Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10452 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
IN NOME DE 0452/03 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRAZIONE POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEL R.G.N. 18137/00 Dott. VI CALFAPIETRA Presidente Cron. 23322 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep.2740 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Consigliere Ud.13/02/03 CIOFFI Dott. Carlo Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO - Dott. Lucio - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OG ET, OG TA, OG IT, PA CARMELA, in qualità di eredi di OG ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIANO presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ZUCCOLI 24, dall'avvocato GALILEO GALLO, giusta TROIANI, difesi delega in atti;
ricorrenti contro elettivamente indomiciliato ROMA VIA RIGA ELIO, } ANGELO SECCHI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROTO, difeso dall'avvocato ALBERTO CALABRESE, giusta 2003 delega in atti;
251 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 46/00 del Tribunale di CROTONE, ¡ depositata il 27/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato GALLO Galileo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I germani RO, RI e TA ZO e Carmela eredi di AL ZO, Campana, in qualità di proponevano appello , dinanzi al Tribunale di Crotone, avverso la sentenza con la quale il Pretore aveva accolto la domanda di LI di quella città RI e per l'effetto aveva ordinato a RO ZO di reintegrare l'istante nel possesso "della parte di terreno sita in Crotone in località Sannello e di cui ai ricorsi". Nel chiedere la riforma della gravata pronunzia gli appellanti deducevano che il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, erroneamente valutando l'espletata prova testimoniale e l'interrogatorio formale di ZO RO. Costituitosi l'appellato che instava per il rigetto il Tribunale adito, con del proposto appello sentenza del 27.1.2000, rigettava l'impugnazione e compensava tra le parti le spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i ZO-Campana sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso LI RI. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 e congiuntamente trattati, Vanno preliminarmente per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si deduce violazione degli artt. 299-303, 102 e 331 cpc ,e 125 disp. att. stesso codice. Premesso che in seguito alla morte di ZO AL , una volta dichiarata l'interruzione, il processo era stato riassunto nei confronti del solo era costituito, mentre altri ZO RO, che si eredi non citati in prime cure si erano costituiti in sede di merito e nell'attuale di gravame giudizio di legittimità, rilevano i ricorrenti che al giudizio di appello non ha partecipato un altro erede, vale a dire ZO VI, nei confronti del quale si sarebbe dovuto quindi integrare il contraddittorio. La doglianza non può essere accolta. L'eccezione di riassunzione "parziale" del processo, a seguito della morte di ZO AL, per non essere stato l'atto notificato a tutti gli eredi, è stata ritenuta dal primo giudice destituita di fondamento sia perché la notifica era stata effettuata collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, sia perchè colui il contraddittorio che afferma non essere ancora 4 integro per omessa citazione di alcuni eredi ha l'onere di darne la dimostrazione indicando gli altri litisconsorzi (il che nel caso di specie non era stato fatto). a consolidata Tale statuizione, conforme giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 918/77,n.2922/79, n. 1501/80,n. 238/82,n. 363/83,n. 6905/86) non è stata oggetto di gravame dinanzi al giudice d'appello,tal che il difetto di integrità del contraddittorio non può esser riproposto in questa sede di legittimità attraverso la tardiva indicazione del litisconsorte pretermesso. Passando ora agli altri tre motivi, con il primo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 40,101 e 112 stesso codice, dell'art. 1168 cc, nonché assoluta mancanza di motivazione. Osservano i ricorrenti che arbitrariamente ed illegittimamente il Pretore aveva deciso su tre ricorsi mentre il solo che aveva avuto corretta instaurazione nel rispetto del contraddittorio e in ordine al quale era possibile una pronunzia era quello dell'11 dicembre 1972 mentre gli altri due del 1977 1978e non erano mai stati portati a conoscenza del ZO RO, il quale ne aveva 5 avuto notizia soltanto perchè i relativi fascicoli erano stati inseriti in quello dell'anno 1972. Pertanto il giudice d'appello, confermando la statuizione di prime cure, aveva violato l'art. 112 reintegra possesso di cpc condannando alla in non nella domanda formulata terreno incluso nell'anno 1972. Inoltre i giudici del merito si erano pronunciati su due ricorsi (quelli degli anni 1977 e 1978) mai notificati e riuniti al iscritti ruolo, mai a precedente in forma definibile "casalinga o alla violazione del diritto al buona", con palese contraddittorio, senza che peraltro di tale anomala riunione vi fosse traccia alcuna nelle motivazioni delle pronunzie di primo e di secondo grado. Le censure non hanno pregio. Già , in ordine al lamentato, in sede di gravame di ,premesso che merito, vizio di ultrapetizione esso sussiste, secondo il disposto di cui all'art. 112 cpc, allorquando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda proposta, inattribuendo bene non richiesto 0 diverso da quello domandato, ha osservato Tribunaleil come nel caso specie non potesse ravvisarsi quale bene diverso о non 6 richiesto fosse stato attribuito al RI dal con la sentenza impugnata Pretore, considerato che quel giudice aveva ordinato la reintegrazione "di quella parte del terreno sita in Crotone in e di cui ai ricorsi", parte di località Sannello era individuata nel terreno che comunque stata corso del giudizio di primo grado grazie al in data 12.7.82 ed alle sopralluogo effettuato dichiarazioni rese dal teste PI GI in sede di ispezione dei luoghi. Ebbene, a tale statuizione basata sulla corretta applicazione nella fattispecie in esame del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato parte ricorrente ha inammissibilmente opposto una diversa prospettazione del vizio di una dedotta arbitraria ed ultrapetizione basata su illegittima decisione da parte del primo giudice su uno solo, mai denunciata in tre ricorsi anziché su sede di gravame di merito, ed una violazione del principio del contraddittorio per "casalinga o alla buona" riunione dei citati ricorsi, di cui del pari non esiste traccia nell'atto di appello e nelle pregresse difese dei ZO-Campana. Con il secondo motivo si denunzia , sempre in e 5 cpc, violazione riferimento all'art. 360 n.ri 3 7 e falsa applicazione dell'art. 1168 CC nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Rilevano i ricorrenti che il RI non aveva fornito la prova della proposizione dell'azione possessoria entro l'anno dal sofferto spoglio;
che il giudice d'appello aveva erroneamente ricavato la tempestività dell'azione medesima dalla deposizione del teste don PI;
che nella totale confusione regnante nella procedura era impossibile stabilire la data del presunto spoglio. s La doglianza non è meritevole di accoglimento u A giacchè con motivazione congrua,immune da vizi logici e da errori di diritto, il Tribunale la sollevata in sede di calabrese, disattendendo gravame eccezione di decadenza dell'azione possessoria per inutile decorso dell'anno dal sofferto spoglio, ha argomentato, in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi PI e LL in sede di ispezione dei luoghi, che lo spossessamento di cui al ricorso presentato l' 11 dicembre 1972 non poteva che esser avvenuto entro l'anno di cui all'art. 1168 cc. Tal che siinefficace appalesa la diversa ricostruzione argomentativa proposta dai ricorrenti, in buona parte incentrata 8 sull'indimostrato presupposto di una "totale confusione" regnante nella procedura "de qua”. Con il terzo mezzo si deduce, ancora in riferimento 3360 n.ri e 5 cpc, violazione dell'art. all'art. 100 stesso codice nonché omessa motivazione. Lamentano i ricorrenti che nonostante la transazione intervenuta tra il RI e il ZO AL, il giudice non aveva dichiarato della l'estinzione del giudizio cessazione y per materia del contendere. M Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti sul giacchè punto esaurientemente il giudice d'appello ha statuito che non avendo gli accordi traintercorsi il causa mai avuto esiti ZO e il RI in corso potevano dar luogo a stessi non positivi, gli cessazione della materia del contendere, rimanendo i termini della lite irrisolti dalle parti ed essendo comunque richiesto l'intervento del giudice per la definizione della controversia. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
9 La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di LI RI, delle spese del presente giudizio, che liquida ру oltre ad euro 1.000, 00 per in euro 50,00 onoraried racemon, come per legge. oltre ad кадровит Roma 133 febbraio 2003. - Pres Mensitieniest. Alfado IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa EL D'AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso Entrate di Roma 2 l'Agenzia delle Ente versate seriaal. 15/GEN 2015 €. IL FUNZIONARIO 10