Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 A 00 66363 9 O 1 I 5 / Z . 4 / A N 6 R I 2 - T . R S B I R . . A G P L . T E L D REPUBBLICA ITALIANA R U A L . B E I A B D LA CORTE SUPR MADICA5 7/02 R A D I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T S A E N 1 I T E 3 R S 1 N I E E . A S T Oggetto N E A SEZIONE TRABUTALIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 18535/99 Cron. 23128 Presidente GRAZIADEI - Consigliere Rep. Dott. Giulio Dott. Mario CICALA Ud.15/02/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Vito ON MAGNO Consigliere DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 66363 sul ricorso proposto da: SC NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo difende unitamente all'avvocato ENZO ZIMMARO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 835 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 156/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 18535SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. ON NI ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza 2 luglio 1998, 156/34/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglieva l'appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado solo in ordine alla detraibilità di spese per cento milioni. Confermava quindi il valore accertato dall'ufficio di alcuni immobili venduti alla Catillo 90 srl. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 52 .u.c. e 79 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché difetto di motivazione. La Commissione Tributaria avrebbe dovuto, d'ufficio, ritenere applicabile lo jus superveniens, benché in assenza di una richiesta del contribuente avanti alle Commissioni. Il motivo è inammissibile ed infondato. Invero se il contribuente ha dichiarato un valore uguale o superiore a quello risultante attraverso i calcoli previsti ai fini della così detta valutazione automatica, non è possibile la emanazione di un avviso di accertamento, e viene meno l'avviso eventualmente emesso prima del luglio 1986. Ove però questa circostanza non risulti in atti è onere del contribuente sollecitare con gli opportuni strumenti processuali la cognizione del giudice sulla circostanza. Se essa non è stata documentata ed anzi neppure dedotta in giudizio, la questione non può essere sollevata per la prima volta avanti la Corte di Cassazione, dal momento che comporta valutazioni in fatto interdette a questo giudice. M Anche il secondo motivo, attinente a vizio della motivazione dell'accertamento e della relazione di stima dell'U.T.E. sulla quale esso si basa, è meritevole di rigetto dal momento che secondo la giurisprudenza di questa Corte è da considerarsi sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento che contenga anche riferimento a dati extratestuali (come la perizia U.T.E.), purchè conoscibili dal contribuente, che possa essere messo così in grado di esercitare il diritto di difesa (cfr. Cass. 10 dicembre 1996 n. 10969). Peraltro, nella fattispecie sono stati indicati i criteri (in diritto ed in fatto) utilizzati per pervenire all'accertamento della base imponibile. La richiesta di revisione degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice tributario è, peraltro, da considerarsi inammissibile in questa sede di legittimità, non essendo supportata da motivi di diritto, ma attenendo essa ad una semplice valutazione del fatto. Argomenti simili valgono altresì a confutare il terzo motivo di ricorso. Se è vero che la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale non può considerarsi equivalente ad una consulenza tecnica d'ufficio per le caratteristiche dell'organo redigente che non si trova in posizione di totale imparzialità, è pur vero che il giudice - che è peritus peritorum-può considerare sufficienti e convincenti gli elementi così come emergenti dalla relazione E N UTE, senza bisogno di ricorrere all'ausilio di un perito. Peraltro, il ricorrente non adduce O 6 I 8 Z 9 1 A 5 / elementi dai quali possa emergere un difetto procedurale dell'istruttoria ovvero un errore R 4 . / T N 6 S 2 I - ' . G di diritto nella valutazione delle prove a disposizione del giudice tributario, onde anche B R E R . . P R . L A L D T A A sotto questo profilo il ricorso è da considerarsi infondato. L U D . E B B D I E A I R T T S Appare opportuno procedere a compensazione delle spese. A T N N I 1 E E 3 R S S 1 E I E
P.Q.M.
. A T N A M La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese della presente fase del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 febbraio 2002. Relatore Il Presidente C O Става DEPORITATO IN CANCELLERIA Oggl 12 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battis.