Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67), è legittimo, sussistendo l'effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini, il rigetto della richiesta fondata sul presupposto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza sia stata effettuata al difensore di fiducia domiciliatario che abbia rinunciato all'incarico, qualora la nomina del difensore sia intervenuta in epoca successiva alla notifica effettuata all'imputato a mani proprie del decreto di citazione a giudizio
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2016, n. 18549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18549 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
18 549 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - SENTENZA N. 802 - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI N. 48303/2015 - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ER N. IL 15/10/1973 avverso l'ordinanza n. 92/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del 22/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mans Pinelli che ha chieste dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/6/2015 la Corte di appello di Genova rigettava l'istanza con la quale il difensore di EL ER ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Savona in data 21/10/2010, irrevocabile il 16/19/2012, con cui l'imputata è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il delitto di truffa.
2. Ricorre per cassazione il difensore nell'interesse dell'imputata, deducendo la violazione di legge, nonché la mancanza e illogicità della motivazione, avendo erroneamente desunto la Corte territoriale la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputata dalla mera regolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Savona, omettendo invece di considerare che la notifica era stata effettuata a difensore di fiducia il quale aveva poi rinunziato al mandato. Pertanto, pur potendo la nomina fiduciaria costituire un indizio della conoscenza del procedimento da parte dell'imputata, ciò tuttavia non ricorre allorché il legame tra cliente ed avvocato sia venuto meno.
3. Il procuratore generale con memoria depositata il 21/12/2015, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso poiché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto buon governo delle disposizioni in materia di restituzione nel termine per proporre impugnazione nel previgente testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. applicabile al presente caso (la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova legge n. 67/2014).
1.1. Nel caso in esame di nessun rilievo può considerarsi la circostanza che, successivamente all'elezione di domicilio, il difensore di fiducia avesse rinunziato all'incarico, in quanto, pur essendo nota a questa Corte la giurisprudenza secondo cui l'effettiva conoscenza del procedimento non possa farsi presuntivamente coincidere con il fatto di avere eletto domicilio presso un difensore che non abbia svolto concretamente il mandato (Sez. 2, sentenza n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929), l'imputata risulta avere dato luogo all'elezione di domicilio non in forza di un generico 2 atto delle indagini, ma a seguito della notifica (avvenuta a mani proprie) del decreto di citazione a giudizio, ove erano riportati tutti gli elementi dell'accusa mossa nei suoi confronti, tanto che procedette alla nomina di un difensore di fiducia (nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire, vedi Sez. 1, sentenza n. 29851, del 24/6/2009, Rv. 244316). L'imputata, pertanto, risulta avere avuto diretta e certa conoscenza del processo svoltosi nei suoi confronti e, pertanto, la mancata comparizione alle udienze consegue ad una scelta personale della ricorrente, che lascia presumere, in assenza di specifici e comprovati elementi di segno contrario, la volontarietà del suo successivo disinteresse al processo.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille e cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. : Così deciso il 28/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Giovanni Diotallevi Filt DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -4 MAG 2016 IL 11. Claudia Pianelli 309 I C N 3