Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB LICA I-04510/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: себан Presidente Dott. RI SPADONE R.G.N. 20465/98 Consigliere Cron. 9716 Dott. Antonio VELLA MENSITIERI - Consigliere Rep. 1548 Dott. Alfredo Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MA, DE PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, che li difende Richiesta-copia-studio de Sig. IL SOLE 24 ORE all'avvocato RICCARDO LOPARDI, per procura unitamente per diritti L 3000 speciale del Notaio Paride Marini Elisei in Roma, n. #28 MAR. 2001. rep. 1990 del 18/11/1999, giusta delega in atti;
- ricorrenti CANCELLERIA
contro
UI, BU AN, SA elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo 066441 2000 studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che li difende, giusta delega in atti;
1822 -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 3003/97 della Corte d'Appello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di ROMA, depositata il 15/10/97; Rilasciata copia legale al Sig. DISERIVI per diritti 2000 +3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ✓ 28 MAG 2001. udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna IL CANCELLIERE SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Riccardo LOPARDI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RI LORIA, per delega dell'Avv. F. LORENZONI, depositata in udienza, difensore del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. LORENIN Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 3000. per diritti L 106 LUG 2001 il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE LIRE 30 CANCELLE 200 CG513118 CG513068 LIRE 3000 LIRE 3000 CANCELLERIA CANCELLERIA CG513119 CG513069 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 1/4/81 RI SE e PP LL, proprietari in Montecompatri di un immobile sito alla Via Stella Polare, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma ER ON e IO SA e, deducendo che costoro avevano eretto nella Via Perseo, posta a valle della proprietà attorea, un villa che non era conforme alle norme edilizie, chiesero la demolizione delle opere abusive ed il risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi, sostennero la T regolarità della costruzione chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza parziale 11/3/86 e con sentenza definitiva 25/11/94, rigettò la domanda, ritenendo la legittimità della costruzione. Le decisioni vennero entrambe confermate dalla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza 15/10/97, rigettò il gravame dei soccombenti. Il SE e la LL hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza deducendo quattro motivi di censura illustrati da una memoria. Hanno resistito con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano I - violazione e falsa applicazione degli artt.17 e 19 legge n.765/67 (cosiddetta legge "ponte") e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto che le norme della legge "ponte" fossero applicabili solo nei comuni sprovvisti di piano edilizio, non tenendo conto del fatto che il Comune di Montecompatri era dotato sin dal 1936 di un regolamento edilizio senza programma di fabbricazione e che solo nel 1959 aveva emanato un regolamento edilizio con annessO piano di fabbricazione senza tuttavia approvarlo. In ogni caso, la sentenza, nell'applicare il regolamento edilizio del 1936, non aveva misurato l'altezza della costruzione partendo dal piano stradale, così come previsto dall'art.24 di detto regolamento, ma dal piano di campagna, con la conseguenza che aveva calcolato un'altezza di m.8,435, anziché di oltre 10 metri. La censura va disattesa. La sentenza ha ritenuto che non erano applicabili nel caso di specie gli standards urbanistici di cui agli artt.17 e 19 della Legge che nel 1971, ероса а cui 765/67, osservando costruzione oggetto di causa, nel risaliva la Comune di Montecompatri era in vigore lo strumento urbanistico del 1936 che fissava a 10 metri l'altezza massima delle costruzioni. C La decisione non merita censura, atteso il carattere suppletivo delle norme della legge 7 "ponte", le quali operano soltanto quando i regolamenti locali edilizi non provvedono con apposite norme tecniche direttamente (Cass.Sez.Un.9871/94). Nel caso di specie, nel Comune di Montecompatri, all'epoca della costruzione (anno 1971), era ancora in vigore il regolamento edilizio del 1936, che all' art.24 prescriveva l'altezza massima di 10 metri per i fabbricati non ostando all'obbligatorietà di tale altezza la mancanza di un piano di fabbricazione (come sembrano ritenere i ricorrenti), attesa la specificità della prescrizione contenuta nella norma regolamentare. Quanto alla misurazione dell'altezza, la doglianza dei ricorrenti sembra non tener conto di quanto osservato dalla sentenza e cioè che il calcolo del secondo TU, DD, era stato effettuato, "secondo il suggerimento degli appellanti, con riferimento all'originario piano di asseritamente alterato dagli appellati",campagna, e, quindi tenendo conto anche dello sbancamento effettuato rispetto al piano stradale. II Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (artt.1031, 1372, 1411 cod.civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola n.5 del contratto di acquisto da parte dei convenuti del lotto di terreno con l'obbligo di edificare per un'altezza non superiore а m.7,50 riguardava i rapporti tra il Comune e gli acquirenti, non considerando che si trattava di clausola costitutiva di una servitù а favore di terzi, e cioè dei ricorrenti. La censura non può essere accolta. Essa infatti introduce una questione nuova, che non ha formato oggetto del giudizio di secondo grado ed è, perciò, preclusa in questa sede. Dalla lettura dell'atto di appello (v. in particolare la pagina 8) non risulta che sia stata prospettata un'interpretazione della clausola così come dedotta nel presente giudizio, in termini cioè di costituzione di una servitù a favore dei terzi. - Col terzo motivo si denunciano ancora III violazione di legge (artt.90 Att. cod. proc. civ. e 156 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto che la mancata comunicazione da parte del consulente tecnico agli attori in primo grado delle note difensive dell'altra parte A non costituiva causa di nullità della TU. La censura non merita accoglimento. Risulta dalla sentenza che il giudice d'appello ha disatteso la doglianza relativa alla mancata comunicazione da parte del TU delle note difensive, in base all'assorbente considerazione non censurata dai ricorrenti - che gli appellanti non avevano specificato di quali scritti difensivi si trattava né quale pregiudizio era loro derivato dalla mancata comunicazione da parte del consulente tecnico. IV Col quarto motivo si denunciano violazione dell'art.116 cod.proc.civ. e vizi di motivazione perché la sentenza, ritenendo legittima l'altezza del fabbricato dei convenuti approssimazione, in m.8,435 dal determinata, con TU DD (mentre in realtà si trattava di m.9,40, secondo le misurazioni del precedente TU), non aveva tenuto conto che la costruzione inderogabili posto dalla oltrepassava i limiti n.765/67 (legge "ponte"), né aveva tenuto legge 1 conto dell'ingombro costituito dai camini. Anche tale censura va disattesa. La sentenza, dopo avere correttamente escluso nel caso di specie l'applicabilità della legge "ponte" (v. quanto già si è Osservato sub I), ha ritenuto rispettata l'altezza massima di 10 metri stabilita dal regolamento edilizio del 1936, posto che il fabbricato, che secondo il primo TU era alto m. .9,40 dal piano di campagna, era risultato di altezza inferiore ai 10 metri anche in sede di rinnovazione della TU. Infatti, in base ai rilievi aerofotogrammometrici richiesti dagli appellanti e con riferimento al piano di campagna (di cui si è già detto sub I), era risultata un'altezza di circa m.8, 435, che sia pure con l'approssimazione dovuta a tale tipo di misurazione indicata dal secondo consulente in un metro e mezzo, non superava i predetti 10 metri di altezza massima. La sentenza spiega anche, richiamando le caratteristiche della costruzione, che i camini non comportavano il superamento dell'altezza massima di 69000 10 metri. In definitiva, quindi, i rilievi dei ricorrenti, laddove non ripropongono questioni già 310000 oggetto del primo motivo, si traducono in doglianze di merito che non possono trovare ingresso in questa sede . Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate nel seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive lire 2.220,800, di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 10 novembre 2000 I estensore Il presidente combely 2 Ffries a A M CO MAG. 2 E UFFICI Regidiran 0 2132 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania Ab INI e Ser DEPOSITATO IN CANCELLERIA Respons 28 MAR. 2001 Roma E L IL CANCELLERE CT, L 100 E D AVW I Fial C I F F U