Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I 5 R 8 E RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 A 1 N T / O 4 I U / 5 Z 0 . 2 O A ION QUINTA C . N P R R - . T F . B D D L E I ta dagli 11 mi Sigg.ri Magistrati: A D . I A B S A D N I A E T R S E Presidente R.G.N.11411/00 T Enrico Papa 1 E Do I 3 A T N E A S . E N M . Dott. Enrico Altieri Consigliere 8 Consigliere Cron.3088 Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Ud. 6-6-02Ruggiero Dott. Francesco Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gaspare Falsitta e dall'Avv.ssa Silvia domiciliatoPansieri, del foro di Milano, elettivamente in Roma, via Sardegna n.40, presso l'Avv. Rita Gradara, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Lombardia-Milano n.55/56/99 dep 19-4-99. 1 3517 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Banca Commerciale Italiana corrispondeva al dipendente AL GI, in occasione del trasferimento ad altra sede, il contributo differenza canone di affitto. L'istituto bancario non operava la ritenuta d'acconto. L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Monza notificava al AL avvisi di accertamento di maggior reddito IRPEF, per gli anni di imposta 1984 e 1985, con irrogazione di pene pecuniarie per infedele dichiarazione. Il AL proponeva opposizione avverso tali avvisi. La Commissione Tributaria di primo grado di Monza, con sentenza n. 416/04/94 del 15-10-94, accoglieva il ricorso, ritenendo che il contributo era un compenso accessorio una tantum con la funzione di ristorare la diminuzione patrimoniale per le spese sostenute per il trasferimento. L'Ufficio proponeva gravame, assumendo che trattavasi di 2 liberalità ai sensi del co.1° dell'art.48 D.P.R. n.597/73. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia- Milano, con sentenza n. 55/56/99 del 17-3/19-4- 99, accoglieva l'appello. Veniva così motivato : mancando un fatto illecito 0 un inadempimento contrattuale del datore di lavoro la erogazione di un contributo, previsto dal contratto collettivo per le maggiori spese di locazione conseguenti al trasferimento ad altra sede, era da classificare come indennizzo 0 rimedio convenzionale in luogo della reintegrazione;
tale idennizzo era, quindi, il risultato di un accordo contrattuale volto ad eliminare, prevenendolo, il pregiudizio provocato al dipendente da una attività lecita del datore di lavoro. Avverso tale decisione il AL proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25-5-2000. L'Amministrazione Finanziaria non si costituiva. Il contribuente ha depositato ulteriore memoria, in cui ha invocato alcune pronunce di questa Corte. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto seguenti motivi di doglianza : la violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 D. P. R. 29-9-73 n.597 e degli artt. 4,46 e 48 T.U. 22-12-86 n.917, nonché 3 insufficiente motivazione circa un punto decisvo della controversia, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., assumendo la natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo di differenza canoni di affitto costituenti una mera rifusione di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro;
la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art.53 co.1° Cost., dell'art. 48 co.1° D.P.R. n.597/73,ove interpretato nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale;
la ulteriore non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.48 co.1° per disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nonché incongruenza ed irragionevolezza della disposizione, ove interpretata nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro a contenuto prettamentedipendente somme risarcitorio;
la inapplicabilità della sanzione per obiettiva incertezza ai sensi dell'art.8 D.Lgs. n.546/92 e dell'art.6 co.2° D.Lgs. n.472/97 e,sul punto, omessa motivazione ex art.360 n.5 c.p.c.. 4 Il fondamentale thema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"),a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermare in piena condivisione l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.I, n. 5081/1999; Cass. Civ., Sez.I, n.14006/1999; Cass. Sez. Trib., n.1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3- n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 2000, 8-3-2001, n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2- 8-2000, n.10149; Cass. Sez. Trib., 4-10-2000, n.13182; Cass. Sez. Trib., 30-10-2001, n.13482; Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro normativo (art.48 co.1° e successivi D.P.R. 29-9- 73, n.597; art.48 D.P.R. 22-12-86, n.917; riformulazione del citato art.48, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 D.Lg. 2-9- 97, n.314) discende che le indennità di similari, quale il trasferimento e le indennità 5 rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa sono componenti del reddito tassabile, ai fini IRPEF per l'intero ammontare,,se ricadano in periodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente dalle seguenti argomentazioni eccezionalità er specialità delle disposizioni comunque, del reddito tassabile;
diversità di delimitative presupposti delle indennità dinatura e trasferimento rispetto a quelle di trasferta;
conseguente inestensibilità alle prime di norme determinate. La tesi conclamata con il richiamato orientamento si articola attraverso passaggi logico- giuridici, che privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. n.2604/2000). Il contribuente ha, altresì, eccepito 6 l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate per obbiettiva incertezza, ai sensi dell'art.9 D.Lgs. n.546/92 e dell'art. 6 D.Lgs. n.472/97. Deve rilevarsi, in contrario, che sia l'evoluzione normativa in ordine ai rimborsi spese, sia l'interpretazione giurispridenziale che ha riconosciuto la tassabilità del contributo, di cui è controversia, sia per periodo successivo al 1-1- 98, sia per il perido antecedente per esercizi anteriori al T.U. per effetto dell'art.36 D.P.R. sussistendone i presupposti (cfr. Cass., n.42/88 Sez. I, 11-10-97, n.9893) conclamano l'infondatezza dell'assunto del contribuente che ha invocato l'esimente dell'obbiettiva incertezza. Per le considerazioni svolte, l'esaminato ricorso deve essere disatteso. La complessità della questione fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 6-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. 7 Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggie, Dott. Enrico Papa ما شوه IL CANCELLIERE C) Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 6 E 8 9 N A 1 I . O / I R 4 N Z / - A 6 A 2 T B R . T U . R . L S B I L P . I G A D R E . T L B R E A D T A I D A S I N E E R S T E I N T A E A S E M 8