Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14963 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1.49 63/03 REPUBBLICA ITALIAN LA CO TE N EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 1892/02 Consigliere Cron.30185 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 28/04/03 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio in dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARTURO MARESCA, PAOLO TOSI, FRANCO CARINCI, SALVATORE TRIFIRO', ENZO MORRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 2003 BRUNO PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA 2468 TERESA SCARCIELLO, rappresentatio e difeso -1- AND dall'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1102/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/08/01 R.G.N. 2578/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato al dipendente PP ON, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale realizzata con il criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, accoglieva l'appello del lavoratore ed, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiarava l'inefficacia del recesso, ordinando la reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) e che l'intimato ha resistito con controricorso;
considerato che
con i quattro motivi di ricorso ampiamente argomentati e denuncianti, in - una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, opera in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente esclude che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che le procedure configurate nel citato art. 59, il quale rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
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ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della A Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi - dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: “Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle 2 Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)”; considerato che tale principio merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate nella citata pronuncia e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003 Il Presidente Mumin. Ravagnani Viluma Bun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Vівна Виш 5 e l'anteriorità del ricorso rispetto alla spese del giudizio di cassazione;
Il Cons.-est. в невый ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533