Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
In materia finanziaria i sostituti d'imposta possono beneficiare dell'amnistia di cui al D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 a condizione che, alla data di entrata in vigore di tale decreto (23 gennaio 1992), le ritenute siano state versate ovvero che l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/1998, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 28.4.1998
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele RAIMONDI " N. 1509
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 1835/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IN IA RI, n. ad Orvieto il 5.1.1942
Avverso la sentenza 11.11.1997 della Corte di Appello di Perugia Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Alberto GRIGIONI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.11.1997 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 7.2.1997 del Tribunale di Terni, che aveva affermato la penale responsabilità di IN IA RI in ordine al reato di cui all'art 2 cpv. della legge n.516/1982 (omesso versamento all'Erario quale sostituto d'imposta, di ritenute d'acconto operate per l'anno 1988 - acc. il 20.2.1992) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato l'imputata alla pena principale di mesi due di reclusione e lire 1.800.000 di multa, nonché alle pene accessorie di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la IN, eccependo violazione di legge quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'amnistia tributaria concessa con il D.P.R. 20.1.1992, n.23. Secondo la ricorrente, l'art. 1, 3^ comma, di tale D.P.R., per i reati commessi dai sostituti d'imposta, condiziona l'applicazione del beneficio, in via alternativa, o all'integrale versamento delle ritenute o alla sola presentazione della dichiarazione integrativa, sicché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato l'ineludibilità del pagamento integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. L'imputata, invero, non può godere del beneficio dell'amnistia concesso con il D.P.R. n.23/1992, poiché non ha provato di avere versato, nei termini fissati dal legislatore, le ritenute di acconto di cui alla contestazione.
Deve evidenziarsi, in proposito, che l'art.63 della legge 30.12.1991, n. 413, inserito nel Titolo VI (disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie), ammette a determinate condizioni i sostituti di imposta che non abbiano versato le ritenute, a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate. L'art. 67, 3^ comma, della stessa legge n.413/1991, che contiene la delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per i reati tributari, e l'art. 1, 3^ comma, del D.P.R. 20.1.1992, n.23, che concede l'amnistia, stabiliscono che, per il reato di omesso versamento delle ritenute, il beneficio si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore di tale decreto (23 gennaio 1992), le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
Dalla coordinazione di tali previsioni normative discende che i sostituti di imposta, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della relativa dichiarazione (il mod.770) è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, possono beneficiare dell'amnistia:
- a condizione che le ritenute non versate tempestivamente risultino corrisposte entro il 23 gennaio 1992,indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno indicate nella prescritta dichiarazione, - ovvero a condizione che i corrispondenti importi, se non indicati, in tutto o in parte, nella prescritta dichiarazione, e quindi non versati, vengano inseriti nella dichiarazione integrativa prevista dall'art.63, che poteva essere presentata fino al 20 giugno 1993, termine ultimo stabilito per effetto delle proroghe disposte da successive disposizioni di legge.
Restano pertanto esclusi dal beneficio dell'amnistia i sostituti d'imposta che, pur avendo adempiuto all'obbligo fondamentale della dichiarazione delle ritenute operate, non hanno poi provveduto al versamento dei relativi importi entro il 23 gennaio 1992. Il sistema dianzi delineato non ha mancato di suscitare perplessità, dal momento che soltanto ai sostituti d'imposta che non abbiano versato le ritenute, avendo altresì occultato in tutto o in parte la loro posizione debitoria, (e non anche a coloro che abbiano presentato regolare e fedele dichiarazione) è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi di termini più dilazionati per regolarizzare la loro posizione e poter beneficiare dell'amnistia, ma la Corte Costituzionale - con ordinanza 13/20 dicembre 1993, n. 452 - ha osservato che la normativa in questione è il frutto di una scelta razionale ed insindacabile del legislatore, escludendo qualsiasi possibilità di un proprio intervento additivo.
All'originario quadro normativo si è aggiunto successivamente l'art.62bis della legge n.413/1991, introdotto dall'art. 5, 6^ comma, del D.L. 23.1.1993, n.13, convertito con modificazioni nella legge 24.3.1993, n.75, con il quale è stata accordata ai sostituti d'imposta la possibilità di sottrarsi alle sanzioni amministrative previste per la violazione dell'obbligo di versamento, a condizione che essi provvedessero, entro determinati termini (poi fissati al 20 giugno 1993), al pagamento delle ritenute indicate nella dichiarazione annuale e non versate ed alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa.
Tale ultima norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass., Sez. III, 17 giugno 1994), esclude non solo, ed espressamente, l'applicazione della sanzioni amministrative previste dalle leggi finanziarie, ma opera nel contempo con gli stessi effetti penali delle dichiarazioni integrative previste dall'art.63. Nella fattispecie in esame risulta: che l'imputata aveva presentato regolarmente e fedelmente il mod.770 per l'anno 1988; che nulla ha integrato o modificato in ordine alle ritenute effettivamente operate e non versate;
che non ha comunque provveduto all'integrale versamento di quelle omesse entro il 23 gennaio 1992. In una situazione siffatta ella non può godere dell'amnistia concessa con il D.P.R. n.23/1992. Il reato non è prescritto, poiché il termine massimo di prescrizione (nove anni ex artt 9 legge n.516/1982 e 160 cod. pen.) è rimasto interrotto (risultando denunciati i fatti all'Autorità giudiziaria in data 20.2.1992), per un complessivo periodo di mesi 10 e giorni 27, per effetto dei provvedimenti di "condono fiscale" succedutisi dal D.L. 28.2.1992, n. 174 fino alla legge 24.3.1993, n.75. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 1998