Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2000, n. 5187
CASS
Sentenza 21 settembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche se il diritto di farsi assistere da un interprete costituisce una garanzia essenziale per l'esercizio del diritto di difesa dello straniero alloglotta, il corrispondente obbligo per l'autorità giudiziaria di provvedere alla nomina dell'interprete nasce allorché risulti dagli atti o, comunque, processualmente il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se sia altrimenti accertata dall'autorità procedente. (Nella specie, relativa ad avviso dell'udienza di riesame notificato a cittadino rumeno in lingua italiana, la S.C. ha ritenuto non dovuta la traduzione nella lingua dell'imputato, dimorante da anni in Italia, del quale non risultava, dagli atti del processo, la mancata conoscenza della nostra lingua).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2000, n. 5187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5187
    Data del deposito : 21 settembre 2000

    Testo completo