Sentenza 12 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7247 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
'N IV S ES I L HV TTIV H 97 N - / REPUBBLICA ITALIANA /b G 1 6 8 9 remio fedeltà07247 03 OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.PE.F.: redditi 2 avoro dipendente;
LA CORTE SU SEZIONE VIL V - TUTUTANA composta dai Magistrati: R.G. N. 11554/99Dott. Ugo RIGGIO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 16103 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud.
6.11.2002 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11554 R.G. 1999, proposto da FINMECCANICA S.p.a., quale incorporante la Alenia S.p.a., a sua volta incorporante la Selenia S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv. prof. Giovanni PUOTI, domiciliatario in Roma alla via Panama 68;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- intimato -
3994 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale in data 19 marzo 1998, depositata col n. 2111/98 il 22 aprile 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Puoti per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Selenia S.p.a., poi incorporata dalla Alenia S.p.a., a sua volta incorporata dalla Finmeccanica S.p.a., chiese all'Intendenza di Finanza di Roma (poi: Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio) il rimborso, fra l'altro, delle ritenute di acconto versate sui 'premi di fedeltà' corrisposti ai dipendenti nel 1988 e 1989, affermandone la non imponibilità. Impugnò quindi il silenzio rifiuto dell'Ufficio, e la Commissione Tributaria di primo grado accolse il ricorso;
la Commissione di secondo grado respinse poi l'appello dell'Ufficio. Con la decisione indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Centrale ha accolto l'ulteriore impugnazione dell'Amministrazione finanziaria, affermando l'imponibilità delle erogazioni, in applicazione della disciplina dell'art. 48, comma 1, t.u.ir., ed escludendone la sussumibilità in alcuna delle eccezioni, tassativamente previste nel successivo comma 2. In particolare, ha sottolineato come siffatte erogazioni, sia considerandole liberalità - per non discendere dalla 2 disciplina della contrattazione collettiva - sia rapportandole ad una prassi della società (che le corrisponde, dopo venti anni di servizio, con cadenza quinquennale), “appaiono comunque collegate al rapporto di lavoro, tant'è che sono legate alla retribuzione mensile maturata”, così da restare assoggettate ad i.r.pe.f. Per la cassazione ricorre, con un motivo, la Finmeccanica S.p.a., mentre l'Amministrazione non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Deduce con l'unico motivo, la Società ricorrente, violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, lett. f), t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986), ribadendo, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di merito, di spunti dottrinali e di un'opinione espressa da uffici della stessa Amministrazione (nota dell'Ispettorato Compartimentale di Napoli, n. 3777 del 30 maggio 1989, riportata a p. 7 seg. del ricorso), il carattere liberale, occasionale e non ricorrente del cd. premio di fedeltà (ventennale), erogato a favore della generalità dei dipendenti che si trovino in una posizione predeterminata. Il ricorso è infondato. E' indirizzo di questa Corte, consolidatosi nel corso del 1999 (sentenze n. 248, 681, 4132 e 5795) e poi sempre ribadito (fra le più recenti, Cass. 11816/2002), che il 'premio di fedeltà', dal datore di lavoro erogato ai dipendenti al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra fra le previsioni dell'art. 48 comma 2 3 lett. f) t.u.i.r. 917/1986: esso fa quindi parte del reddito imponibile, in quanto costituisce, per il datore di lavoro medesimo, erogazione usuale e ricorrente, anche se eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario. A tale indirizzo il collegio aderisce, in assenza di nuove e valide argomentazioni di segno contrario. Non assume invero significativo rilievo ermeneutico nella diversa prospettazione della ricorrente - l'originaria locuzione del comma 1 del citato art. 48, "in dipendenza del rapporto di lavoro”, rispetto a quella, sostituita (con l'intero articolo, e con effetto dal 1° gennaio 1998) dal d.lgs. 314/1997, "in relazione al rapporto di lavoro”. Il ricorso va pertanto respinto, senza statuizioni in ordine alle spese di questa fase, nella quale l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002. II Presidente II Cons. estensore · Enrico Papa Riggio - Orgo Verggri Елюй сло IL CANCELLIERE 01 Padio Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 4