Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14592 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 14592/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L CQ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4920/00 Dott. Salvatore SENESE Cron.34003 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere - Ud.15/05/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente I SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE RI UN MA & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO D'ANDREA, PIETRO CAVIAGLIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 2171 presso 1'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta procura speciale atto notar LUPO FRANCO di ROMA del 2.05.2000, rep. N. 32611; - resistente con procura avverso la sentenza n. 41/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 27/10/99 R.G.N. 28/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2 febbraio 1996, la s.n.c. ER ST RU CO, nonché i soci della stessa RU CO e AV LV, proponevano opposizione, dinanzi al Pretore di Trento, in funzione di giudice del lavoro, avverso il decreto in data 11 dicembre 1995, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore dell'IN di lire 108.388.995 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive. Deducevano gli opponenti che per taluno dei dipendenti, cui i contributi si riferivano, non esisteva alcun rapporto di lavoro subordinato, mentre per altri i contributi versati corrispondevano agli effettivi periodi di prestazione lavorativa. Costituitosi l'IN, che contestava le deduzioni dei ricorrenti, ed assunte le prove, il Pretore, con sentenza non definitiva del 15 gennaio 1999 e con sentenza definitiva del 23 aprile 1999, revocava il decreto opposto in relazione alle posizioni di due dipendenti e lo confermava invece con riguardo alle altre posizioni, riducendo l'importo dovuto a lire 106.248.762. Proponevano appello dinanzi al Tribunale di Trento gli stessi opponenti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con riguardo alle posizioni di AV LV e di NL IE e deducendo, quanto alla prima, che si trattava della moglie del rappresentante legale della società nonché socia della stessa, la cui attività era risultata gratuita e saltuaria, e, quanto alla seconda, che i periodi di lavoro erano risultati coincidenti con quelli coperti dai contributi versati. 5 1 Nel contraddittorio dell'IN, il Tribunale respingeva l'appello, osservando che le emergenze processuali avevano evidenziato, da un lato, una partecipazione della AV alla conduzione aziendale sufficientemente regolare e comunque inquadrabile nell'attività gestoria prevista dall'art. 1, lett. A), legge n. 1397 del 1960, che impone in tali ipotesi l'assicurazione presso la Gestione Commercianti, e, dall'altro, l'esattezza della decorrenza del rapporto lavorativo della NL ritenuta dal primo giudice. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. L'IN si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., nonché omessa. motivazione su punto decisivo, si lamenta che il Tribunale non abbia considerato la gratuità dell'attività prestata dalla AV, fondata meramente sulla comunanza di affetti e di interessi con il coniuge, altro unico socio. Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli art. 420 e 421 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione su punto decisivo, si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la natura subordinata del rapporto lavorativo della NL senza considerare la contraddittorietà delle successive er dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice nonché le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. Con il terzo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. A), legge n. 1397 del 1960, nonché vizi di motivazione su punto decisivo, si lamenta che il Tribunale, fondandosi su una distorta valutazione del materiale probatorio, abbia considerato come "abituale" l'attività della AV, nella quale, invece, sotto il profilo quantitativo e funzionale, era mancato proprio il carattere professionale della prestazione lavorativa. Il primo e il terzo motivo, riguardanti la posizione di AV LV ed esaminabili congiuntamente attesane l'intima connessione, non sono fondati. La valutazione del Tribunale, riguardo alla sussistenza dell'obbligo contributivo riferito alla predetta AV, si fonda sulla ritenuta partecipazione di quest'ultima alla conduzione ed al lavoro aziendale, inquadrabile in un'attività gestoria che è soggetta "ex se"- a prescindere, dunque, dalla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dalla onerosità o gratuità della relativa prestazione- alla contribuzione propria della Gestione Commercianti, alla stregua dell'art. 1, lettera A), della legge 27 novembre 1960 n. 1397 (richiamato dall'art. 1, primo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 613, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione i.v.s. agli esercenti commerciali e loro familiari coadiutori). Quanto alla contestata esistenza di una tale attività di gestione da parte della AV, osserva il Collegio che la valutazione del Tribunale 3 มา si fonda su un'analitica disamina delle risultanza probatorie, da cui i giudici di merito hanno desunto la complessiva connotazione dell'attività suddetta, anche in termini di professionalità e di abitualità nella conduzione dell'azienda. In particolare, il giudice del merito ha posto a fondamento del suo convincimento il rilievo che alla AV fossero conferite l'amministrazione e la rappresentanza contrattuale e giudiziale della società e che la presenza della stessa all'interno dell'esercizio fosse riferita, secondo le dichiarazioni dei lavoratori addetti, al suo ruolo di "padrona", evidenziato, fra l'altro, da un'attività di organizzazione del lavoro dei dipendenti e dalla soggezione dei medesimi al controllo della AV. Si tratta di una conclusione intrinsecamente coerente, rispondente ad una esatta individuazione della portata delle disposizioni da applicare e coordinata alle accertate premesse di fatto: e tanto è sufficiente per negare la sussistenza della lamentata violazione di legge e dei dedotti vizi di motivazione, ove si tenga conto, in relazione a questi ultimi, che, da un lato, l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte e, dall'altro, l'art. 360 n.5 cod. proc. civ. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, งา valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis Cass. n. 7183 del 1996). Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione della lavoratrice NL IE. Il carattere subordinato della attività svolta da quest'ultima, con specifico riguardo alla continuità della prestazione, è stato desunto dalle prime dichiarazioni rilasciate dalla stessa lavoratrice in sede di accertamento ispettivo, confermate dalle deposizioni rese in giudizio dagli altri dipendenti. Si tratta, anche in tal caso, di una valutazione intrinsecamente coerente, esente da censure alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, tenuto conto che la doglianza della società ricorrente si risolve, inammissibilmente, nel contrapporre alla valutazione operata dal giudice di merito una propria valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio. E ciò vale, in particolare, anche per la maggiore rilevanza attribuita dal Tribunale alle prime dichiarazioni rese dalla NL (anzichè a quelle rese successivamente e in sostituzione di atto notorio), rispetto alla quale, peraltro, i giudici di merito hanno fornito una pertinente e specifica giustificazione logica, riferita alla maggiore attendibilità delle suddette dichiarazioni in relazione alla loro immediatezza ed al riscontro probatorio offerto dalle successive deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va rigettato. s M Consegue la condanna della società ricorrente, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, la cui liquidazione, operata come da dispositivo, tiene conto che l'attività difensiva dell'Istituto, costituitosi mediante deposito della procura speciale, stata limitata alla sola discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 42 oltre euro mille per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il, PresidenteVal ter by Ve n Ho ll Chall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT 2002. S S E IL CANCELLIERE R P 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R O N T A L , ' L 3 A L S O 7 L - E B E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G D A E M I E L O , T A O T A D R I L T R E I S L T I I D N G D E E O S R E 6