Sentenza 6 agosto 2001
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La querela di falso è ammissibile nel giudizio di Cassazione soltanto quando concerne documenti attinenti al relativo procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10852 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI TO CH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, difeso dall'avvocato CORRADO PASQUALE, con studio in 20133 MILANO, PIAZZALE SUSA 11, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IR UI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. T. D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANO ADRIANO, che lo difende unitamente all'avvocato JANNI MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11771/98 del Tribunale di MILANO, Sez. I civile, emessa il 29/01/1998, depositata il 02/11/98, R.G. n. 14026/94;;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Relatore Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ADRIANO CASTELLANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del 1°, 2° 3°, 4° e 5°, accoglimento p.q.r. del 6° motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 maggio del 1993, l'avv. Michele Di Donato conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano l'avv. Pierluigi Tirale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al "comportamento arbitrario sine titulo e lesivo dei diritti" dallo stesso tenuto quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Il Pretore rigettava la domanda, con condanna dell'attore alle spese, ritenendo che nel comportamento dell'avv. Tirale non era ravvisabile alcun illecito, avendo lo stesso eseguito la delibera del 22 marzo 1993 del Consiglio dell'ordine di Brescia, con la quale era stato disposto il rinvio a giudizio dell'avv. Di Donato.
L'avv. Di Donato proponeva appello, al quale resisteva l'avv. Tirale. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2 novembre 1998, rigettava l'appello con condanna dell'appellante alle spese, deducendo, come già aveva fatto il giudice di primo grado, che l'avv. Tirale, quale Presidente del Consiglio dell'ordine, aveva espresso all'esterno la volontà dell'ente.
Avverso questa sentenza l'avv. Di Donato propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi e illustrato da memoria. L'avv. Tirale resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 38 r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (conv. in l. 22.1.1934, n. 36) e 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37". Più specificamente, il ricorrente deduce che, in base alle norme indicate, il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati deve necessariamente iniziare con una delibera del Consiglio dell'ordine, che disponga l'apertura del procedimento disciplinare. Sulla base di tale deduzioni svolge, poi, due doglianze nei confronti della sentenza impugnata: con la prima rileva che "non è possibile, come fa la sentenza ricorsa, confondere l'atto del convenuto, con una delibera di apertura di procedimento, assolutamente mancante, in fatto o in diritto, fino ad oggi..."; con la seconda lamenta che in ogni caso la delibera era stata illegittimamente prodotta in causa dal convenuto "che, citato, uti civis, non poteva produrre atti amministrativi, segreti e riservati, detenuti ratione officii, e dei quali avrebbe potuto chiedere, con la garanzia del contraddittorio, l'esibizione al G.I.". Il motivo è infondato.
La Corte territoriale non è incorsa in alcuna confusione, avendo espressamente affermato, così come in precedenza aveva fatto il giudice di primo grado, che era stata prodotta copia autentica della delibera con la quale il Consiglio dell'ordine di Brescia aveva disposto la sua citazione per il giudizio disciplinare e che, dunque, legittimamente il Presidente del Consiglio dell'ordine aveva manifestato all'esterno la volontà dell'ente.
Quanto all'altro profilo, è singolare la prospettazione del ricorrente che deduce l'illicietà del comportamento dell'avv. Tirale, quale Presidente del Consiglio dell'ordine, per avere agito senza una delibera del Consiglio e, al contempo sostiene, che la produzione della delibera in questione fatta dall'avv. Tirale per esercitare il proprio diritto di difesa, sarebbe illegittima, non potendo egli produrre quell'atto.
La doglianza è comunque priva di fondamento. Va innanzi tutto rilevato che nessuna norma vieta la produzione in giudizio di atti amministrativi e che il possesso del documento in questione deve presumersi legittimamente acquisito dall'avv. Tirale. In ogni caso, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 8 del regolamento (D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) dispone, poi, che i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio "concreto" agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, tra cui quello alla riservatezza evocato dal ricorrente. A fronte di tale disposizioni, per un verso non può negarsi che l'avv. Tirale, convenuto in giudizio, per avere agito in sede disciplinare senza la delibera del consiglio dell'ordine che presiedeva, sia titolare di un interesse che lo legittima ad ottenere la copia del documento in questione per la produzione in giudizio, per altro verso essendo la questione del procedimento disciplinare dell'avv. Di Donato già coinvolta nel giudizio non si scorge alcun concreto pregiudizio per la riservatezza dello stesso. In ogni caso, il ricorrente non indica neppure quali sarebbero le norme violate.
2. Con il secondo motivo l'avv. Di Donato deduce la violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c.. Secondo quanto esposto, sia il primo giudice, che aveva ritenuto tardiva la proposizione della querela, sia il secondo, cui era stata lamentata la cosa, avevano violato le norme indicate, non avendo considerato che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, al giudice d'appello era stata "ad ogni buon conto, riproposta la querela, stante la sottoscrizione dell'appello dell'appellante". Anche questo motivo è infondato.
Sembra opportuno innanzi tutto rilevare che dal ricorso per cassazione (v. pagg. 11 e 12) non è dato comprendere quali fossero i termini della dedotta querela di falso e se effettivamente si versasse nella fattispecie di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.. Ciò particolarmente se si considera che il Tribunale, sul punto relativo alla querela di falso si è limitato a dedurre che non poteva pronunziare su una questione (quella della falsità del documento) che non era stata delibata dal giudice di primo grado. A fronte, dunque, dell'affermazione dei giudici d'appello, il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, lamentare, non la violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., essendo rimasta estranea al giudizio d'appello la relativa questione, ma la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunziato sulla doglianza relativa alla tardività della proposizione della querela di falso. Il ricorrente, nell'ambito del motivo, lamenta poi che, ad ogni buon conto, la querela era stata riproposta in appello, con la sottoscrizione dell'atto d'appello da parte dell'appellante, con ciò deducendo, sia pure implicitamente, una carenza di pronunzia sul punto dal parte del Tribunale. Dall'atto d'appello, il cui esame è imposto dalla natura del vizio dedotto, risulta che l'appellante aveva concluso sul punto relativo alla querela di falso, ritenendo "palesemente ingiusta la negata tempestività della proposta querela di falso, che, quindi, andrà esperita in appello". Da tale formula non può certo trarsi la conclusione che con l'atto d'appello sia stata proposta una querela di falso, mancando, tra l'altro, specifiche indicazioni sull'atto impugnato e sugli elementi e prove della falsità. Inoltre, benché il ricorrente deduca nel ricorso che l'atto d'appello era sottoscritto dalla parte personalmente - enunciando così il rispetto della norma che vuole proposta la querela di falso dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale -, la circostanza non è, per nulla, desumibile dall'atto, atteso che in calce ad esso si riscontra una sola firma, apposta in modo non leggibile, che presumibilmente deve essere difensore, come vuole l'art. 125 c.p.c., e non dunque della parte personalmente. Nel motivo di ricorso, sempre "ad ogni buon conto" si dichiara di riproporre "qui>, cioè dinanzi alla Corte di Cassazione, la querela di falso. Nonostante tale volontà di "riproposizione" non si indicano però i termini per potere delibare la questione. In ogni caso, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che la querela di falso è ammissibile nel giudizio di Cassazione soltanto quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento (Cass. 26 marzo 1997, n. 2654;26 aprile 2000, n. 5335). Non essendo questo certamente il caso di specie, la richiesta è inammissibile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la "nullità della sentenza e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 112, 276 cpv., 277, comma 1 e 132 comma 2 n. 4.". Più specificamente il ricorrente osserva che ai sensi delle norme indicate il giudice deve pronunziare su tutta la domanda e che ciò non era avvenuto nel caso di specie, "essendosi limitata la sentenza ricorsa...a trattare la legittimità del comportamento del convenuto e la non conoscibilità della querela di falso, e null'altro, laddove per giustificare la liquidazione della soccombenza, motiva(va) expressim sulla qualità e quantità delle questioni trattate, che quindi (erano) state discusse e andavano indicate in motivazione".
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Chi deduce la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato deve specificamente indicare quali sono stati i punti nei confronti dei quali è stata omessa la pronunzia. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Anzi, è assolutamente incomprensibile come il ricorrente possa trarre la conclusione dell'omessa pronunzia su questioni rilevanti, deducendo che il Tribunale nel liquidare le spese aveva parlato di "qualità e quantità delle questioni trattate".
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto
"della circostanza che la sentenza di primo grado aveva stabilito la mancanza di legittimazione del convenuto, non intercettabile dall'azione nell'individuata ipotesi di abuso di potere, imputabile invece al consiglio dell'ordine. Tale capo della sentenza non (era) stato impugnato con appello incidentale da controparte, facendo passare in giudicato il punto, di modo che la sentenza non poteva stabilire d'ufficio, che il comportamento del convenuto (era stato) perfettamente legittimo...".
Il motivo, peraltro generico nel suo argomentare, è privo di fondamento.
Il Pretore prima e il Tribunale dopo hanno sostanzialmente ritenuto che nel comportamento dell'avv. Tirale non fosse rinvenibile alcun illecito generatore di risarcimento del danno. Questo è il decisum delle sentenze. E la Corte d'appello è pervenuta a questa conclusione ritenendo, nel suo logico argomentare, che il comportamento dell'avv. Tirale era legittimo, avendo egli espresso all'esterno la volontà dell'ente. Non si ravvisa, dunque, alcuna ultrapetizione, avendo il Tribunale pronunziato sulla domanda che gli era stata proposta, rigettandola.
5. Con il quinto motivo si lamenta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 102 c.p.c.. Infatti, l'attore aveva richiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consigli dell'ordine di Brescia, Milano e Trento. Lo sviluppo processuale della lite aveva confermato l'assoluta necessità che il contraddittorio si svolgesse quantomeno nei confronti del Consiglio di Brescia, posto che l'abuso d'ufficio sarebbe a questo riferibile, mentre l'avv. Tirale sarebbe un mandatario o un concorrente. Il motivo è del tutto privo di fondamento non ravvisandosi tra le parti indicate alcun litisconsorzio necessario. I giudici di merito hanno ritenuto che nel comportamento dell'avv. Tirale, citato in giudizio personalmente non fosse ravvisabile alcun illecito: causa questa rispetto alla quale è inconfigurabile un litisconsorzio necessario dell'ordine professionale.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c.. La sentenza aveva infatti liquidato le competenze complessivamente senza alcuna specificazione delle singole voci o con riferimento a quelle di una qualsivoglia nota specifica "che non risulta depositata e che, comunque, sarebbe inconoscibile, perché producibile, quando si esercita tale diritto, sino al momento del passaggio in decisione della causa, ex art. 75 disp. att. c.p.c., senza l'onere dello scambio o di un qualsiasi contraddittorio sul punto,...di modo che la nota è soggetta solo al controllo del giudice, che perciò deve darne conto nella sentenza, a maggior ragione quando la stessa non viene presentata e la liquidazione è effettuata d'ufficio". Ciò posto, il ricorrente ricalcola le singole voci avendo riguardo, secondo quanto dedotto, alla tariffa e all'attività espletata".
Il motivo è infondato.
Va innanzi tutto rilevato che è errata la premessa dalla quale muove il ricorrente, essendo stata depositata in atti la nota spese da parte del difensore dell'avv. Tirale ed avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione sulla base di questa, liquidando complessivamente quanto richiesto e, dunque, riprendendo esattamente le voci esposte nella nota stessa.
Ciò premesso, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che lamenti con il ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene dovuto o liquidato in eccesso (v. per es. Cass. 13 aprile 1995, n. 4228). Tale specificazione è mancata nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, ha effettuato un ricalcolo, secondo sue indicazioni, ma non ha specificamente contestato le voci, a suo dire, eccessive o non dovute della nota spese depositata in atti, sulla base della quale il tribunale aveva effettuato la liquidazione.
Il ricorrente sostiene che la nota spese sarebbe inconoscibile, perché producibile, a norma dell'art. 75 disp. att. c.p.c. sino al momento di passaggio in decisione della causa. Il profilo dedotto è assolutamente irrilevante in questa sede, se si considera che, comunque, al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente era in grado di conoscere la nota spese presentata.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in lire 131.000 per spese e in lire 3.000.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 28 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 AGOSTO 2001.