Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
: 7 ) 3 . E 1 1 C A P I A D - R 2 T 1 E - N 1 C E I 2 E . D R L U I A 9 REPUBBLICA ITALIANA D 3 G E E E T SE0 34 09 /03 6 N N 4 . E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . T S E T S I T ( R LA CORTE SUPREM A Oggetto SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6898/01 Presidente Dott. NI LOSAVIO - VITRONEDott. Ugo Consigliere Cron.7811 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 04/10/2002 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GI IT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORENZO VALLE 24, presso l'avvocato FRANCO SEGNALINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE GI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LUCERA;
- intimata - avverso la sentenza n. 213/00 del Giudice di pace di 2002 LUCERA, depositata il 23/12/00; 1779 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO con le quali si chiede che il Pubblico Ministero, visto l'art. 375 c.p.c., chiede che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le statuizioni di legge. Svolgimento del processo 1. De OL VI NI, con ricorso al Giu- dice di pace di Lucera, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento notificatogli il 10 luglio 2000, con il quale il Comando di polizia stradale di Lucera gli aveva contestato la violazione dell'art. 142 del codice della strada, per avere violato i limiti di velocità, come rilevato attraverso apparecchio autove- lox. Deduceva la illegittimità della contestazione, per non essere stata effettuata la contestazione immediata dell'infrazione. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 23 dicembre 2000, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il De OL, con atto notificato al Comando della poli- zia municipale di Lucera il 5 marzo 2001. La parte in- timata non ha controdedotto. La causa é stata fissata 2 per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. ed il P.G. presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta in- fondatezza. Motivi della decisione 1. Con il ricorso si deduce che erroneamente il Giiudice di pace ha ritenuto, nel caso di specie, la impossibilità della contestazione immediata, poiché nel verbale era richiamato esclusivamente l'art. 384, ricorrendo nel caso di spe- lett. E), cosicché non velocità D cie tale fattispecie, date le caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevamento della utilizzata, era onere della polizia stradale dimostra- re la impossibilità della contestazione immediata. Si deduce che, comunque, la mancata contestazione imme- diata era ascrivibile alla cattiva organizzazione del servizio, censurabile dal giudice ordinario. Il ricorso é manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata motivato il rigetto dell'opposizione in relazione alla circostanza (art. 384, lett. e, del regolamento di attuazione del codice della strada) che la mancata contestazione immediata in conformità del- la motivazione contenuta nel verbale di accertamento era giustificata dalle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevamento, che non consentiva 3 la rilevazione dell'infrazione prima del sopraggiungere del veicolo, e quindi in modo tale da potere lo stesso essere fermato in tempo utlile, nonchè dalla impossibi- lità di censurare le modalità di organizzazione del servizio di controllo da parte dell'Amministrazione. Motivazione, questa, conforme all'ormai consolidato in- dirizzo di questa Corte in proposito (da ultimo Cass. 21 marzo 2002, n. 4048; 22 giugno 2001, n. 8528; 29 marzo 2001, n. 4571; 16 marzo 2001, n. 3836). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nul- la va statuto sulle spese non avendo la parte intimata TT ca controdedotto. . 46 lla E e 39 n L 2002,
P. Q. M.
. 2 1 -11 e br -17 tto 91 o 4 , N La corte di cassazione il .37 4 a Rom in rigetta il ricorso. ciso de ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ì Cos (IST.NE GIUDICE DI PACE) di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti NI Losavio рани завин RATIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 女 1) !L LUERE 4