Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 16, comma quarto, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv., con modd. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) la condotta del gestore di un impianto di carburante, installato all'interno di imprese, cantieri, magazzini e similari e debitamente autorizzato in quanto destinato esclusivamente all'esercizio dell'impresa, il quale fornisca carburante a soggetti diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, sia a titolo oneroso che gratuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2010, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
R C A 2335 /1 1 RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 14/12/010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 2014 Dott. Claudia Squassoni Presidente 1. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 23587/010 3. Dott Luca Ramacci Consigliere 4. Dott Elisabetta Rosi Consigliere
Ha pronunciato la seguente of SENTENZA
Sul ricorso proposto da 82
D'AM VA, nato il 16/03/✓ (16/03/1982) of LA NI IO, nato il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata, in data 16/10/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fausto De Santis
che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
1
Udito il difensore Avv.//
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 16/10/08, dichiarava
D'AM VA e LA NI IO, colpevoli dei reati di cui agli artt. 679,
389 D.P.R. 547/55; 16 L. 1034/70 (come contestati in atti) e li condannava alla pena complessiva di € 1.300,00 di ammenda ciascuno.
Gli interessati proponevano distinti atti di Appello - qualificati ricorsi per Cassazione,
ex art. 568, 5° comma, cpp - deducendo censure varie
In particolare D'AM VA esponeva, sostanzialmente, che era estraneo ai fatti in esame. LA NI IO, a sua volta, esponeva: of 1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati;
2. che, comunque, era illegittima la confisca del carburante in sequestro.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini di cui in motivazione.
Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 679 cp, 36, 37 D.P.R. 547/1955 [capo A) della rubrica], il
2 Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare, il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che D'AM VA, quale gestore del parcheggio sito in Pompei, via Mariconda n. 30 e LA NI IO, qual? titolar?
della omonima ditta di Autotrasporti - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti,- detenevano, in concorso tra loro, nel predetto parcheggio un serbatoio, munito di colonnina e pistola erogativa, con capacità di litri 5.000 e contenente litri 1.100 di carburante di tipo gasolio;
il tutto senza la preventiva aix of richiesta di collaudo cape de Vigili del Fuoco e senza effettuare la prescritta denuncia alla competente Autorità di PS.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati al capo A)
della rubrica.
Le censure dedotte al riguardo nel ricorso sono infondate, perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Sono, altresì, errate in diritto, poiché anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 81/08 - che ha abrogato il
D.P.R. 547/55 - la fattispecie criminosa di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. 547/1955 è
tuttora rilevante penalmente, poiché è stata riprodotta e prevista dall'art. 16 D.L.vo
139/06, norma quest'ultima richiamata dall'art. 46 (prevenzione incendi) del citato
D.L.vo 81/08 [conforme Cass. Sez. III Sent. 16313/09 del 17/04/09, che ha trattato in modo esaustivo la materia de qua].
N Sono fondate, invece, le censure relative al reato di cui all'art. 16 D.L.745/70[capo
B)].
Invero, il Tribunale - in relazione a tale imputazione - si è limitato ad accertare che era stato installato nel parcheggio (da parte degli attuali ricorrenti) un serbatoio
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munito di colonna e pistola erogatrice con conseguente distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione, senza la prescritta concessione. Il Tribunale,
tuttavia, non ha accertato se l'erogazione era effettuata esclusivamente per gli automezzi in dotazione dell'azienda titolare del parcheggio, oppure anche nei confronti dei terzi utenti del parcheggio. Trattasi di accertamento necessario ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato de quo.
All'uopo va ribadito ed affermato che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 16,
comma 4°, D.L.vo 745/70 (convertito in L. 1034/70) e 5, comma 3°, D.L. 82/93
(convertito in L. 162/93, normativa tuttora in vigore) - l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa, è sottoposta a semplice autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione
territorialmente competent. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura, pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 16, comma 4°, D.L.vo 745/70, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina normativa [conforme Cass. Sez. III Sent. n.
22737 del 18/03/04, che ha trattato esaustivamente la materia de qua].
Parimenti va accolta la censura relativa alla confisca del gasolio in sequestro per carenza di motivazione. Il Tribunale, invero, non ha indicato con precisione le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento. Il giudice di merito si è limitato ad esporre ragioni di opportunità che consigliavano di prelevare il carburante del serbatoio de quo sino a quando non fosse effettuato il collaudo da parte dei VVFF e non fosse stato rilasciato il certificato di prevenzione. Sono ragioni che attengono, tutt'al più, al mantenimento del sequestro del carburante in altro sito, ma non sono di per sé sole
4 idonee a legittimare la confisca del gasolio;
confisca che va invece individuata in precise norme giuridiche, pertinenti alla materia de qua.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei termini come sopra esposti, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.
of
P. Q. M.
La Corte,
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata
limitatamente alla imputazione di cui all'art. 16 D.L. 745/1970 convertito in L.
1034/70 ed alla misura della confisca.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 14/12/2010
Il Presidente
( dott. C. Squassoni )
سار L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Jario Gentil A
DI M
DEPOSITATA IN CANCELLERIA E
R
P
2.5 GEN. 2011 รับบ
IL CANCELLIERE
Luana Mariani
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