Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 140 del T.U. delle leggi di P.S., l'attività, non autorizzata da apposita licenza prefettizia, di vigilanza e custodia svolta in forma imprenditoriale, anche senza uso di armi e con la sola finalità di segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per le proprietà private, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 134 del citato T.U.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 42204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42204 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01963
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 031762/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE SA n. il 27/10/1961;
2) D'AQ OV n. il 08/04/1956;
3) US NC n. il 06/08/1955;
avverso sentenza del 15/01/2001 Corte Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vangelista Vittorio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NZ Gerani che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice competente di 2^ grado;
Uditi i difensori Avv. dei ricorrenti:
Avv. Sisto e Sportelli;
Avv. Enrico Falcolini di Roma per US;
Avv. D'alesio per D'TO e TE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La A.P.I.V., in persona del presidente e legale rappresentante Fedele Albrizio, parte civile costituita nel processo, ricorre avverso la sentenza n. 82/2001, con la quale la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione in data 2.6.1999 del locale Pretore, assolveva - perché il fatto non sussiste - TE AB, D'TO NI e US NZ, indagati per il reato di cui agli artt. 134 e 140, R.D. n. 773/1931, per aver prestato, quali legali rappresentanti della società Centro Vigilanza Speciale, i primi due. e della società Icarom, il terzo, opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari senza licenza del Prefetto.
Il giudice di primo grado aveva condannato i prevenuti alla pena di mesi uno di arresto e di L. 600.000 di ammenda ciascuno, nonché alla rifusione dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidare in separata sede.
La ricorrente assume, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che nessun elemento della disciplina positiva indurrebbe a ritenere che la norma dell'art. 134, T.U.L.P.S. si riferisca soltanto al caso di conferimento alle guardie particolari di taluni poteri di intervento diretto o di porto d'armi o della qualità di agente di Polizia giudiziaria, ma la dizione ampia e generica della legge renderebbe evidente che il controllo prefettizio si debba estendere ad ogni opera di vigilanza e custodia: al riguardo, poi, i servizi espletati dagli indagati, ad eccezione dell'uso delle armi, sarebbero identici, nella grande maggioranza dei fatti esposti dai testimoni, ai servizi di vigilanza effettuati dalle guardie particolari giurate. Censura, inoltre, la sentenza per avere illegittimamente e il giudice di merito dato riconoscimento ad una nuova figura professionale, quella dell'"operatore di sicurezza" - che non trova riscontro nel sistema normativo;
lamenta, infine, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale fatto malgoverno delle risultanze processuali in ordine alla reale attività svolta dai prevenuti;
Conclusivamente, chiede l'annullamento della sentenza. Con atto di "motivi aggiunti", depositato in Cancelleria il 21.6.2002, poi, la ricorrente, nel richiamare i precedenti motivi di ricorso, lamenta la violazione degli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 2043 e 2598 c.c., assumendo di aver subito un notevole danno economico, derivante dalla riduzione dei contributi dei propri associati, i quali sarebbero stati soppiantati, nei servizi offerti, da altri istituti di custodia e vigilanza. Con separato atto, ricorrono avverso la sentenza anche DE OL, legale rappresentante della s.p.a. IVRI;
IS IE, legale rappresentante della s.r.l. Faro e Di GI TO, legale rappresentante della s.r.l. Metrogiorno e Notte, parti civili costituite nel medesimo procedimento.
I ricorrenti si dolgono per il fatto che erroneamente il giudice impegnato aveva escluso la fattispecie dell'ambito del disposto degli artt. 134 e 140 R.D. 773/31, che, invece andava esteso ad ogni forma di vigilanza e custodia di beni altrui, anche a prescindere da poteri di intervento diretto per la prevenzione e la regressione dei reati, essendo comune la natura dei compiti sia delle guardie giurate, che degli altri soggetti non autorizzati, esplicanti attività di vigilanza disarmata. Il controllo prefettizio sarebbe necessario in questi ultimi casi, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, anche ai fini di verificare la sussistenza "di quelle specifiche condizioni che assicurano alla comunità che un'attività economica sia svolta nel rispetto delle esigenze di sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini": chiedono, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con memoria, pervenuta presso questo Ufficio il 24.6.2002, si richiamano ai motivi già svolti, ribadendo, in sostanza, la propria linea difensiva. D'TO NI e TE AB, indagati prosciolti dalla Corte territoriale di Bari, hanno presentato, in data 6.6.2002, una memoria di replica per contestare "le eccezioni e le conclusioni" dei ricorsi delle parti civili, deducendo l'inammissibilità e, in via subordinata, l'infondatezza: inammissibilità, in quanto l'impugnazione non avrebbe fatto specifico e diretto riferimento agli effetti di carattere civile che si intendevano con essa conseguire, non essendo essa stata proposta, come per legge (art. 576 cpp), contro i capi della sentenza di proscioglimento, ai soli effetti civili: i ricorrenti, infatti, avevano chiesto al giudice di legittimità di deliberare soltanto in merito ad un effetto penale della decisione, derivandone, così, l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. b) e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché si erano limitati a richiedere l'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
Sollecitano, inoltre, subordinatamente, il rigetto dei ricorsi, in quanto il servizio erogato, senza licenza prefettizia, dalla società di "operatori di sicurezza" avrebbe caratteristiche totalmente diverse da quello reso ai sensi degli artt. 133 e 134, T.U.L.P.S. In ogni caso, invocano, a loro favore, la buona fede, consistente nell'ignoranza della legge penale, incolpevole in quanto inevitabile, avendo essi tratto il convincimento della correttezza e liceità della propria condotta, la quale sarebbe stata conforme a quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 782/94, emessa nei confronti proprio del D'TO, indagato per la medesima contravvenzione oggetto del presente procedimento. Infine, tutti i ricorrenti chiedono l'assegnazione del ricorso alle SS.UU., attesa la speciale importanza delle questioni di legittimità sottoposte e la necessità di dirimere il contrasto insorto tra le decisioni delle singole sezioni della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzi tutto osservato, quanto alla ammissibilità dei ricorsi che, in tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa ha diritto, una volta che, come nella fattispecie, sia stata ammessa, a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (Cfr. Cass. n. 12018/99): non ha, quindi, pregio l'inerente eccezione, sollevata dagli indagati prosciolti;
D'TO e TE, nella memoria di replica in atti. Ciò precisato, i ricorsi sono fondati e, come tali, devono trovare accoglimento: al riguardo, invero, non può essere condiviso l'assunto della Corte di merito laddove, - in aderenza a quanto pur affermato da questa Corte nella sentenza n. 782/94, rimasta, per altro isolata -, considera necessaria la licenza prefettizia, ai sensi dell'art. 134, R.D. n. 773/1931, nei soli casi in cui l'attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari o mobiliari sia accompagnata dall'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione e la repressione dei reati. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale ne sarebbe esente il servizio svolto dai ricorrenti, in quanto effettuato senza l'impiego di armi e con il compito di segnalare via radio, alle competenti autorità, eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per le proprietà private loro affidate.
In contrario si deve, però, osservare, come anche correttamente affermato dal Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (Sez. 1^, n. 2596/95) che in sede giurisdizionale (n. 1023/96), che la sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente "attività integrativa di essa". La subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione prefettizia dipende, quindi, non già dall'esercizio di un'attività professionale svolta con o senza armi - oggetto, in ogni caso, di distinta e specifica autorizzazione -, ma dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività - integrativa - diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività professionali svolte con l'impiego di armi.
I servizi di vigilanza privata consistono, invero, in attività svolta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica e, pertanto, devono essere soggetti alla disciplina dell'art. 134 T.U.L.P.S.; essi possono essere disimpegnati soltanto da imprese alle quali sia stata concessa previamente la prescritta licenza del prefetto e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.
L'esegesi degli artt. 133 e 134 del richiamato testo unico, che costituiscono l'attuale disciplina giuridica degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate, consente, infatti, di affermare che il legislatore, sul piano normativo, riconduce l'attività di vigilanza, nella sua globalità, quando è esercitata in forma imprenditoriale a favore di terzi, all'obbligo della licenza prefettizia, prescindendo dalle modalità operative in cui quell'attività si può esplicare, nessun elemento potendo indurre a ritenere la necessità che siano conferiti alle guardie particolari taluni poteri di intervento diretto o il porto d'armi od anche la qulalità di agente di polizia giudiziaria: la mancanza della licenza di porto d'armi, ad esempio, rende le guardi particolari prive della relativa facoltà, ma non ne altera certamente lo "status".
Per concludere sul punto, la lettera della legge appare univoca e induce ad affermare che qualsiasi forma di attività imprenditoriale di vigilanza o custodia di beni, sia essa armata e diretta o si limiti, come nella fattispecie, alla mera segnalazione alle forze di polizia di situazioni pericolose o dannose delle proprietà altrui, necessita della licenza del prefetto, la cui mancanza comporta l'illiceità della stessa attività, a norma dell'art. 140 del menzionato testo unico.
Gli indagati prosciolti non possono, poi, invocare a loro favore l'ignoranza della legge penale, non essendo questa, nella fattispecie, inevitabile. L'incertezza che potrebbe derivare da contrastanti indirizzi giurisprudenziali nell'interpretazione ed applicazione di una norma - specie se questa si riferisce ad un unico precedente, ormai lontano nel tempo - non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale:
l'errore determinato da un atto della pubblica autorità non può, in ogni caso, poi, avere efficacia scusante, risolvendosi esso in un errore sulla interpretazione della legge penale e non sulla sua giuridica esistenza (Cfr. Cass. n. 7570/94; Cass. 6175/95). Alla stregua delle svolte ragioni, occorre annullare la sentenza impugnata ai soli fini degli interessi civili, con rinvio alla Corte di Appello di Bari in sede civile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata ai soli fini degli interessi civili e rinvia alla Corte di Appello di Bari in sede civile.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2002