Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38333 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da AN De IC Emilia NN RD
38333-25
- Presidente -
C.C.
AR IL GI
PP BI
EL NN
-Relatrice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1456
Sent. n. sez/2025 22/10/2025
R.G.N. 25414/2025
sul ricorso proposto da: IN CA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere EL NN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie dell'Avv. Maurizio Capellupo, difensore di fiducia di CA IN, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito in sede di appello-confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 14 febbraio 2025, con cui era stata rigettata la istanza di sostituzione, ex art. 299 cod. proc. pen., della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico da eseguire in un Comune diverso da quello di residenza;
istanza proposta da
CA IN, indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.
2. Avverso tale provvedimento, CA IN per il tramite del difensore di fiducia - ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, nonchè violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. I Giudici della cautela avrebbero valutato gli elementi addotti .e. tempo trascorso dall'adozione della misura, le condizioni di salute del IN e l'esecuzione degli arresti in un luogo diverso da quello in cui si sarebbe consumato il reato in contestazione in modo parcellizzato e atomistico. Peraltro, le patologie da cui era affetto il IN avevano avuto una sicura incidenza sulla attualità delle esigenze cautelare, se non altro per la impossibilità di <<sostenere i ritmi di vita tenuti antecedentemente all'adozione della misura di massimo rigore».
3. Alla odierna udienza che si è svolta in forma scritta- il Pubblico Ministero e il difensore del ricorrente hanno fatto pervenire conclusioni scritte, richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e declinato in fatto.
1.1. Il Giudice della cautela - chiamato a decidere sulla congruità e correttezza del provvedimento di rigetto della istanza di revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 299 cod. proc. pen. - ha rilevato come CA OS fosse gravemente indiziato di far parte di un gruppo organizzato e stabilmente dedito sul territorio cosentino al traffico di sostanza stupefacente, nell'ambito del quale aveva assunto il ruolo di spacciatore, rivestendo «una posizione di snodo centrale" e rappresentando "un anello essenziale nella catena di commercio della droga. Ha, inoltre, osservato come il titolo di reato oggetto di provvisoria contestazione- desse luogo ad una presunzione iuris tantum in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
come detta valutazione non fosse superata dagli elementi addotti con l'istanza in esame, posto che, per un verso, gli allegati problemi di salute avrebbero potuto spiegare rilevanza ai fini della eventuale compatibilità con il regime carcerario e, per altro verso, il tempo trascorso dall'inizio della misura assumeva una valenza neutra nello specifico contesto
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connotato dalla gravità dei fatti, dalla reiterazione nel tempo delle condotte, nonchè dall'attivismo e pervicacia del IN, che aveva apportato un valido e apprezzabile contributo nella gestione degli affari del sodalizio. Sulla scorta di tali argomentazioni, i Giudici della cautela hanno concluso per l'inidoneità a preservare le esigenze cautelari della misura, meno afflittiva, degli arresti domiciliari - sebbene eseguita con le modalità richieste (i.e. utilizzo del braccialetto elettronico ed esecuzione in un comune diverso)- non assicurando essa un monitoraggio costante e continuo;
la misura in corso, inoltre, non collide con il principio della necessaria proporzionalità, tenuto conto del complessivo periodo di tempo trascorso in vinculis e della entità della pena che potrebbe essere inflitta in caso di condanna, in ragione del titolo di reato in contestazione.
1.2. Al cospetto di tale ordito motivazionale, l'ordinanza in verifica non merita
censura.
Non spetta, invero, a questa Corte, ove sussista - come nel caso di specie - un esauriente e logico apparato argomentativo sul devolutum, sovrapporre una nuova valutazione, solo perché ritenuta più adeguata, rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Qualora nella ordinanza impugnata si rinvengano convincenti e congrue argomentazioni capaci di dar ragione delle decisioni conclusive, è inammissibile il motivo che, sotto la apparenza formale di richiesta di controllo logico della motivazione, rivisita il materiale acquisito e richiede differenti valutazioni degli elementi presi in esame, pretendendone un apprezzamento più favorevole al reo. E' quanto accaduto con il ricorso in oggetto, li dove la difesa prospetta una diversa incidenza del fattore tempo e dello stato di salute del OS sui pericula libertatis e sulla adeguatezza della misura custodiale, finendo per attaccare il percorso motivazionale e argomentativo sotteso alla decisione in verifica, senza tuttavia porre in evidenza profili di illogicità manifesta, contraddizioni intrinseche e/o travisamenti della prova.
2. Sulla base di tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
3
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore EL tanniciello
Il Presidente
AN De IC
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dona Cusennina Cirimele