Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2002, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . 1 2 I / N ee Z 65 4 A - / A I 6 0 1 949 02 R B R 2 T . . A S REPUBBLICA ITAI N L I R . L T P G . A U E . D B R B I TALIANO L A E R A T D T D A I 1 S I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 E Oggetto N 1 R T E E S . Ricorse inaume N I T N E SEZIONE TRIBUTARIA A S Ovreba pow A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente f.f. R.G.N. 6241/98 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Stefano MONACI - Consigliere 4829 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 26/10/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59452 sul ricorso proposto da: ARCESE ELEUTERIO IN PR NO EX LIQ ARCESE, in proprio ed e nella qualità di in liquidatore delle S... ARLESE NORD, i persona di ex liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato TACCHI VENTURI PIER CESARE, giusta procura in calce;
k ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2128 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
M controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 6/97 della tributaria II grado di TRENTO, depositata il 03/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. Ritenuto in fatto che, in data 14-16 dicembre 1988, l'Ufficio i.v.a. di Trento notificò ad EU RC liqui-- datore e legale rappresentante della RC Nord S.r.l. - due avvisi di accertamento induttivo, per omessa pre- sentazione della dichiarazione i.v.a. negli anni 1982 e 1983, determinando l'imposta dovuta ed irrogando le conseguenti sanzioni;
- che tali avvisi non furono impugnati;
che, successivamente, in data 28 novembre 1989, lo stesso Ufficio notificò all'RC, nella qualità, quattro ingiunzioni di pagamento, di cui due - rispet- a ti-tivamente, di £.195.705.000 e di £.234.843.000 - tolo di imposte, interessi e pene pecuniarie dovute in base agli accertamenti definitivi, e le altre due, di 2 : £.107.000 cadauna, a titolo di soprattasse dallo stesso dovute nella predetta qualità; che l'RC, con quattro distinti ricorsi alla Commissione tributaria di I° grado di Trento del 25 gennaio 1990, impugnò le quattro ingiunzioni, chieden- done l'annullamento sulla base del solo motivo della nullità della notificazione degli avvisi di accertamen- to non impugnati;
che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione dei ricorsi la Commissione adita, con decisione n.658/90 del 18 febbraio 1992, riuniti i ricorsi ed accertata la validità della notificazione degli avvisi di accertamento, li respinse;
- che avverso tale decisione l'RC, in data 21 luglio 1993, propose appello dinanzi alla Commissione tributaria di II° grado di Trento, chiedendone la ri- forma e deducendo, in particolare, che, in data 4 mag- gio 1993, aveva presentato istanza di definizione delle AZION controversie ai sensi degli artt.44 e 47 della legge n. 413 del 1991; che, a tal fine, era stata versata la somma di £.19.448.000; che l'istanza di condono doveva considerarsi ammissibile, posto che, alla data dell'entrata in vigore della legge n.413 del 1991, pen- deva controversia, avente ad oggetto proprio la defini- M tività, о non, degli avvisi di accertamento non impu- 3 gnati;
ed infine, che non erano da lui dovute le san- zioni irrogategli quale liquidatore della Società; che, in contraddittorio con l'Ufficio - che instò per la reiezione del gravame - la Commissione adita, con sentenza n.6/97 del 3 marzo 1997, respinse l'appello; - che, in particolare, la Commissione accertata ed affermata, in via preliminare, la validità delle no- tificazioni degli avvisi di accertamento non impugnati - ha osservato testualmente quanto segue: "In ogni caso la notifica degli atti amministrativi, quali sono da considerare gli avvisi di accertamento, comporta per il contribuente l'obbligo [recte: onere] di proporre tem- pestivamente gravame innanzi alle commissioni tributa- rie, contestando l'operato dell'Amministrazione per far valere l'illegittimità dell'accertamento. In mancanza, rimane definitivamente interdetta ogni discussione in ordine alla fondatezza di eventuali diritti a fronte dell'accertamento, ormai irrevocabile e quindi inoppu- gnabile ex art.16 D.P.R. 633/72 [recte: 636/72].....I ri- corsi furono fatti contro le ingiunzioni e non contro gli accertamenti la cui definitività erasi ormai veri- ficata non essendo stati opposti nei termini e pertando mancando la pendenza della vertenza non era possibile M la definizione agevolata ex legge 413 /91.... ." ; 4 che avverso tale sentenza EU RC, in proprio e nella qualità di ex liquidatore della RC Nord S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. . Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione degli artt.44 e 48 L. 413/91, dell'art.16 D. P.R. 636/72, anche in relazione agli artt. 137 e segg. c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente, con- traddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c."), il ricor- rente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a)- che - siccome alla data di entrata in vigore della leg- ge n.413 del 1991 pendeva controversia, avente ad og- getto proprio la definitività, o non, degli avvisi di accertamento non impugnati, in ragione della dedotta invalidità della loro notificazione - l'istanza di con- dono doveva ritenersi ammissibile;
b) - che "infine, ap- pare errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la regolarità della notificazione degli avvi- si;
invero gli stessi sono stati consegnati a persona estranea alla società ARCESE NORD e presso altra socie- M tà" (cfr. Ricorso, pag.5); che tale motivo è inammissibile, per carenza di specificità dell'impugnazione in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
che, infatti, la ratio medesima - come emerge chiaramente dalla sua motivazione (cfr., supra, Ritenu- to in fatto) - può così riassumersi: posto che l'art.44 comma 1 della legge n.413 del 1991 subordina la "definibilità" delle controversie in materia di i.v.a. alla preliminare condizione che "alla data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 1992] non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile"; e siccome la notificazione degli avvisi di accertamento, eseguita in data 14-16 dicembre 1988, deve ritenersi perfettamente valida, ne discende che l'intervenuta definitività degli avvisi medesimi, pacificamente non impugnati nel termine di legge, nel determinare l'esaurimento dei relativi rapporti tribu- tari, preclude in radice la possibilità di accesso al condono del 1991; che tale essendo la ratio decidendi, è evidente che essa si fonda anche sull'accertamento e sull'affermazione, assolutamente preliminari, della va- lidità delle predette notificazioni, argomentati dai Giudici d'appello con ampia ed esauriente motivazione;
che, in particolare - a fronte delle affermazioni M dei Giudici a quibus, secondo cui "gli avvisi di accer- tamento furono notificati il 14.12.1988 alla Società RC Nord, nella persona del liquidatore RC Eleu- terio, a mani di UN IO qualificatosi come inca- ricato a ricevere"; secondo cui "la notifica fu ripetu- ta in data 16.12.1988 direttamente a mani di RC E- leuterio, liquidatore della Società ed ex amministrato- re"; e secondo cui "come correttamente hanno rilevato i giudici di prime cure la sede della Società, anche dopo la messa in liquidazione, è sempre rimasta in Gardolo, via Bolzano n.18 e qui, necessariamente, andavano ef- fettuate le notifiche e qui furono eseguite quelle in contestazione che sono da considerare regolari anche se effettuate a mani di dipendente di altra società dello stesso gruppo RC che aveva la propria sede negli stessi locali ed uffici" la critica formulata dalla Società ricorrente si limita al semplice rilievo, se- condo cui gli avvisi "sono stati consegnati a persona estranea alla Società RC Nord e presso altra Socie- tà"; TON che una critica siffatta omette totalmente di te- ner conto delle specifiche considerazioni, dianzi ri- portate, sulla base delle quali la Commissione d'appello ha ritenuto valide le notificazioni degli av- M visi di accertamento non impugnati;
che, invece, il secondo motivo con cui Eleute- rio RC, ricorrente (anche) in proprio, deduce "Violazione degli artt.36 D.P.R. 602/73 e 9, 12 L. 4/29, insussistenza della responsabilità personale dell'RC EU per imposta, sanzioni e interes- si". merita accoglimento, in quanto, evidentemente ed erroneamente, i Giudici d'appello hanno ritenuto assor- bita, omettendo ogni pronuncia al riguardo, la distinta questione della responsabilità personale dell'RC, pur riproposta da quest'ultimo in sede di appello, e, soprattutto, del titolo di essa fatto valere dall'Ufficio; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione all'accoglimento del secondo mo- tivo, con conseguente rinvio della relativa causa ad altra sezione della Commissione tributaria di II° grado di Trento, che oltre ad eliminare l'accertato vizio, provvederà anche a regolare le spese della presente fa- se del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- se, ad altra sezione della Commissione tributaria di M secondo grado di Trento. 8 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 26 ottobre 2001 Il felatorerelatore ed estensore Il Presidente t Salvatore Di Palma Giulio Graziadei Jules forwarder IL CANCELLIERE C1 VA AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 VA AN E N IO /1986 Z A R /4 IST 5 IA . 26 N G . R - E .R R A B .P T . D A L U L EL D IB A E D . R T I B S T N A SEN SE T 1 E IA 3 I 1 A R . E N T A M