corte territoriale incorre nella violazione dell'art. 420-bis c.p.p. ove attribuisce rilievo all'indice di conoscenza della nomina del difensore di fiducia e all'elezione di domicilio presso di lui senza operare alcuna valutazione in concreto ovvero senza tener conto che poi è intervenuta la rinuncia al mandato con precisazione di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'assistito non conoscendo il suo recapito;
per poi precisare al nuovo difensore designato per la promozione della rescissione di non avere contatti col RT da almeno sei/sette anni sicché questi non era a conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Alla stregua di tale circostanza il ricorrente afferma che si deve ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo. A ciò si aggiunga che l'elezione domicilio presso il difensore può ritenersi efficace ai fini della effettiva conoscenza solo quando vi sia un collegamento effettivo tra la persona e il luogo eletto altrimenti sì verte nel caso del domicilio inidoneo. Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, non può dubitarsi che nel caso di specie il difensore di fiducia sia stato informato della nomina intervenuta nel presente procedimento, in suo favore, da parte dell'imputato. Infatti, fermo restando che è onere della persona notiziare l'avvocato designato dell'intervenuta nomina, nel caso dii specie deve ritenersi avvenuta tale investitura dal momento che il difensore ebbe poi a rinunciare all'incarico e ciò peraltro / 2 dopo diverso tempo dalla designazione (intervenuta in sede di verbale di identificazione risalente al 18.2.2015 laddove la rinuncia risale al 29.11.2017), circostanza temporale che depone piuttosto per l'avvenuta instaurazione del rapporto fiduciario, come d'altronde si riporta in ricorso in cui si rappresenta la cessazione dei contatti da parte del difensore dell'epoca da "sei/sette anni"; sicché si deve ritenere che a fronte di regolare elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, la circostanza che il difensore non sia poi più riuscito a mettersi in contatto con l'imputato non può risolversi in una ragione giustificatrice della asserita mancanza di conoscenza del processo dal momento che la mancanza del contatto successivo è dipesa, secondo quanto assume lo stesso ricorso, unicamente dal comportamento assunto dall'imputato medesimo che non fornendo il recapito dove rintracciarlo al domiciliatario ha dimostrato di non avere interesse ad essere notíziato degli sviluppi del procedimento, di volersi in buona sostanza sottrarre alla sua celebrazione. Ciò posto, evidente è per altro verso la genericità del ricorso, che a fronte di determinati punti fermi come quello dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia, della regolarità dell'elezione di domicilio intervenuta nell'ambito di verbale in cui si dà atto dei preliminari pertinenti avvisi previsti dalla legge al riguardo, ritiene di poter dare rilevanza al fatto che il difensore di fiducia abbia poi affermato di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'imputato per non avere il suo recapito, circostanza che però a ben vedere dimostra il disinteresse dello stesso verso il processo e non può esser assunta come base per il riconoscimento della incolpevole ignoranza del processo. Se è vero, infatti, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420- bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - , tuttavia è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata - come nel caso di specie - una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata;
nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, SHIMI LIMAM, Rv. 27721001), e, dall'altro, che è necessario che chi adduce la propria incolpevole mancata conoscenza del processo indichi in maniera precisa i presupposti a cui potersi ancorare la valutazione in tal senso, fornisca cioè tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta 3 verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio che invoca, quanto meno operandone una esaustiva prospettazione;
laddove nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato tutti gli aspetti implicati dall'asserita incolpevolezza ma ha anche addotto ragioni a giustificazione della sua mancanza di colpa che si risolvono piuttosto in indici sintomatici della sua volontà di sonarsi volontariamente al processo. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e c:ongruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/5/2023.