Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
In tema di notifica all'indagato latitante, nel caso in cui siano stati nominati due difensori fiduciari la notifica ex art. 165 cod. proc. pen. non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell'atto da parte del latitante ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2001, n. 14712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14712 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/03/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 967
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 1684/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
difensore, avv. Salvatore Impradice, di Amoruso Carmine;
avverso l'ordinanza 17.11.2000 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore, avv. Impradice, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli in sede di riesame con ordinanza 17.11.2000 confermava l'ordinanza 12.10.2000 del gip dello stesso Tribunale, applicativa della misura cautelare in carcere di Amoruso Carmine, limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 e la annullava relativamente al reato di cui all'art. 74 dello stesso d.p.r.
L'ordinanza ritiene preliminarmente infondate le eccezioni di natura processuale relative al mancato avviso dell'udienza di riesame al codifensore (avv. Foreste), nonché dell'avviso allo stesso ex art.165 c.p. essendo l'imputato latitante.
Afferma il Tribunale da un lato che l'avviso non spetta al codifensore che non ha sottoscritto l'atto di impugnazione, dall'altro che la notificazione al primo difensore è sufficiente a produrre l'effetto legale di conoscenza previsto dall'art. 165 c.p.p.. Nel merito ritiene la sufficienza degli indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 culla base degli esiti delle intercettazioni telefoniche, che hanno consentito l'arresto dei soggetti addetti al trasporto della sostanza stupefacente dalla Spagna all'Italia. Quanto alle esigenze cautelari ravvisa il pericolo di reiterazione nel reato stante l'inserimento nell'ambiente criminale, onde desume come unica misura idonea la custodia cautelare in carcere.
Ricorre la difesa dell'indagato in primo luogo per violazione di legge, ribadendo le eccezioni processuali;
in secondo luogo per mancanza di motivazione, in particolare con riferimento alla adeguatezza e proporzionalità dei criteri relativi alla misura cautelare adottata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata dà atto della avvenuta nomina da parte dell'indagato di due difensori (l'avv. Foreste e l'avv. Impradice), ma ritiene al tempo stesso che l'avviso per l'udienza di riesame debba essere notificato al solo difensore che ha sottoscritto la richiesta del riesame (nel caso l'avv. Impradice) e non anche al secondo difensore.
La tesi contrasta con un orientamento consolidato di questa Suprema Corte, a cominciare dalla sentenza delle Sezioni Unite (25.6.1997, Gattellaro) nella quale si afferma, componendo un precedente contrasto interpretativo, che l'omessa notifica ad uno dei due difensori nominati dall'indagato dà luogo alla nullità dell'udienza camerale. È vero che la sentenza ora menzionata si riferisce particolarmente al caso dell'udienza di delibera sulla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare, ma il principio in essa affermato ha valore assoluto.
Infatti, consentendo la legge l'assistenza di due difensori all'imputato, come all'indagato, l'istituto della difesa diventa inscindibile, onde appare mero artificio logico voler distinguere a seconda che l'uno piuttosto che l'altro dei difensori si è reso parte attiva in una fase processuale e limitare ad esso solo l'avviso dell'atto che deve essere compiuto.
Il silenzio di uno dei difensori nominati equivale ad assenso all'operato dell'altro; non solo, ma permanendo la nomina fiduciaria, il difensore rimasto temporaneamente inattivo non può essere "penalizzato" con l'omessa informativa in ordine ai fatti processualmente rilevanti che concernono il suo assistito. La nomina di due difensori non ha valenza alternativa, ne' si può fondare la presunzione che, avvertito l'uno, anche l'altro non può non essere necessariamente informato.
Consegue la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori nominati.
Diversamente è a direi per quanto concerne la notifica ex art. 165 c.p.p. al difensore dell'indagato latitante.
Tale notifica non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori fiduciari, poiché essa costituisce una forma legale di conoscenza dell'atto da parte del latitante, ma non inerisce a diritti specifici dei difensori. Nella materiale impossibilità di portare a conoscenza del latitante (ossia di un soggetto che si è volontariamente sottratto alla misura custodiale) un atto che lo riguarda processualmente, la legge ipotizza una domiciliazione meramente formale. La duplicazione di tale domiciliazione, presso entrambi i difensori fiduciari, costituirebbe inutile sovrabbondanza una volta che, raggiunto ritualmente uno dei difensori dalla notifica dell'atto, si ha la presunzione legale che il latitante ne sia portato a conoscenza.
Non vale, a contrariis l'eventuale argomento che il c. 3 dell'art.165 c.p.p. attribuisce al difensore la rappresentanza a ogni effetto del latitante, nel senso che solo quello che ha ricevuto la notifica dell'atto sarebbe investito di tale rappresentanza. La disposizione, pur inserita nell'art. 165, ha carattere generalissimo, come rivela la locuzione "a ogni effetto". Essa sta a significare che, una volta accertata e dichiarata la latitanza ex art. 296 c.p.p., gli atti che personalmente l'indagato o l'imputato potrebbe compiere sono surrogati dal difensore. E se i difensori sono due, ad ognuno di essi competono gli stessi diritti, a prescindere dalla notifica che ciascuno di essi riceve in luogo del soggetto interessato. Ciò proprio in relazione alla prima affermata inscindibilità del mandato difensivo.
I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dalla ritenuta nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso dell'udienza davanti al giudice del riesame al codifensore.
La dichiarata nullità dell'ordinanza comporta il rinvio per nuova deliberazione allo stesso tribunale, in altra composizione.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001