CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14021 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FORLI' nel procedimento a carico di: RC SS nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette ai sensi dell'art.23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero DOMENICO A.R. SECCIA, che ha concluso chiedendo annullarsi la decisione censurata senza rinvio al Tribunale competente per l'esecuzione penale;
letta la memoria difensiva depositata in data 27/02/2023 dal difensore avv. RO PI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14021 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2022, a seguito di udienza tenuta il 30 settembre 2022, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a CH SA con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, per avere questi commesso, entro cinque anni dalla sua irrevocabilità, un altro delitto per il quale ha riportato una ulteriore condanna, emessa dal Tribunale di Forlì 1'11 gennaio 2012 e divenuta definitiva il 23 febbraio 2012. Ha inoltre dichiarato estinta la relativa pena, pari a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, essendo decorsi dieci anni dalla irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca della sospensione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, perché il condannato è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen., e l'art. 172, comma 7, cod. pen. recita esplicitamente che l'estinzione delle pene non opera nel caso di soggetti recidivi, «nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99». Lo SA, infatti, con sentenza emessa in data 9 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Bologna per un reato commesso il 28/04/2015, divenuta definitiva il 24 novembre 2015, è stato ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen., e quindi entro il periodo di decorrenza del termine di prescrizione della pena dichiarata estinta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore avv. RO PI ha depositato in data 27/02/2023 una memoria difensiva, con la quale sostiene che la recidiva è ostativa all'estinzione della pena solo se accertata con sentenza emessa precedentemente a quella la cui pena deve essere dichiarata estinta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti, dagli atti processuali ed in particolare dal certificato penale, che lo Hessen in data 9 ottobre 2015 ha riportato una condanna, emessa dalla Corte di appello di Bologna, per un reato commesso il 28/04/2015, divenuta definitiva il 24 novembre 2015. Con tale pronuncia egli è stato ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen.. Sussiste quindi la condizione, ostativa all'applicazione dell'art. 172 cod. pen., prevista dall'ultimo comma della norma stessa. 2. La tesi difensiva proposta dal difensore non è fondata, risultando chiara l'interpretazione della norma, che esclude la estinguibilità delle pene quando il condannato risulti non avere riportato alcun effetto deterrente dalle condanne subite precedentemente o dalla stessa condanna la cui pene dovrebbe essere dichiarata estinta, tanto da essere stato o essere successivamente dichiarato recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. 2.1 Deve perciò essere ribadito il principio di diritto stabilito dalla corte di cessazione, a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, secondo cui «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n.44612 del 03/10/2013, Rv. 257896) e «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, Rv. 278165). 3. L'ordinanza impugnata è quindi errata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione della pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, e deve essere annullata per detta parte, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarata estinzione della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 08 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette ai sensi dell'art.23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero DOMENICO A.R. SECCIA, che ha concluso chiedendo annullarsi la decisione censurata senza rinvio al Tribunale competente per l'esecuzione penale;
letta la memoria difensiva depositata in data 27/02/2023 dal difensore avv. RO PI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14021 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2022, a seguito di udienza tenuta il 30 settembre 2022, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a CH SA con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, per avere questi commesso, entro cinque anni dalla sua irrevocabilità, un altro delitto per il quale ha riportato una ulteriore condanna, emessa dal Tribunale di Forlì 1'11 gennaio 2012 e divenuta definitiva il 23 febbraio 2012. Ha inoltre dichiarato estinta la relativa pena, pari a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, essendo decorsi dieci anni dalla irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca della sospensione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, perché il condannato è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen., e l'art. 172, comma 7, cod. pen. recita esplicitamente che l'estinzione delle pene non opera nel caso di soggetti recidivi, «nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99». Lo SA, infatti, con sentenza emessa in data 9 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Bologna per un reato commesso il 28/04/2015, divenuta definitiva il 24 novembre 2015, è stato ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen., e quindi entro il periodo di decorrenza del termine di prescrizione della pena dichiarata estinta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore avv. RO PI ha depositato in data 27/02/2023 una memoria difensiva, con la quale sostiene che la recidiva è ostativa all'estinzione della pena solo se accertata con sentenza emessa precedentemente a quella la cui pena deve essere dichiarata estinta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti, dagli atti processuali ed in particolare dal certificato penale, che lo Hessen in data 9 ottobre 2015 ha riportato una condanna, emessa dalla Corte di appello di Bologna, per un reato commesso il 28/04/2015, divenuta definitiva il 24 novembre 2015. Con tale pronuncia egli è stato ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen.. Sussiste quindi la condizione, ostativa all'applicazione dell'art. 172 cod. pen., prevista dall'ultimo comma della norma stessa. 2. La tesi difensiva proposta dal difensore non è fondata, risultando chiara l'interpretazione della norma, che esclude la estinguibilità delle pene quando il condannato risulti non avere riportato alcun effetto deterrente dalle condanne subite precedentemente o dalla stessa condanna la cui pene dovrebbe essere dichiarata estinta, tanto da essere stato o essere successivamente dichiarato recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. 2.1 Deve perciò essere ribadito il principio di diritto stabilito dalla corte di cessazione, a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, secondo cui «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n.44612 del 03/10/2013, Rv. 257896) e «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, Rv. 278165). 3. L'ordinanza impugnata è quindi errata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione della pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2007 e divenuta definitiva il 9 giugno 2007, e deve essere annullata per detta parte, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarata estinzione della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 08 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente