Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
L'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa. (Nella specie, si trattava delle denunce sporte da due prostitute contenenti dichiarazioni accusatorie nei confronti del loro sfruttatore, rese quando era ormai scaduto il termine di durata delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8732 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 103
Dott. LONBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 32344/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Caristia Roberto, difensore di fiducia di D.L., n. a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza in data 4,6.2009 del Tribunale di Sassari, con la quale è stata confermata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la Ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Sassari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 11.5.2009 nei confronti di D.L. dal G.I.P. del tribunale di Nuoro per i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Si rileva in punto di fatto nell'ordinanza che a seguito di intercettazioni telefoniche, inizialmente disposte per l'accertamento di altri reati, erano emersi elementi indiziari afferenti all'esercizio della prostituzione da parte di ragazze straniere nel locale notturno la "(OMISSIS)", gestito da P. M., con la collaborazione di B.I.. Dalle
conversazioni telefoniche emergevano anche elementi indiziari a carico del D. quale procacciatore delle ragazze su incarico del P.. Osserva, poi, il tribunale del riesame che con ordinanza in data 30.1.2009 il G.I.P. aveva respinto la richiesta del P.M. di applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati, avendo ritenuto che le risultanze delle intercettazioni telefoniche non avevano carattere univoco ai fini della prova dell'esercizio del meretricio nel locale notturno di cui si tratta. Successivamente, però, venivano acquisiti nuovi elementi a carico degli indagati, costituiti dalle denuncie-querele sporte dinanzi ai C.C. di Sant'Antioco dalle cittadine (OMISSIS) T.A. e C.
I., le quali riferivano di avere esercitato la prostituzione nel locale notturno gestito dal P. su incarico di questi e della sua collaboratrice B.. Successivamente le due denunzianti venivano sentite dal P.M., che sulla base di tali ulteriori elementi chiedeva nuovamente la misura cautelare nei confronti degli indagati, richiesta accolta dal G.I.P..
Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati, osservando che i nuovi elementi acquisiti consentono anche di attribuire univoco significato alle espressioni contenute nelle conversazioni telefoniche già esistenti ed ha ritenuto generica l'eccezione del D. di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del D., che la denuncia per violazione di legge.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.
Si deduce che l'iscrizione del D. nel registro degli indagati risale all'anno (OMISSIS), con la conseguenza che le prove acquisite dopo la scadenza del termine di sei mesi da tale iscrizione risultano inutilizzabili ai sensi dell'art. 406 c.p.p., comma 8; che nella specie non risultavano essere mai state chieste proroghe del termine per le indagini preliminari e, in ogni caso, doveva ritenersi assente qualsiasi elemento che giustificasse il superamento del termine stabilito dall'art. 405 c.p.p.. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione del giudicato cautelare.
Si deduce, in sintesi, che a seguito del rigetto della richiesta di misure cautelari da parte del G.I.P..
si è formato il giudicato in ordine alla inesistenza di elementi idonei a giustificare la applicazione di eventuali misure cautelari nei confronti dell'indagato; che dopo tale provvedimento non è stato acquisito nessun elemento nuovo a carico del D..
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che il divieto, previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, di utilizzazione degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle stesse, stabilito dall'art. 405 c.p.p., comma 2, o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M., e, quindi, non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa, come nel caso in esame le denuncie presentate dalle due cittadine (OMISSIS) T.A. e C.I.. (cfr. sia pure con riferimento ad una diversa ipotesi: sez. 1, 10.1.2005 n. 2666, Burzotta, RV 230869). Inoltre è stato già affermato da questa Suprema Corte che la permanenza nella commissione del reato, che nella specie si palesa sussistente, autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata, (cfr. sez. 6, 7.10.2008 n. 38865, Magri ed altri, RV 241751).
Correttamente, pertanto, il tribunale del riesame ha ritenuto pienamente utilizzabili, quali elementi di prova, le dichiarazioni delle predette cittadine (OMISSIS), nonché gli atti di indagine in precedenza acquisiti, in relazione ai quali, peraltro, non sono stati neppure indicati in questa sede elementi che ne dimostrino la intempestività.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La formazione del giudicato cautelare deve essere necessariamente riferita alle stesse risultanze delle indagini in relazione alle quali era stata negata dal giudice l'applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M..
Nel caso in esame, invece, è incontroverso che vi è stata l'acquisizione di nuovi elementi di prova a carico degli indagati e gli stessi, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della formazione di un diverso giudizio sia di per se, sia al fine di attribuire un più pregnante significato agli elementi indiziali già acquisiti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, 21 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010