Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di investitura, attraverso il quale vengano dal titolare dell'impresa delegate le funzioni, essendo sufficiente alla individuazione del portatore di essa l'evidenza della sua collocazione verticistica nell'organizzazione del lavoro. (Nella fattispecie l'imputato - quantunque da poco in pensione - continuava a essere costantemente presente in cantiere, dove continuava a dare disposizioni in ordine alla divisione del lavoro tra gli operai, e perfino a spiegare agli stessi il modo di eseguire il lavoro assegnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2004, n. 40169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40169 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 16/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 961
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 3310/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB ER, n. Milano 23.11.1940, e RE US, n. 26.7.1943 ad Asola (MN);
avverso la sentenza in data 14.10.2002 della Corte d'appello di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con separati atti ER BE e SE NT hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 14.10.2002 della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza 9.11.2001 del Tribunale di Milano con la quale sono stati condannati per il reato di lesioni colpose gravi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni in danno di CL LO alla pena (sospesa) di mesi tre di reclusione ciascuno con le attenuanti generiche equivalenti, oltre risarcimento dei danni e provvisionale provvisoriamente esecutiva. L'BE è stato riconosciuto colpevole nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. TI, ed il NT in quella di preposto di fatto e responsabile del reparto torni, sebbene formalmente in pensione, in quanto il CL ebbe a riportare la subamputazione del primo dito della mano sinistra: l'BE non aveva assicurato al lavoratore, assunto quale saldatore carpentiere, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute per lo svolgimento di funzioni diverse, ed il NT, nella qualità di capo tornitore, gli aveva ordinato di procedere alla pulizia dell'albero di una calandra per mezzo di un tornio, attività cui non era idoneo.
Il CL aveva avuto incarico di procedere alla riparazione di una vecchia calandra con una smerigliatrice, ma -resosi conto che si sarebbe potuto ottenere un miglior risultato con un tornio, invitava il NT, capo tornitore, a svolgere quel lavoro, ma questi diceva di non avere tempo e gli attrezzava un tornio mostrandogli come operare, allontanandosi.
Nell'operare, il pollice rimaneva incastrato nella carta vetrata che girava sul perno del tornio, senza riuscire a bloccare la macchina, siccome il pulsante di emergenza era in posizione non facilmente raggiungibile, di tal che in ospedale, vista l'impossibilità di ogni intervento ricostruttivo, gli veniva amputato il dito. Lamenta il NT con il primo motivo la violazione dell'art. 4 del D.P.R. 547/55 e dell'art. 35 d.lgs. 626/94 contestando la qualifica di preposto, e per giunta di fatto, del reparto torni all'interno dell'azienda TI s.r.l., laddove le caratteristiche per essere considerato preposto consistono nell'inserimento stabile nella struttura organizzativa dell'impresa, con autonomia di compiti organizzativi, decisionali e di spesa relativi al settore o ramo a lui affidato, e con compiti di coordinamento gerarchico di un gruppo di persone. In realtà egli non era inserito nell'organico dell'azienda al momento dell'infortunio, siccome in pensione fin dall'aprile 1997, non aveva mai coordinato l'attività di alcuno, avendo l'impresa un unico operaio tornitore, attività prima svolta da lui, di tal che si era prestato a qualche saltuaria presenza per consigliare il giovane operaio che gli era succeduto. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1 c.p. e dell'art. 25 Cost. assimilando al soggetto tipico cui è rivolto il comando penale, il preposto, la figura del preposto di fatto, per giunta equiparato sulla scorta di criteri empirici e generici e non tassativi, addirittura dipendenti dalla convinzione di terzi, ovvero degli altri dipendenti, convinti secondo la sentenza che egli fosse il preposto.
Con un terzo motivo il NT lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che si è limitata a rispondere alla contestazione della qualità di preposto con l'apodittica affermazione, contrastante con l'orientamento giurisprudenziale senza motivare il dissenso, dell'irrilevanza del fatto che l'impresa avesse dimensioni ridotte e che avesse un solo tornio al quale lavorava o il solo NT o l'AB, l'operaio che l'aveva sostituito. Vero è che presso l'azienda non esisteva un preposto ne' un reparto torni, ma un solo operaio tornitore, di tal che non esisteva un gruppo di operai o una squadra su cui esercitare gerarchicamente funzioni direttive e gerarchiche, visto anche l'orientamento giurisprudenziale che evidenzia l'incompatibilità tra le funzioni di preposto alla sorveglianza e la diretta partecipazione all'esecuzione dei lavori. Nè appare motivata l'affermazione, del pari apodittica, che il controllo sui macchinari doveva comunque essere eseguita dal NT, contrastante con l'accertata posizione di estraneità all'organico aziendale all'esito del pensionamento. Con un quarto motivo il detto ricorrente lamenta la violazione dell'art. 40 c.p. nella parte in cui contempla l'interruzione del nesso causale per effetto della violazione da parte del lavoratore degli obblighi che gli fanno carico, in particolare di quello di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone (art. 6, lett. e, D.P.R. 547/55): sostiene infatti di aver sconsigliato al CL l'esecuzione di quel lavoro con il tornio, con cui non aveva dimestichezza, e solo di fronte alla sua ostinazione e per evitare danni, non avendo il potere di vietargli il comportamento ed essendosi durante la pausa pranzo, corresse l'impostazione data al lavoro dal CL. A tale motivo si ricollega il sesto, che ravvisa nel comportamento imprudente ed imperito dell'offeso gli elementi per un concorso di colpa. Con il quinto motivo invece il NT lamenta l'apodittico diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, giustificato da un non meglio identificato mancato rispetto di previsioni normative (non identificate) rispetto all'evento.
A sua volta l'BE si duole con un primo motivo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione con rilievi fondati su circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata, e precisamente opera una ricostruzione della testimonianza dell'AB e del CL, introducendo elementi di fatto che dal testo del provvedimento non risultano.
Precisa inoltre che, per poter affermare la penale responsabilità degli imputati, la corte territoriale ha dovuto attribuire al NT la qualifica di preposto, e propone le medesime censure sollevate in proposito da quest'ultimo, in più riportando e commentando testimonianze non risultanti dal testo del provvedimento impugnato e pervenendo a critiche di merito.
Con un secondo motivo l'BE lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui fonda la sua responsabilità penale sul mancato adempimento dell'obbligo di addestramento, in aperto contrasto con l'affermazione che il compito spettante al CL non era l'uso del tornio, essendo autorizzato a svolgere quel tipo di lavoro, ma non con il tornio. Ne discende che nessun obbligo di addestramento ex art. 35 D.P.R. 626 aveva il datore di lavoro in relazione ad un compito che il CL non doveva svolgere. Con il terzo ed ultimo motivo l'a.u. della TI lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge: sostiene che le responsabilità degli imputati di reato colposo devono derivare da violazioni di legge per imperizia, negligenza o imprudenza, ma nel caso di specie comportamenti negligenti o imperiti sussistono, ma a carico della persona offesa, fatto evidenziato dalle sentenze di primo e secondo grado, senza che se ne traessero le debite conseguenze, considerato che la condotta del lavoratore che, di sua iniziativa, compie un'operazione diversa da quella rientrante nelle fasi di lavorazione affidategli, si pone come causa esclusiva dell'evento dannoso, perché anormale, imprevista ed imprevedibile, sì che rompe il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e l'evento. Osserva questa Corte che:
La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. Cass., 4^, 7.11.1990, n. 7600, Tono, RV 187988 CONF. ASN RIV. 113999 QUANTO AL QUINTO MOTIVO DI RE, LE VIOLAZIONI NON CAUSALMENTE COLLEGATE ALL'EVENTO SONO INDICATE A PAG. 13 (pulsante di emergenza non facilmente raggiungibile, mancato rispetto dell'obbligo di garantire l'efficienza e non pericolosità dei macchinari). Osserva questa Corte che se il CL ha svolto mansioni che non era abilitato a svolgere e senza che a tanto lo delegasse l'amministratore unico, com'è pacifico, essendo controverso solo in che misura l'iniziativa può attribuirsi allo stesso o al NT, è evidente che nessuna formazione professionale doveva essere assicurata al CL per lo svolgimento di funzioni che alla dirigenza non risultava dovesse svolgere. Ne consegue che la sentenza, per quanto riguarda l'BE va annullata senza rinvio, non sussistendo il fatto-reato così come allo stesso ascritto. Quanto al NT, i suoi primi due motivi di censura sono infondati: la posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale, e la posizione verticistica lascia chiaramente intendere le responsabilità connesse alle mansioni, specie ove si consideri che la doglianza consiste nell'affermazione che manca la prova della delega di funzioni: cfr. in tal senso Cass. pen., sez. 4^, 26.4.2000, n. 7402, Mantero, che ha ritenuto che, sull'assenza di requisiti formali della delega al responsabile per la sicurezza, deve prevalere la realtà effettiva, Cass. pen. 16.10.2002, n. 40939, Gracagnolo, RV. 223296, e Cass. pen., sez. 3^, 6.3.2003, n. 19642, Rossetto, che ha affermato che, in presenza di una suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano stati preposti soggetti qualificati ed idonei, porre a carico di chi è al vertice di tale organizzazione, sulla base di argomentazioni astratte e formalistiche, l'onere della prova di una formale delega al locale preposto, in quanto ciò si tradurrebbe nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale. Cfr. altresì Cass., 4^, 7.11.1990, n. 7600, Tono, RV 187988:
"La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini".
Nè può dirsi che per le ridotte dimensioni dell'impresa debba escludersi la posizione di garanzia, ritenuta dalla corte di merito sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali secondo cui esso NT era presente quotidianamente, ripartiva il lavoro e spiegava come andava fatto e sulla circostanza che i dipendenti non sapevano del suo pensionamento, essendo rimaste inalterate le sue funzioni e lo riconoscevano nella qualità: la corte di merito ha motivato in maniera congrua, logica ed adeguata, sì che la sua valutazione è incensurabile.
Del tutto fuori luogo è il riferimento agli artt. 1 c.p. e 25 Cost., in quanto il principio di stretta legalità comporta la tipizzazione della figura cui può ascriversi il reato c.d. proprio, ma il riconoscimento della figura tipica può avvenire sulla scorta dei comuni canoni interpretativi (diverso discorso potrebbe farsi solo laddove si facesse ricorso all'analogia).
Con ciò può disattendersi anche il terzo motivo, che sostanzialmente fonde e ripropone i primi due. Non ha maggior pregio il quarto motivo, fondato sulla reiterazione di ricostruzioni di fatto, e comunque infondato anche se si volesse scendere nel merito, non potendo certo andare esente da responsabilità chi abbia una posizione di garanzia e consenta, per evitare danni maggiori, un'attività imprudente da parte di soggetto privo delle necessarie cognizioni tecniche, limitandosi a fornirgli poche ed evidentemente insufficienti nozioni, in sostanza ratificando il suo operato che avrebbe dovuto impedire.
Infondato è il quinto motivo, secondo cui non si ravviserebbero le ragioni per le quali si è negata la prevalenza delle attenuanti, non sussistendo il mancato rispetto di previsioni normative non connesse all'evento: contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dette violazioni, indicate quali circostanze che non hanno determinato l'evento, ma che ne hanno aggravato le conseguenze, sono enumerate a pag. 13 della sentenza.
Fondato appare invece l'ultimo motivo, non avendo la corte di merito risposto in ordine alla doglianza relativa al concorso di colpa del CL, di tal che si impone l'annullamento della sentenza anche in relazione al NT, ma con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente BE ER perché il fatto non sussiste;
annulla la stessa sentenza nei confronti di NT SE e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004