Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 11257
CASS
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il Tribunale di Catania, con motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso che dall'unico documento prodotto (nota dell’Asp di Catania del 04/08/2025) potesse desumersi lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, avuto riguardo alla precedente nota del Sert del 22/07/2025 (persona sconosciuta a quel servizio) e mancando successive verifiche sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, in particolare la dipendenza psichica durante la detenzione in carcere. La positività alla cocaina poteva essere ricondotta al consumo episodico o abituale e non dimostrare la cronica dipendenza. Le censure formulate sono state ritenute declinate in fatto, proponendo una diversa lettura del compendio documentale senza addurre ulteriori elementi a sostegno dello stato di tossicodipendenza. La certificazione prodotta può essere sindacata dal giudice e disattesa se non supportata da necessaria analisi critica. Il Tribunale cautelare ha fatto applicazione del più rigoroso indirizzo secondo cui non sussiste coincidenza tra uso abituale di stupefacenti e tossicodipendenza. Inoltre, la Corte di appello aveva rilevato la genericità del programma terapeutico, non calibrato sulla concreta pericolosità del prevenuto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello cautelare contro il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsi al Sert. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto insufficiente una singola positività alla cocaina, in assenza di ulteriori verifiche sui requisiti di tossicodipendenza e dipendenza psichica durante la detenzione. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la certificazione medica pubblica dell'ASP di Catania, attestante il quadro patologico secondo i criteri del D.M. n. 186 del 1990, dovesse ritenersi idonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, e che il Tribunale avesse omesso di valutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La difesa contestava la valutazione del Tribunale, definita atecnica e priva di fondamento scientifico, circa la distinzione tra consumo episodico/abituale e cronica dipendenza.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato l'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando la necessità di una certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza accertato attraverso una specifica procedura, e la successiva valutazione del giudice sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La Corte ha ritenuto adeguata e non sindacabile la motivazione del Tribunale di Catania, il quale aveva correttamente escluso lo stato di tossicodipendenza sulla base della documentazione prodotta, considerando la precedente estraneità del ricorrente ai servizi Sert, la mancanza di verifiche sui requisiti previsti dal D.M. n. 186 del 1990, e la possibilità che la positività alla cocaina derivasse da un consumo episodico o abituale, non necessariamente indicativo di cronica dipendenza. La Corte ha altresì ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la certificazione prodotta dall'interessato può essere sindacata dal giudice e che non sussiste coincidenza tra uso abituale di stupefacenti e stato di tossicodipendenza, categorie distinte e non omologabili. Infine, ha evidenziato la genericità del programma terapeutico e la conseguente ininfluenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 11257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11257
    Data del deposito : 25 marzo 2026

    Testo completo