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Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 11257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11257 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Catania;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2025, il Tribunale di Catania ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania in data 12 agosto 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsi al Sert, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990. L’ordinanza impugnata ha osservato che l’essere risultato positivo alla cocaina in una sola circostanza, qualche mese dopo l’ingresso al carcere, non comportava, di per sé, uno stato patologico di tossicodipendenza del ricorrente, in assenza di successive verifiche sugli ulteriori requisiti prescritti dall’art. 1 D.M. n. 186 del 1990 e sulla dipendenza psichica durante la detenzione in carcere.
2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Maria Marchese, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui ha disapplicato la certificazione medica pubblica, ritenendola inidonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, omettendo altresì di valutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In sintesi, la difesa lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale cautelare che aveva ritenuto non accertato lo stato di tossicodipendenza, nonostante l’idonea certificazione medica pubblica rilasciata dall’Asp di Catania che aveva puntualmente descritto il quadro patologico del ricorrente, secondo i criteri sanitari di cui all’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, norma ad hoc volta a disciplinare la procedura diagnostica con la quale deve essere accertato lo stato patologico del soggetto, con la conseguenza che, allorquando il medico competente aveva seguito le linee-guida di tale procedura, il giudizio di idoneità doveva ritenersi presunto. Per cui, a fronte della certificazione contestuale di tossicodipendenza e proposta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 11257 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/03/2026 programma terapeutico per il ricorrente rilasciata in data 04/08/2025, nella quale era dedotto che il quadro clinico anamnestico del paziente soddisfaceva il criterio di cui al punto e) dell’art. 1, comma 1, D.M. n. 186 del 1990, nell’ambito di una diagnosi di dipendenza da cocaina, la motivazione del Tribunale cautelare, che aveva ritenuto la certificazione inidonea perché la positività alla cocaina in una sola circostanza non comportava, di per sé, un patologico stato di tossicodipendenza, doveva considerarsi illogica ed apparente, essendo stata la situazione patologica del ricorrente saggiata sulla base dei criteri individuati dalla normativa, in particolare attraverso l’esame di laboratorio su base cheratinica eseguito in data 22/04/2025, con esito positivo alla cocaina. Aggiunge la difesa che la motivazione del Tribunale cautelare, secondo cui la positività alla cocaina poteva essere ricondotta al consumo episodico o anche abituale della sostanza, cosa diversa dalla cronica dipendenza, costituiva una valutazione atecnica e priva dei requisiti medico-legali, non avendo fornito alcun riferimento scientifico a fondamento della propria osservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede la possibilità di sostituire la custodia cautelare in carcere con quella domiciliare per le persone tossicodipendenti che intendono sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti o presso una struttura sanitaria autorizzata ove però non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. E’ necessario a tal fine che, alla domanda, sia allegata la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per le attività di diagnosi previste dal comma 2, lett. d), dell'art. 116 dello stesso d.P.R. attestante lo stato di tossicodipendenza da cui emerga la procedura attraverso cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope. Solo all'esito di tale verifica che involge, in sostanza, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza, il cui accertamento è demandato all'organo tecnico riferibile alla pubblica amministrazione, il giudice deve vagliare la sussistenza degli altri elementi che il ricorrente assume siano esistenti (adeguato programma terapeutico), ovvero accertare l'assenza di elementi (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) che, pur in presenza di conclamata tossicodipendenza, depongano per l'impossibilità di attenuare la misura cautelare carceraria in atto anche se la stessa di dovesse rendere necessaria al fine di consentire il recupero della persona tossicodipendente.
1.2. Il Tribunale di Catania, con motivazione in fatto adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso che dall’unico documento prodotto, ovverosia la nota dell’Asp di Catania del 04/08/2025, nella quale era certificato che il ricorrente, a seguito di esame di laboratorio su base cheratinica, effettuato il 22/04/2025, era risultato positivo alla cocaina ed il quadro clinico soddisfaceva quantomeno il criterio di cui al punto e) dell’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, con disponibilità del Sert a svolgere il piano ambulatoriale, potesse desumersi lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, avuto riguardo alla precedente nota del Sert del 22/07/2025, secondo cui il ricorrente era persona sconosciuta a quel servizio, e mancando successive verifiche sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, in particolare la dipendenza psichica durante la detenzione in carcere, ben potendo la positività alla cocaina essere ricondotta al consumo episodico o abituale della sostanza stupefacente e non dimostrare la cronica dipendenza.
1.3. A fronte di tale valutazione che esclude che la documentazione prodotta 2 deponesse per un quadro di accertata tossicodipendenza, le censure formulate risultano declinate in fatto, ritenendo, attraverso una diversa lettura del compendio documentale, invece sussistente il presupposto di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, senza addurre ulteriori elementi a sostegno dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, se non la richiamata certificazione dell’Asp di Catania, fondata sulle analisi dell’esame di laboratorio di matrice cheratinica (esame del capello). L’ordinanza del Tribunale cautelare si pone, anzitutto, in sintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodotta dall’interessato può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, di disapplicazione (Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020, Storto, Rv. 278801; nello stesso senso, Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, non mass.). In secondo luogo, alla luce della contrapposizione che si registra nella giurisprudenza di questa Corte circa le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti, condivisibilmente il Tribunale cautelare ha fatto applicazione del più rigoroso indirizzo secondo il quale, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza (Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo, Rv. 274586; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974; cfr. anche Corte cost., sent. n. 133 del 1992), tanto che è stata ritenuta motivazione ragionevole l’esclusione dello stato di tossicodipendenza, in presenza di uno solo dei dati dell’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, in assenza di crisi di astinenza (Sez. 4, n. 29630 del 10/06/2005, non mass.). Del resto, come ben rileva Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, cit., il comma 2 dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede testualmente e specificamente che la certificazione allegata all'istanza dell'interessato attesti, per quanto qui interessa: a) «lo stato di tossicodipendenza»; b) «la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti». Con la conseguenza che le due cose (tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti) risultano perciò avere un autonomo riconoscimento normativo. Né le stesse appaiono, in effetti, omologabili, atteso che si deve reputare possibile che l'uso anche abituale di sostanze stupefacenti non si traduca in una patologica dipendenza da esse. Va aggiunto che l’ordinanza della Corte di appello, che si pone in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257), valendo il richiamato principio anche in sede di revoca o sostituzione delle misure (Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, Mancini, non mass.), aveva anche rilevato la genericità del programma terapeutico, non calibrato sulla concreta pericolosità del prevenuto, anche perché di tipo meramente ambulatoriale, aspetto questo non affrontato in sede di gravame. In definitiva, la ricostruzione dei giudici della cautela, che, in forza della non compiuta dimostrazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della genericità del programma terapeutico, hanno ritenuto inutile ogni rilievo circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è il frutto di una esauriente e razionale rassegna 3 degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2025, il Tribunale di Catania ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania in data 12 agosto 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsi al Sert, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990. L’ordinanza impugnata ha osservato che l’essere risultato positivo alla cocaina in una sola circostanza, qualche mese dopo l’ingresso al carcere, non comportava, di per sé, uno stato patologico di tossicodipendenza del ricorrente, in assenza di successive verifiche sugli ulteriori requisiti prescritti dall’art. 1 D.M. n. 186 del 1990 e sulla dipendenza psichica durante la detenzione in carcere.
2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Maria Marchese, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui ha disapplicato la certificazione medica pubblica, ritenendola inidonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, omettendo altresì di valutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In sintesi, la difesa lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale cautelare che aveva ritenuto non accertato lo stato di tossicodipendenza, nonostante l’idonea certificazione medica pubblica rilasciata dall’Asp di Catania che aveva puntualmente descritto il quadro patologico del ricorrente, secondo i criteri sanitari di cui all’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, norma ad hoc volta a disciplinare la procedura diagnostica con la quale deve essere accertato lo stato patologico del soggetto, con la conseguenza che, allorquando il medico competente aveva seguito le linee-guida di tale procedura, il giudizio di idoneità doveva ritenersi presunto. Per cui, a fronte della certificazione contestuale di tossicodipendenza e proposta di Penale Sent. Sez. 3 Num. 11257 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/03/2026 programma terapeutico per il ricorrente rilasciata in data 04/08/2025, nella quale era dedotto che il quadro clinico anamnestico del paziente soddisfaceva il criterio di cui al punto e) dell’art. 1, comma 1, D.M. n. 186 del 1990, nell’ambito di una diagnosi di dipendenza da cocaina, la motivazione del Tribunale cautelare, che aveva ritenuto la certificazione inidonea perché la positività alla cocaina in una sola circostanza non comportava, di per sé, un patologico stato di tossicodipendenza, doveva considerarsi illogica ed apparente, essendo stata la situazione patologica del ricorrente saggiata sulla base dei criteri individuati dalla normativa, in particolare attraverso l’esame di laboratorio su base cheratinica eseguito in data 22/04/2025, con esito positivo alla cocaina. Aggiunge la difesa che la motivazione del Tribunale cautelare, secondo cui la positività alla cocaina poteva essere ricondotta al consumo episodico o anche abituale della sostanza, cosa diversa dalla cronica dipendenza, costituiva una valutazione atecnica e priva dei requisiti medico-legali, non avendo fornito alcun riferimento scientifico a fondamento della propria osservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede la possibilità di sostituire la custodia cautelare in carcere con quella domiciliare per le persone tossicodipendenti che intendono sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti o presso una struttura sanitaria autorizzata ove però non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. E’ necessario a tal fine che, alla domanda, sia allegata la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per le attività di diagnosi previste dal comma 2, lett. d), dell'art. 116 dello stesso d.P.R. attestante lo stato di tossicodipendenza da cui emerga la procedura attraverso cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope. Solo all'esito di tale verifica che involge, in sostanza, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza, il cui accertamento è demandato all'organo tecnico riferibile alla pubblica amministrazione, il giudice deve vagliare la sussistenza degli altri elementi che il ricorrente assume siano esistenti (adeguato programma terapeutico), ovvero accertare l'assenza di elementi (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) che, pur in presenza di conclamata tossicodipendenza, depongano per l'impossibilità di attenuare la misura cautelare carceraria in atto anche se la stessa di dovesse rendere necessaria al fine di consentire il recupero della persona tossicodipendente.
1.2. Il Tribunale di Catania, con motivazione in fatto adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso che dall’unico documento prodotto, ovverosia la nota dell’Asp di Catania del 04/08/2025, nella quale era certificato che il ricorrente, a seguito di esame di laboratorio su base cheratinica, effettuato il 22/04/2025, era risultato positivo alla cocaina ed il quadro clinico soddisfaceva quantomeno il criterio di cui al punto e) dell’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, con disponibilità del Sert a svolgere il piano ambulatoriale, potesse desumersi lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, avuto riguardo alla precedente nota del Sert del 22/07/2025, secondo cui il ricorrente era persona sconosciuta a quel servizio, e mancando successive verifiche sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, in particolare la dipendenza psichica durante la detenzione in carcere, ben potendo la positività alla cocaina essere ricondotta al consumo episodico o abituale della sostanza stupefacente e non dimostrare la cronica dipendenza.
1.3. A fronte di tale valutazione che esclude che la documentazione prodotta 2 deponesse per un quadro di accertata tossicodipendenza, le censure formulate risultano declinate in fatto, ritenendo, attraverso una diversa lettura del compendio documentale, invece sussistente il presupposto di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, senza addurre ulteriori elementi a sostegno dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, se non la richiamata certificazione dell’Asp di Catania, fondata sulle analisi dell’esame di laboratorio di matrice cheratinica (esame del capello). L’ordinanza del Tribunale cautelare si pone, anzitutto, in sintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodotta dall’interessato può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, di disapplicazione (Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020, Storto, Rv. 278801; nello stesso senso, Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, non mass.). In secondo luogo, alla luce della contrapposizione che si registra nella giurisprudenza di questa Corte circa le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti, condivisibilmente il Tribunale cautelare ha fatto applicazione del più rigoroso indirizzo secondo il quale, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza (Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo, Rv. 274586; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974; cfr. anche Corte cost., sent. n. 133 del 1992), tanto che è stata ritenuta motivazione ragionevole l’esclusione dello stato di tossicodipendenza, in presenza di uno solo dei dati dell’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, in assenza di crisi di astinenza (Sez. 4, n. 29630 del 10/06/2005, non mass.). Del resto, come ben rileva Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, cit., il comma 2 dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede testualmente e specificamente che la certificazione allegata all'istanza dell'interessato attesti, per quanto qui interessa: a) «lo stato di tossicodipendenza»; b) «la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti». Con la conseguenza che le due cose (tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti) risultano perciò avere un autonomo riconoscimento normativo. Né le stesse appaiono, in effetti, omologabili, atteso che si deve reputare possibile che l'uso anche abituale di sostanze stupefacenti non si traduca in una patologica dipendenza da esse. Va aggiunto che l’ordinanza della Corte di appello, che si pone in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257), valendo il richiamato principio anche in sede di revoca o sostituzione delle misure (Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, Mancini, non mass.), aveva anche rilevato la genericità del programma terapeutico, non calibrato sulla concreta pericolosità del prevenuto, anche perché di tipo meramente ambulatoriale, aspetto questo non affrontato in sede di gravame. In definitiva, la ricostruzione dei giudici della cautela, che, in forza della non compiuta dimostrazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della genericità del programma terapeutico, hanno ritenuto inutile ogni rilievo circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è il frutto di una esauriente e razionale rassegna 3 degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4