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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13280 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR MA nato in [...] il [...] (C.U.I. 026VOVH) avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Ivrea udita la relazione svolta dal Consigliere OL MA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13280 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da RI RI per la restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa in data 29 novembre 2012 dal Tribunale di Roma, divenuta definitiva in data 11 giugno 2013, sostenendo essere assenti il verbale di vane ricerche e la notifica dell'estratto contumaciale. Il Tribunale ha affermato che, in atti, sono presenti il decreto di irreperibilità emesso il 24 aprile 2013 dal Tribunale di Roma, e l'attestazione dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., ed ha perciò respinto l'istanza, ritenendola non accoglibile.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RI RI, per mezzo del suo difensore avv. Vincenzo Garruba, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 548 e 670 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione. Il ricorso contestava l'assenza di un atto di notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, e l'ordinanza motiva il rigetto dell'istanza confondendo il provvedimento che dispone la notifica degli atti ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., appunto il decreto di irreperibilità, con l'effettiva esecuzione della notifica stessa. La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale era, all'epoca, un adempimento necessario per la decorrenza dei termini per l'impugnazione, e la prova della effettuazione di tale notifica consiste esclusivamente nel verbale di notifica, mentre è del tutto irrilevante la presenza di un'attestazione redatta da un funzionario di cancelleria. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha omesso di effettuare il doveroso controllo finalizzato ad accertare la legittimità della notifica, e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza, perché non ha rilevato l'illegittimità della notifica effettuata a mezzo fax, trattandosi di una modalità non consentita per le notifiche dirette all'imputato, neppure quando effettuate al difensore quale suo consegnatario, secondo il disposto dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., vigente all'epoca. La notifica all'imputato così eseguita è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Di conseguenza, essa deve essere ritenuta come mai effettuata, e la declaratoria di esecutività della sentenza in questione deve essere revocata, essendo ancora pendenti i termini per la sua impugnazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta elementi di fatto erronei ed argomentazioni in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati, non sostenute da alcuna confutazione di questi ultimi.
2. Il ricorso è errato laddove sostiene la mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, mediante consegna al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. L'ordinanza dà atto che l'effettuazione di tale notifica è provata dalla «attestazione a firma del funzionario giudiziale … dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 20666/2012 … effettuata a mezzo fax all'avv. Italo Moretti, in qualità di domiciliatario dell'imputato RI RI, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ...». Tale attestazione fa prova fino a querela di falso, e il ricorrente non ne contesta la veridicità, ma sostiene che «il riferimento all'attestazione del funzionario giudiziario è tautologico e contraddittorio», e che «la prova dell'esecuzione di una notifica è costituita unicamente dalla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario o dall'avviso di ricevimento della raccomandata». Le affermazioni del ricorrente sono generiche, non spiegando egli per quale ragione il riferimento all'attestazione del funzionario, relativa esplicitamente alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, sarebbe tautologico e contraddittorio, e sono manifestamente errate, non potendo rinvenirsi alcuna relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario o alcun avviso di ricezione di una raccomandata quando, come ricordato nel ricorso stesso, la notifica è avvenuta a mezzo fax. L'uso del fax per la notifica di atti comporta che la trasmissione venga effettuata direttamente dal funzionario di cancelleria, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta esecuzione dell'operazione, senza che possa essere emessa o rilasciata alcuna formale ricevuta. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo fax di atti destinati all'imputato o altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità» (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Rv. 266571; Sez. F, n. 53570 del 11/09/2014, Rv. 261543). L'ordinanza impugnata si è, pertanto, conformata alle norme di legge vigenti all'epoca e al sopra indicato principio in tema di prova delle notificazioni, nel ritenere regolarmente effettuata la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen. 3 3. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché in contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato, anche laddove sostiene la nullità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, perché effettuata a mezzo fax, in violazione del disposto dell'art. 148, comma 2- bis cod. proc. pen., vigente all'epoca, che consentiva l'utilizzo di «mezzi tecnici idonei» solo per le notifiche ai difensori, ma non agli imputati. Questa Corte ha indicato da tempo, infatti, la corretta interpretazione della predetta norma, stabilendo che «La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 284521 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121). Le notifiche all'imputato dichiarato irreperibile devono essere effettuate «mediante consegna di copia al difensore», secondo il disposto dell'art. 159 cod. proc. pen.: si verte, pertanto, nell'ipotesi prevista dalla sentenza sopra citata, in cui l'atto, benché diretto all'imputato, deve essere consegnato al suo difensore, ipotesi che consente l'impiego del fax. L'asserita nullità della notifica dedotta dal ricorrente, pertanto, è del tutto insussistente.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL MA MO ON 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13280 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da RI RI per la restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa in data 29 novembre 2012 dal Tribunale di Roma, divenuta definitiva in data 11 giugno 2013, sostenendo essere assenti il verbale di vane ricerche e la notifica dell'estratto contumaciale. Il Tribunale ha affermato che, in atti, sono presenti il decreto di irreperibilità emesso il 24 aprile 2013 dal Tribunale di Roma, e l'attestazione dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., ed ha perciò respinto l'istanza, ritenendola non accoglibile.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RI RI, per mezzo del suo difensore avv. Vincenzo Garruba, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 548 e 670 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione. Il ricorso contestava l'assenza di un atto di notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, e l'ordinanza motiva il rigetto dell'istanza confondendo il provvedimento che dispone la notifica degli atti ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., appunto il decreto di irreperibilità, con l'effettiva esecuzione della notifica stessa. La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale era, all'epoca, un adempimento necessario per la decorrenza dei termini per l'impugnazione, e la prova della effettuazione di tale notifica consiste esclusivamente nel verbale di notifica, mentre è del tutto irrilevante la presenza di un'attestazione redatta da un funzionario di cancelleria. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha omesso di effettuare il doveroso controllo finalizzato ad accertare la legittimità della notifica, e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza, perché non ha rilevato l'illegittimità della notifica effettuata a mezzo fax, trattandosi di una modalità non consentita per le notifiche dirette all'imputato, neppure quando effettuate al difensore quale suo consegnatario, secondo il disposto dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., vigente all'epoca. La notifica all'imputato così eseguita è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Di conseguenza, essa deve essere ritenuta come mai effettuata, e la declaratoria di esecutività della sentenza in questione deve essere revocata, essendo ancora pendenti i termini per la sua impugnazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta elementi di fatto erronei ed argomentazioni in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati, non sostenute da alcuna confutazione di questi ultimi.
2. Il ricorso è errato laddove sostiene la mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, mediante consegna al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. L'ordinanza dà atto che l'effettuazione di tale notifica è provata dalla «attestazione a firma del funzionario giudiziale … dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 20666/2012 … effettuata a mezzo fax all'avv. Italo Moretti, in qualità di domiciliatario dell'imputato RI RI, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ...». Tale attestazione fa prova fino a querela di falso, e il ricorrente non ne contesta la veridicità, ma sostiene che «il riferimento all'attestazione del funzionario giudiziario è tautologico e contraddittorio», e che «la prova dell'esecuzione di una notifica è costituita unicamente dalla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario o dall'avviso di ricevimento della raccomandata». Le affermazioni del ricorrente sono generiche, non spiegando egli per quale ragione il riferimento all'attestazione del funzionario, relativa esplicitamente alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, sarebbe tautologico e contraddittorio, e sono manifestamente errate, non potendo rinvenirsi alcuna relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario o alcun avviso di ricezione di una raccomandata quando, come ricordato nel ricorso stesso, la notifica è avvenuta a mezzo fax. L'uso del fax per la notifica di atti comporta che la trasmissione venga effettuata direttamente dal funzionario di cancelleria, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta esecuzione dell'operazione, senza che possa essere emessa o rilasciata alcuna formale ricevuta. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo fax di atti destinati all'imputato o altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità» (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Rv. 266571; Sez. F, n. 53570 del 11/09/2014, Rv. 261543). L'ordinanza impugnata si è, pertanto, conformata alle norme di legge vigenti all'epoca e al sopra indicato principio in tema di prova delle notificazioni, nel ritenere regolarmente effettuata la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen. 3 3. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché in contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato, anche laddove sostiene la nullità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, perché effettuata a mezzo fax, in violazione del disposto dell'art. 148, comma 2- bis cod. proc. pen., vigente all'epoca, che consentiva l'utilizzo di «mezzi tecnici idonei» solo per le notifiche ai difensori, ma non agli imputati. Questa Corte ha indicato da tempo, infatti, la corretta interpretazione della predetta norma, stabilendo che «La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 284521 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121). Le notifiche all'imputato dichiarato irreperibile devono essere effettuate «mediante consegna di copia al difensore», secondo il disposto dell'art. 159 cod. proc. pen.: si verte, pertanto, nell'ipotesi prevista dalla sentenza sopra citata, in cui l'atto, benché diretto all'imputato, deve essere consegnato al suo difensore, ipotesi che consente l'impiego del fax. L'asserita nullità della notifica dedotta dal ricorrente, pertanto, è del tutto insussistente.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL MA MO ON 4