Sentenza 6 marzo 2012
Massime • 1
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato si era allontanato dall'abitazione per dissapori con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell'ordine della sua intenzione).
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Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …
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E' reato allontanarsi per oltre un chilometro dal tragitto che lo doveva portare presso la piscina comunale, integrando condotta idonea a sottrarsi alle possibilità di controllo da parte degli operanti incaricati. Per integrare i dolo dell'evasione basta la conoscenza del provvedimento restrittivo e la volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione. Corte di Cassazione sez. VI penale ud. 12 aprile 2022 (dep. 5 maggio 2022), n. 18035 Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.G.G. , con la sentenza indicata in epigrafe che ha riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado a seguito di appello del Pubblico Ministero, è stato riconosciuto colpevole del reato di …
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 1.1 Schema reato 2. L'elemento oggettivo. 2.1 La natura giuridica. 2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale. 2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare? 2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti? 2.5 Quando si consuma il reato di evasione? 3. L'elemento soggettivo. 4. Quando non è punibile il reato di evasione? 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari). La pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2012, n. 10425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10425 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/03/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - N. 332
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 28670/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO KA;
avverso la sentenza del 13 maggio 2011 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di quel Tribunale, con cui KA HO è stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, per essersi allontanato dalla sua abitazione, ove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari.
2. Ricorre il condannato e denuncia la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, erroneamente non riconosciuta dai giudici di merito;
egli si era allontanato da casa, il cui clima era divenuto intollerabile per dissapori con un familiare convivente, avvertendo contemporaneamente le forze dell'ordine del suo gesto. È evidente che non è violata la ratio della norma, che punisce l'allontanamento finalizzato alla fuga o alla commissione di altri reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato
2. Va subito premesso che il reato di evasione dagli arresti domiciliari risulta assistito da un mero dolo generico (che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione), e quindi non possono usualmente svolgere rilievo esimente i motivi e le cause psicologiche che hanno orientato e determinato la condotta "contra legem" dell'agente (Cass. Pen. Sez. 6, 44969 del 06/11/2008 Rv. 241658 lussi).
3. E1 ancora da smentire, in relazione a quanto sopra messo in evidenza, che il delitto in tanto sia sussistente in quanto qualificato dalla volontà specifica di darsi alla macchia e/o di approfittare dello status di libero per delinquere, ossia da un atteggiamento psicologico che non solo non è previsto dalla norma, ma al più può rappresentare un movente, come tale non rilevante per la configurabilità del delitto.
4. Nè l'esigenza di sottrarsi al clima conflittuale creatosi con il nonno che lo ospitava, nel corso della restrizione domiciliare, peraltro asserita dall'imputato, ne escludeva il dolo di evasione.
5. Il ricorrente sopravvaluta la comunicazione che egli stesso ha fatto alla Polizia giudiziaria attinente alla fase iniziale della sua determinazione, e non tiene in alcun conto il successivo sviluppo della sua condotta, posto che dopo il doveroso controllo compiuto dai CC, non ha aderito all'invito a rientrare nella abitazione, ma anzi si è allontanato, dichiarando esplicitamente di non voler tornare indietro e sostanzialmente ponendo in essere una sua volontaria "sottrazione" al regime restrittivo.
6. La peculiarità della vicenda non sta invero nella singolare denuncia l'impossibilità del permanere della convivenza con il familiare, ma nel susseguente volontario abbandono della abitazione, esprimendo con toni accesi la sua precisa volontà di non voler rientrare;
lo stato psicologico di tensione non caratterizza come irrilevante dal profilo penale la condotta dell'imputato.
7. Il ricorso è da rigettare;
consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012