Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63101 VINVIO VINILVA 18 N 9861/5/20 ISES IV NOIZY NA VO IN NOME DEL022 55 REPUBBLI Oggetto RPE Riscossione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 577/1999 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2635/1999 Presidente Cron. 5160 Dott Mario Cicala Consigliere Rep. Dott Eugenio Amari Dott Antonio Merone Consigliere Ud. 17.06.2002 Dott Nino Fico Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 63101 sul ricorso principale n. 577/1999 proposto dal Ministero delle finanze, in N. persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,
- ricorrente -
contro l'Industria tessile Migliorati Spa in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico 44, presso l'avvocato Achille Carone Fabiani, in forza di procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
2754 1 2635/1999 e sul ricorso incidentale n. 275/1999, proposto dall'Industria tessile Migliorati Spa in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale - contro il Ministero delle finanze, come sopra rappresentato e difeso;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila 17 giugno 1998, n. 101/3/98, depositata il 12 ottobre 1998, e notificata il 24 ottobre 1998 al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato;
udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 17 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Achille Carone Fagiani per la società Industria Tessile Migliorati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo 1.1. 23 dicembre 1998 il Ministro delle finanze notifica all'Industria tessile Migliorati Spa presso il dott. prof. Davide Dario, suo procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila 17 giugno 1998, n. 101/3/98, depositata il 12 ottobre 1998 e notificata al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato il 24 ottobre 1998, che, compensando le spese, ha respinto l'appello dell'Ufficio M 2 contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo 13 ottobre 1997, n. 359/01/97, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di mora n. 45132 in tema di IRPEG 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: la società ricorrente è stata ammessa all'esenzione decennale per l'IRPEG per il periodo 18 novembre 1986 - 17 novembre 1996 e per l'ILOR dal 5 ottobre 1988 al 5 ottobre 1998, successivamente modificato nella decorrenza di diritto dal 1° gennaio 1987 e di fatto dal primo esercizio di produzione del reddito;
- la società, inoltre, avvalendosi dell'art. 38 L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha presentato dichiarazione integrativa e ha chiesto la definizione automatica dell'IRPEG per gli anni dal 1986 al 1990, applicando a tal fine l'art. 38.3, mentre l'Ufficio delle imposte dirette di Giulianova aveva ritenuto che, essendo stati i periodi di imposta in questione chiusi in perdita, si dovesse applicare l'art. 38.4, più gravoso per il contribuente;
- con ricorso depositato il 13 marzo 1997 la società chiedeva, in primo luogo, che l'avviso di mora per £ 221.547.503, relativo alla cartella esattoriale n. 6500001 a titolo di irpeg, soprattasse, interessi ed accessori di legge, che le era stato notificato dal Centro di servizio delle imposte dirette di Pescara, venisse dichiarato nullo e conseguentemente inefficace e, in secondo luogo, con separata istanza, che le venisse nel frattempo concessa la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; - la Commissione tributaria provinciale di Teramo, con ordinanza 7 luglio 1997, accoglieva l'istanza di sospensione cautelare e, quindi, con sentenza 13 ottobre 1997, n. 359/1/97, accoglieva il ricorso, ordinando il rimborso in ли 3 favore della società di quanto era stato pagato, condannando l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio;
- l'appello dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giulianova è stato, poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Aquila con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila 17 giugno 1998, n. 101/3/98, è così motivata: premesso che il provvedimento di esenzione decennale per l'irpeg e per l'ilor riconosciuta alla società contribuente dall'Ufficio delle imposte dirette di Giulianova in data 23 aprile 1991 non è stato posto in discussione, deve concordarsi con la tesi difensiva secondo la quale, nel caso in questione, nonostante alcuni periodi di imposta si siano chiusi in perdita, sia applicabile l'art. 38.3 L. 30 dicembre 1991, n. 413, e non l'art. 38.4.; invero, le persone giuridiche beneficiarie dell'esenzione decennale, non avendo un reddito imponibile e, quindi, non corrispondendo una imposta lorda di una perdita fiscalmente rilevante, avevano la facoltà di avvalersi della dichiarazione integrativa cosiddetta automatica dell'importo minimo calcolato in relazione all'ammontare dei ricavi di ciascun periodo di imposta. Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, la sentenza di appello ne ha disposto la compensazione in considerazione delle difficoltà interpretative della questione affrontata.
2.1. Il ricorso principale del Ministero delle finanze è sostenuto con un solo motivo di censura. лы 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
3.1. La società resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale relativamente alla decisione sulle spese.
3.2. La società controricorrente e ricorrente incidentale conclude chiedendo che sia respinto il ricorso per cassazione e che sia accolto il ricorso incidentale, con il favore delle spese. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di censura il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38.3 e 38.4 L. 30 dicembre 1991, n. 413. 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la decisione impugnata meriterebbe di essere censurata nella parte in cui ha preteso di escludere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria nella liquidazione dell'RPEG in sede di dichiarazione integrativa di cui all'art. 38 L.30 dicembre 1991, n. 413, presentata dalla società che si è avvalsa della definizione automatica dell'imposta in assenza di avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR per gli anni di imposta che vanno dal 1986 1990. L'Amministrazione finanziaria non eccepisce nulla sulla formalità dell'istanza prodotta. Tuttavia, essa osserva che l'art. 38.3 L. 30 dicembre 1991, n. 413, individua le modalità di definizione automatica nei casi in cui la presentazione della dichiarazione integrativa comporta il versamento di M una maggiore imposta, ma precisa espressamente che le suddette modalità si applicano salvo quanto disposto nei commi 4 e 8. 4.3. Il motivo è fondato. Infatti, la lettera della legge è chiara: da un lato il terzo comma dell'art. 38 L. 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione una maggiore imposta per un importo di >>; dall'altro lato, il comma 4 dello stesso articolo dispone che Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma>>. Ne risulta con tutta evidenza che il legislatore ha assunto ad oggetto di regolamentazione due oggetti diversi i periodi di imposta conclusisi in attivo nell'art. 38.3 e i periodi di - imposta conclusivi in perdita nell'art. 38.4 - per disporre per ciascuna delle due categorie due contenuti di specie diversi. Nella sussunzione di un caso di specie ultima nella norma occorre che sia il contribuente sia l'amministrazione finanziaria sia il giudice tributario rispettino la previsione legislativa, con la conseguenza che, nel caso in esame nel quale i periodi d'imposta da considerare si sono chiusi in perdita, la norma da applicare è quella contenuta nell'art. 38.4 L. 30 dicembre 1991, n. 413, e non quella contenuta nell'art. 38.3. سلام 6 5. Per le considerazioni esposte il ricorso principale del Ministro delle finanze dev'essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
6. L'accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale comporta il rigetto del ricorso incidentale della società, con il quale si contesta la decisione del giudice d'appello di compensare le spese tra le parti. Infatti, la cassazione della sentenza impugnata per cassazione fa venir meno il presupposto per l'invocata vittoria di spese da parte della società.
7. In conclusione, riuniti i ricorsi, si accoglie quello principale e si rigetta quello incidentale, si cassa la sentenza impugnata e si rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale degli Abruzzi, che provvederà anche a determinare le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale del Ministro delle finanze, rigetta il ricorso incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale degli Abruzzi, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2002. esidente Il relatore ed estensore Mclonceler IL CANCELLIERE C1 Anields Gree Analdo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 PEP. 2003 14 CANCELLIERE C1 Caesno Aroldo Carous