Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2016, n. 18549
CASS
Sentenza 28 aprile 2016

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Massime1

In tema di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67), è legittimo, sussistendo l'effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini, il rigetto della richiesta fondata sul presupposto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza sia stata effettuata al difensore di fiducia domiciliatario che abbia rinunciato all'incarico, qualora la nomina del difensore sia intervenuta in epoca successiva alla notifica effettuata all'imputato a mani proprie del decreto di citazione a giudizio

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2016, n. 18549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18549
Data del deposito : 28 aprile 2016

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