CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14221 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL GH IZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14221 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava nei confronti di AZ El HA la misura dell'affidamento in prova a lui concessa dallo stesso Tribunale il giorno 01/12/2020, disponendo che il tempo trascorso in esecuzione della misura stessa non dovesse esser computato ai fini dell'espiazione della pena. Il provvedimento seguiva quello emesso dal locale Magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, in data 10 agosto 2022, aveva sospeso cautelativamente la misura alternativa in quanto, dalla nota dei Carabinieri di Martinengo datata 9 agosto 2022, si era appreso come l'affidato il 5 agosto 2022 fosse stato arrestato in flagranza del reato di spaccio. Riteneva dunque il Tribunale che l'avere il condannato nuovamente intrapreso un'attività di traffico di sostanza stupefacente, nonostante egli non versasse in condizioni di indigenza, attestasse la totale assenza di un'autentica revisione critica del proprio vissuto delinquenziale, nonché la mancanza di una seria intenzione di abbandonare i precedenti modelli comportamentali devianti. Di conseguenza, il Tribunale disponeva la revoca della misura ex tunc, tenuto conto del fatto che le restrizioni alle quali il ricorrente era stato sottoposto risultavano assai blande. 2. Propone ricorso per Cassazione AZ E! HA, a mezzo dell'avv. Stefania Russo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari p per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamentando l'illogicità della motivazione con riguardo alla decorrenza della revoca. 2.1. Osserva infatti il difensore come la violazione commessa dall'interessato non fosse di natura particolarmente grave, trattandosi di un singolo episodio di cessione, avente ad oggetto una modica quantità di sostanza stupefacente ed in favore di un singolo soggetto. Peraltro, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare che il detenuto aveva sin da subito ammesso l'addebito e che l'ulteriore ed immediata attività di perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo. 2.2. Il ricorso censura altresì il fatto che il Tribunale non abbia valorizzato in alcun modo l'impegno dimostrato dal condannato - e attestato dalle relazioni dei servizi sociali - durante la permanenza in regime detentivo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che la valutazione del Tribunale è in fatto, coerente, logica ed esaustiva, e, pertanto, in questa sede non emendabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 / Il Consiglier-i : terre i , 2. La giurisprudenza di legittimità insegna che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (si veda Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione di revocare la misura, in ragione della gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni commesse. Al momento di determinare l'incidenza del provvedimento di revoca sulla pena residua da espiare, ha però mancato di condurre l'analisi in ordine ai comportamenti tenuti dall'interessato nel corso di tutto l'arco di esecuzione della misura, protrattasi per il significativo periodo temporale di due anni e sei mesi circa, nonché la verifica in ordine alla natura e all'incidenza delle prescrizioni impostegli. Conformemente all'auspicio difensivo deve concludersi, dunque, nel senso che la decisione di revoca con effetto retroattivo sia rimasta priva di adeguata giustificazione. 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sull'istanza, da condurre alla luce del principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14221 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava nei confronti di AZ El HA la misura dell'affidamento in prova a lui concessa dallo stesso Tribunale il giorno 01/12/2020, disponendo che il tempo trascorso in esecuzione della misura stessa non dovesse esser computato ai fini dell'espiazione della pena. Il provvedimento seguiva quello emesso dal locale Magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, in data 10 agosto 2022, aveva sospeso cautelativamente la misura alternativa in quanto, dalla nota dei Carabinieri di Martinengo datata 9 agosto 2022, si era appreso come l'affidato il 5 agosto 2022 fosse stato arrestato in flagranza del reato di spaccio. Riteneva dunque il Tribunale che l'avere il condannato nuovamente intrapreso un'attività di traffico di sostanza stupefacente, nonostante egli non versasse in condizioni di indigenza, attestasse la totale assenza di un'autentica revisione critica del proprio vissuto delinquenziale, nonché la mancanza di una seria intenzione di abbandonare i precedenti modelli comportamentali devianti. Di conseguenza, il Tribunale disponeva la revoca della misura ex tunc, tenuto conto del fatto che le restrizioni alle quali il ricorrente era stato sottoposto risultavano assai blande. 2. Propone ricorso per Cassazione AZ E! HA, a mezzo dell'avv. Stefania Russo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari p per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamentando l'illogicità della motivazione con riguardo alla decorrenza della revoca. 2.1. Osserva infatti il difensore come la violazione commessa dall'interessato non fosse di natura particolarmente grave, trattandosi di un singolo episodio di cessione, avente ad oggetto una modica quantità di sostanza stupefacente ed in favore di un singolo soggetto. Peraltro, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare che il detenuto aveva sin da subito ammesso l'addebito e che l'ulteriore ed immediata attività di perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo. 2.2. Il ricorso censura altresì il fatto che il Tribunale non abbia valorizzato in alcun modo l'impegno dimostrato dal condannato - e attestato dalle relazioni dei servizi sociali - durante la permanenza in regime detentivo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che la valutazione del Tribunale è in fatto, coerente, logica ed esaustiva, e, pertanto, in questa sede non emendabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 / Il Consiglier-i : terre i , 2. La giurisprudenza di legittimità insegna che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (si veda Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione di revocare la misura, in ragione della gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni commesse. Al momento di determinare l'incidenza del provvedimento di revoca sulla pena residua da espiare, ha però mancato di condurre l'analisi in ordine ai comportamenti tenuti dall'interessato nel corso di tutto l'arco di esecuzione della misura, protrattasi per il significativo periodo temporale di due anni e sei mesi circa, nonché la verifica in ordine alla natura e all'incidenza delle prescrizioni impostegli. Conformemente all'auspicio difensivo deve concludersi, dunque, nel senso che la decisione di revoca con effetto retroattivo sia rimasta priva di adeguata giustificazione. 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sull'istanza, da condurre alla luce del principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023 Il Presidente