Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13280
CASS
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte ritiene il ricorso infondato, affermando che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore domiciliatario è provata da un'attestazione del funzionario giudiziale, che fa fede fino a querela di falso. La Corte riafferma che la notifica a mezzo fax è valida se attestata dal cancelliere e che l'utilizzo del fax per la notifica all'imputato irreperibile tramite il suo difensore è legittimo ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13280
    Data del deposito : 10 aprile 2026

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