Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari - a fronte della richiesta di archiviazione del pubblico ministero per essere rimasti ignoti gli autori del reato - disponga l'archiviazione per il diverso titolo dell'infondatezza della notitia criminis, purché siano assicurati i diritti del contraddittorio del querelante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2003, n. 15443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15443 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 15/10/2003
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - N. 1614
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 009841/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DEUT LL N. IL 11/09/1941;
contro
2) NO;
avverso DECRETO del 21/01/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Sentite le conclusioni del P.G., in persona del S.P.G. designato, che ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al G.I.P. presso il Tribunale di Milano per competenza. FATTO E DIRITTO
Dall'esame dell'impugnato decreto di archiviazione risulta che:
- il querelante ELRI RC aveva denunziato che l'emittente televisiva "RAI News 24" aveva trasmesso, in data 21 settembre 2000, l'intervista pubblicata dal periodico "L'Espresso" nell'aprile 1994 (a suo tempo rilasciata dal Dott. Paolo LL) non evidenti alterazioni, che avevano determinato la falsificazione del suo contenuto e la rilevante diffamazione dello stesso querelante;
- e, tuttavia, alla stregua delle condivise risultanze di indagini e di "precise argomentazioni" del P.M. che aveva richiesto l'archiviazione, si è ritenuto che i "tagli" dei riferimenti a coinvolgimenti criminosi di TT AN diversi dal traffico di stupefacenti ed alla identificazione dell'effettivo interlocutore del AN ("un componente della famiglia IL) in una conversazione telefonica intercettata non comportino la sostanziale difformità di "fatti, opinioni e circostanze" rappresentati dal LL, posto che, da un lato, "la analitica comparazione dei due testi dell'intervista ha consentito di verificare come i contenuti delle medesime siano sostanzialmente coincidenti" e, dall'altro, "il testo dell'intervista televisiva non presenta (in conseguenza delle constatate omissioni) elementi significativi ed idonei a confermare una sua portata diffamatoria nei confronti del denunciate". - in tal modo resta esclusa anche la materialità di diversi delitti (ex artt. 479, ovvero 485, ovvero 294 c.p.). Il ricorrente premette l'esposizione dei fatti relativi alla vicenda processuale, originata dalla querela connessa alla "manipolazione televisiva dell'intervista rilasciata a suo tempo dal LL e proposta anche nei confronti di persone concorrenti ancora "ignote", evidenziando, tra l'altro, che:
- conseguentemente il procedimento era stato iscritto a carico di "ignoti" (e, per gli accertamenti necessari alla correlativa identificazione, era stata concessa al P.M. l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 415/2 c.p.p.). - e dallo stesso P.M. era stata formulata, senza preventiva iscrizione delle persone identificate nel registro degli indagati, la richiesta di archiviazione, opposta con istanza - ribadita anche nell'udienza camerale ex art. 410 c.p.p. - ed intesa appunto a conseguire l'iscrizione degli indicati "giornalisti RAI". Ed espone articolato motivo di "abnormità del procedimento e del relativo decreto di archiviazione", emesso senza che il P.M. avesse "nemmeno individuato i soggetti" denunziati e che il giudice, in relazione alla loro individuazione già indicata dal querelante, ne avesse ordinata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato. A sostegno deduce che "la procedura di archiviazione ex art. 415 c.p.p. è particolare e diversa rispetto a quella ordinaria dagli artt. 408 ss. C.P.P.", in quanto, intervenuta l'identificazione delle persone alle quali è attribuito il reato, il P.M. provvede immediatamente all'iscrizione dei loro nomi nel registro predetto (e "da questo momento iniziano le indagini preliminari 'ordinarie'": per modo che, formulatasi ciò nonostante la richiesta di archiviazione per infondatezza nel merito della "notitia criminis", l'alternativa processuale legittima restava soltanto quella tra l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato e la prosecuzione delle indagini nei confronti delle persone identificate - già indicate peraltro specificamente nella querela presentata dallo stesso ricorrente). A tale prospettazione ha inoltre ricollegato il supporto di richiamati principi giurisprudenziali, che ribadiscono l'impossibilità della "analogazione tra le due categorie procedimentali dell'archiviazione ex art. 415 c.p.p. e dell'archiviazione ex art. 408/1 - 409/1 C.P.P., tanto più risultando confermata la denunziata abnormità nella fattispecie processuale concreta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini ("sul falso presupposto che le persone indagate (specificamente indicate in querela) fossero ignote") e di successiva richiesta procedimentale esclude, secondo l'assunto difensivo, che si possano individuare concrete ragioni di economia processuale, che possano legittimare la richiesta immediata di archiviazione senza adempimento della dovuta iscrizione dei nomi degli indagati nel registro delle notizie di reato, non connessa violazione, rispetto alla richiesta del P.M., del principio "ne procedat index ex officio").
Il P.G. concludente di questa Corte ha avvalorato, con le sue richieste, il fondamento del proposto ricorso sul rilievo che "il modus operandi del G.I.P. che ha chiesto un'archiviazione contro ignoti in quelle ex artt. 408 - 409 C.P.P." abbia compromesso "le ragioni delle p.o. private nei necessari diritti al contraddittorio". In tali profili le conclusioni formulate dal P.G. non possono essere condivise, già risultando che i diritti al contraddittorio difensivo sono stati puntualmente garantiti nello sviluppo procedimentale della udienza camerale conseguente all'opposizione proposta dal querelante. Ne è conferma sostanziale il collegamento del motivo del ricorso ad "abnormità" del procedimento e del provvedimento adottato, sintetizzata nel senso che il G.I.P.," al dine di recepire "le argomentazioni di merito" contenute nella richiesta di archiviazione contro "ignoti" del P.M., ha adottato un provvedimento che, avrebbe dovuto rivestire la forma tipica dell'ordinanza, secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 409 c.p.p., e che, invece, ha assunto le forme atipiche ed anomale del decreto ex art. 415 c.p.p., motivato però sul merito della infondatezza della "notitia criminis" e quindi con la struttura ed il contenuto propri dell'ordinanza ex art. 409 c.p.p.". Il ricorrente, cioè, non lamenta di non essere stato posto in condizione, di proporre opposizione, come previsto anche per la richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto-reato della infondatezza della "notitia criminis". È ben vero che in fattispecie processuale si è riconosciuta l'illegittimità di un provvedimento così emesso (Cass. Sez. 5^, 15 gennaio 1993, n. 155, Arcuti); ma il fondamento della accreditata conclusione è rimasto pur sempre correlato a violazione concreta del diritto del querelante di accedere al contraddittorio camerale e di esercitare diritti e facoltà difensivi previsti in materia (e non, a prefigurata abnormità "ex se" del provvedimento).
Per modo che rileva sempre che, nella concreta fattispecie processuale, al querelante è stato garantito l'esercizio di tali diritti anche con l'espletamento degli incombenti camerali di trattazione conseguenti alla proposta opposizione. Al riguardo deve considerarsi, peraltro, che la richiesta di archiviazione del P.M. (condivisa e richiamata a motivazione del provvedimento impugnato) risulta espressamente esposta in riferimento agli artt. 408 e 411 c.p.p., sulla base di articolata argomentazione della infondatezza della "notitia criminis" (e non, quindi, in riferimento alla disciplina di cui all'art. 415 c.p.p.). Conseguentemente non rileva che poi il G.I.P. (al quale, comunque, non è precluso di discostarsi dai limiti formali indicati nella richiesta del P.M., come si desume da Cort. Cost. 12 luglio 1990, n. 409), abbia invece nominalmente qualificato il provvedimento come "decreto di archiviazione" in procedimento "nei confronti di ignoti" ed abbia richiamato come applicato l'art. 415 c.p.p.. Rileva che: il supporto motivazionale del provvedimento sia rimasto argomentato - in conformità della richiesta del P.M. - sulla base di risultata infondatezza della "notitia criminis"; della richiesta sia stato avvisata la persona offesa;
siano stati espletati gli incombenti camerali conseguenti alla proposta opposizione in conformità della previsione di cui agli artt. 410/3 e 409 - co. 2, 3, 4, 5 - c.p.p., con la partecipazione dell'opponente e con l'acquisizione della memoria difensiva e con concreta accettazione del contraddittorio sul tema della prospettata infondatezza predetta, come è evidentemente desumibile dal contenuto dell'atto di opposizione del ELRI, espressamente proposta "ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.p." (laddove si intende riconosciuta la natura sostanziale del provvedimento così emerso in conseguenza della proposta opposizione, ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 409/6, "solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5" c.p.p., che nella concreta fattispecie processuale non sono ravvisabili). D'altra parte, l'insussistenza dell'abnormità del provvedimento nei termini denunziati, è stata già esclusa, per essenziali e prevalenti ragioni di economia processuale, quando, come è riportato dallo stesso ricorrente, le indagini avviate rendono evidente l'insussistenza del fatto-reato, così restando legittimato il P.M. ad omettere la superflua identificazione dei suoi autori ed a chiedere immediatamente l'archiviazione degli atti (Cass. Sez. 6^ n. 2228/1997 richiamata): di tale opzione procedimentale dimostra l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati denunziati dal ELRI, così giustificando incensurabilmente il mancato accertamento della identificazione personale dei querelati (ormai irrilevante per fini formali di inutile iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, tale non essendo stata qualificata quella connessa alla querela del ELRI).
Il ricorso resta, pertanto, rigettato, siccome destituito di fondamento, non essendo ravvisabili nel provvedimento impugnato i profili di abnormità denunziata, neppure in termini di compressione dei diritti difensivi della persona offesa (espressamente ed adeguatamente esercitati anche per i riscontri di tale mancata iscrizione delle persone denunziate) ed aggiungendosi che, ove correlata la archiviazione - come anche assume il ricorrente - allo schema processuale di cui all'art. 415 c.p.p., resterebbe assicurata la tutela sostanziale dei diritti predetti dalla previsione di riapertura delle indagini.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004