CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29551 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: De NE IA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. ed avente ad oggetto tre automobili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29551 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 La ricorrente è accusata di aver ottenuto il reddito di cittadinanza attraverso una dichiarazione non veritiera nella quale aveva dolosamente omesso di indicare persone con lei conviventi, circostanza che sarebbe stata ostativa al riconoscimento del beneficio e che aveva determinato il rigetto di precedente domanda dell'interessata. 2. Ricorre per cassazione IA De NE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.), anziché come reato di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.L'art. 7 dl. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con specifico riferimento al reddito di cittadinanza ed alle sanzioni ad esso relative, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. La specifica normativa non contempla la possibilità del sequestro di quanto equivalente al profitto del reato. 2.Nel caso in esame, l'indagata aveva commesso una delle condotte indicate dalla norma, quella costituita dalla omissione di informazioni dovute, nella specie inerenti alla esistenza di familiari conviventi che avrebbero impedito l'accesso al beneficio. L'integrazione della fattispecie più grave di cui all'art. 640-bis cod. pen., è stata individuata dal Tribunale nella circostanza che con altra separata domanda, volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza ma relativa a precedente annualità, la ricorrente aveva dichiarato la verità in ordine alla presenza di familiari suoi conviventi, così da vedersi rigettare l'istanza. Tuttavia, tale condotta risulta sganciata da quella poi adottata in relazione all'ottenimento del reddito di cittadinanza nella vicenda per cui si procede, essendo inerente ad altra pratica conclusasi con il rigetto della domanda e relativa ad annualità pregressa, nella quale non si era avuta alcuna attività fraudolenta;
ragion per cui, nessuna condotta ulteriore integrativa della più grave fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. è stata compiuta dalla ricorrente oltre a quella 2 sanzionata dalla norma speciale prima richiamata, che non consente l'emissione della disposta misura ablativa. Ne consegue l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata che del provvedimento impositivo della misura cautelare reale per quanto di interesse in questa sede, con la consequenziale restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari emesso in data 11 ottobre 2022 limitatamente al disposto sequestro per equivalente dei veicoli targati PS463702, DN812JX e CN393MZ, disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. ed avente ad oggetto tre automobili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29551 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 La ricorrente è accusata di aver ottenuto il reddito di cittadinanza attraverso una dichiarazione non veritiera nella quale aveva dolosamente omesso di indicare persone con lei conviventi, circostanza che sarebbe stata ostativa al riconoscimento del beneficio e che aveva determinato il rigetto di precedente domanda dell'interessata. 2. Ricorre per cassazione IA De NE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.), anziché come reato di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.L'art. 7 dl. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con specifico riferimento al reddito di cittadinanza ed alle sanzioni ad esso relative, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. La specifica normativa non contempla la possibilità del sequestro di quanto equivalente al profitto del reato. 2.Nel caso in esame, l'indagata aveva commesso una delle condotte indicate dalla norma, quella costituita dalla omissione di informazioni dovute, nella specie inerenti alla esistenza di familiari conviventi che avrebbero impedito l'accesso al beneficio. L'integrazione della fattispecie più grave di cui all'art. 640-bis cod. pen., è stata individuata dal Tribunale nella circostanza che con altra separata domanda, volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza ma relativa a precedente annualità, la ricorrente aveva dichiarato la verità in ordine alla presenza di familiari suoi conviventi, così da vedersi rigettare l'istanza. Tuttavia, tale condotta risulta sganciata da quella poi adottata in relazione all'ottenimento del reddito di cittadinanza nella vicenda per cui si procede, essendo inerente ad altra pratica conclusasi con il rigetto della domanda e relativa ad annualità pregressa, nella quale non si era avuta alcuna attività fraudolenta;
ragion per cui, nessuna condotta ulteriore integrativa della più grave fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. è stata compiuta dalla ricorrente oltre a quella 2 sanzionata dalla norma speciale prima richiamata, che non consente l'emissione della disposta misura ablativa. Ne consegue l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata che del provvedimento impositivo della misura cautelare reale per quanto di interesse in questa sede, con la consequenziale restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari emesso in data 11 ottobre 2022 limitatamente al disposto sequestro per equivalente dei veicoli targati PS463702, DN812JX e CN393MZ, disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023.