Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6900 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 6 90 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA NOME UP MA DI CASSAZIONE Oggetto Au sbrologic SEZIONE TERZA CIVILE Th u le butt ch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3902/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente- 6383/00 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 15208 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. 2526 Ud. 14/12/00Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dai Sig. IL SOLE 24 ORE- per diritti L. 300 PINDO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE "I (21 MAG 2001 IL CANCELLIERE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difeso dagli avvocati ANGELO DEL VECCHIO, €0,77 1.1500 CANCELLERI CARMINE PASCARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, FONDO DI GARANZIA DELLE VITTIME DELLA STRADA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 06383/00 proposto da: 2000 GENERALI SPA - LE ASSICURAZIONI GENERALI SPA, quale 2064 impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. DEL VECCHIO della Strada, con sede in Trieste, in persona dei suoi per diritti L. 36000+2 || 2.8 AGO 2001 elettivamente legali rappresentanti pro tempore, IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, difesa dall'avvocato PIETRO giustaVINCIGUERRA, delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PINDO MICHELE;
€0,52 L.1000 - intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 2492/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/11/99 e depositata il 30/11/99 (R.G. 2187/98); AY523052 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AY523051 udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AY523057 Battista PETTI;
AY523056 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AX100551 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per AX100556 l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 settembre 1992 IN Michele conveniva dinanzi al Tribunale di S Maria Capua Vetere il Fondo Garanzia per le vittime della Strada e la spa Generali assicurazioni quale impresa designata, e ne 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale chiedeva la condanna in solido per i danni, patrimonia- al Sig. BALOCCHI 2000+2 li, biologico e morali, conseguenti ad un incidente 2.1. per dirit 17 OTT. 2001 il stradale avvenuto in S. Maria a Vico il 28 giugno 1992, IL CANCELLIERS previo accertamento della responsabilità esclusiva del DIRITTI veicolo investitore rimasto ignoto. Si costituivano le Assicurazioni Generali e chiede- il rigetto della domanda. La causa era istruita vano DIRITE con prove orali, documentali e consulenza medico lega- le. Con sentenza del 18 dicembre 1997 il Tribunale ac- coglieva la domanda e condannava l'assicurazione a cor- rispondere la somma di lire 106.766.000, oltre interes- €0,77 1.1500 CANCELLE si legali dall'evento al saldo su lire 36.814.000 e sul residuo importo dalla decisione, oltre che alla rifu- sione delle spese del giudizio. La decisione era appellata dal IN, sul quantum del danno biologico e morale e sulla mancata liquida- zione della inabilità. Resisteva l'assicurazione nella qualità di impresa designata;
nessuno si costituiva per il fondo di Garan- zia. Con sentenza del 30 novembre 1999 la Corte di ap- pello di Napoli così decideva: in parziale accoglimento dell'appello, condanna le Assicurazioni Generali nella qualità, al pagamento del- la somma di lire 93.750.000 a titolo di danno biologico 3 e di danno morale, oltre interessi al tasso legale dal giorno del sinistro al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa per la metà le spese del giudizio di appello e pone il resto a carico della SO- cietà appellata (v. amplius i dispositivo). Contro la decisione propone ricorso il danneggiato IN, deducendo tre motivi di censura;
resiste l'assicuratrice con controricorso e ricorso incidentale sul punto della liquidazione degli interessi. IN ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono stati previamente riuniti per con- nessione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. I l ricorso principale merita accoglimento e così pure quello incidentale, per le seguenti considerazio- ni. Precede l'esame del ricorso principale. A. Esame del ricorso del danneggiato IN. Nel primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. come error iuris ed error in iu- dicando con vizio di motivazione. La censura investe la liquidazione del danno biolo- gico, tenendo conto della gravità delle lesioni (valu- tate al 25%) e delle tabelle a punto localmente vigen- tir ma senza tener conto del coefficiente correttivo 4 della età del danneggiato (31 anni, coefficiente 0.85%). La censura è fondata. Ed in vero l'applicazione au- tomatica delle tabelle, sia pure migliorando il "punto base", compiuta dalla Corte di appello, seguita ad es- sere inadeguata, mancando dei correttivi personalizzan- ti, tra i quali, quello della giovane età della vitti- ma, che opera come correttivo in equo accrescimento (calcolabile o con un coefficiente moltiplicatore o con un arrotondamento globale) in modo di rendere integrale il ristoro del danno a chi lo subisce, liquidando il danno ai valori attuali e con i relativi accessori. Ne è derivata una liquidazione errata e non integrale e dunque il motivo sul punto merita accoglimento. Parimenti dev'essere accolto il motivo sulla ridot- ta liquidazione del danno morale consequenziale che stato liquidato sommariamente nella misura di un mezzo del danno biologico. Il ricorrente, sul punto Osserva che la riduzione del danno biologico ha determinato la riduzione del danno morale, e tale censura è sufficien- te, per la dimostrata esattezza della mancata persona- lizzazione del primo. Non senza rilevare che il danno morale, pur essendo conseguenza rispetto alla lesione primaria della danno salute (secondo la ricostruzione sistematica proposta 5 dalla Consulta nell'incipit del 1986 e dalla Cassazione nelle decisione a sostegno, sino alle ultime definizio- ni legislative del danno "biologico" in tema di danno previdenziale INAIL e di danno biologico in RCA) è au- tonoma figura di danno, ontologicamente diversa dalla lesione alla salute, perché attiene, oltre che alla "sofferenza e al dolore" patiti nel corso dell'evento e sino a guarigione, alla stessa integrità morale della persona, che resta stabilmente menomata per il resto della vita, sicchè viene in evidenza anche l'aspetto della sua dignità morale. Nel secondo motivo si deduce l'omessa liquidazione delle voci di danno relative alla inabilità assoluta (per 54 (per 54 giorni) ed alla inabilità temporanea gg.). Il motivo è fondato, ed in vero se la liquidazione del danno biologico come "danno permanente" è avvenuta sulla base delle tabelle, la valutazione di tali voci di danno, appartengono ad cd. "danno transeunte" che attiene alla privazione della validità della persona, viene ad essere una componente minore, ma pur sempre parte del danno da liquidare in via equitativa. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione delle tabelle professionali in ordine alla liquidazione delle spese;
il motivo è fondato in ordine alle anali- 6 tiche deduzioni, ma dovrà essere riconsiderato in rela- zione alla ulteriore liquidazione del danno, secondo i parametri e le sottovoci sopraindicate. B. Esame del ricorso incidentale delle Assicu- razioni Generali. Licoos Il motivo è fondato in ordine all'errato principio 290000 calcolo degli interessi compensativi sul capitale di finale anziché su quello iniziale, rivalutato anno per anno, secondo i criteri indicati dalle S.U. 1995 n. 1712, ancor oggi meritevoli di condivisione. Il giudice del rinvio (altra Sezione della Corte di appello di Napoli) nel riliquidare più esattamente il danno avrà cura di osservare anche i criteri delle se- zioni unite citate, onde evitare il cumulo degli inte- ressi compensativi, e provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e quello incidentale;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. e r i l ( Roma 14 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelierte 21 MTG. 2001 IL CANCELLIERE 01 Oggi, Concette Ammendels IL CANCELLIERE C1 Cancel Ammangola