Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
In materia di disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero, il decreto con il quale il questore intima allo straniero di allontanarsi dal territorio dello Stato, di cui all'art. 14 comma quinto bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche, deve essere motivato quanto all'ineseguibilità dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per indisponibilità dei vettori, e quanto all'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti, senza che sia necessario indicare in maniera analitica le ragioni della impossibilità di eseguire l'espulsione con le altre modalità previste dalla legge (ad esempio, specificando se sia stato contattato il centro più vicino od altri centri di permanenza temporanea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/03/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 318
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 043838/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) IK LI N. IL 12/09/1986;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vitaliano Brancati, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 28.9.2005 il Tribunale Monocratico di Genova assolveva il cittadino rumeno IK LI, imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. mod. - contestatogli per essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Genova con provvedimento in data 13.8.2005 - per insussistenza del fatto.
In particolare, il Giudice predetto disapplicava l'ordine del Questore sull'assunto che lo stesso era privo di motivazione circa le specifiche ragioni dell'asserita impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione dello straniero alla frontiera o di trattenerlo presso uno dei centri di permanenza temporanea, dovendosi ritenere l'illegittimità di argomentazioni meramente riproduttive del testo legislativo, dal momento che la disposizione normativa impone requisiti minimi di completezza della motivazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso diretto per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo in particolare che, essendo l'ordine del Questore meramente attuativo del provvedimento del Prefetto, per la sussistenza del reato in esame, è sufficiente il mancato rispetto da parte dello straniero dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis e succ. mod.
Inoltre, secondo il P.G. ricorrente, il requisito della motivazione circa la impossibilità materiale di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea non può considerarsi lesivo delle garanzie di difesa del soggetto espulso, essendo l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato misura più blanda delle altre, non incidente sulla libertà personale del soggetto. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, nel caso in cui lo straniero si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, la legge non prevede come unica soluzione quella dell'accompagnamento immediato alla frontiera ma, come recita testualmente il citato art. 14, comma 5 - bis, è prevista, come modalità alternativa di espulsione, quando non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea, l'intimazione a lasciare il paese entro il termine di cinque giorni. Nella fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che il Questore di Genova, in esecuzione di un coevo decreto di espulsione emesso dal Prefetto, ha motivato il provvedimento, dando atto che non era possibile ne' eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per indisponibilità di vettori, ne' trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti.
Dal tenore della motivazione appare evidente che nel caso di specie l'ordine di allontanamento emesso dal Questore non è stato frutto di una valutazione arbitraria della Pubblica Amministrazione, trattandosi invece di scelta necessitata dalla accertata impossibilità oggettiva di accompagnare immediatamente il cittadino straniero alla frontiera e di trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea per inesistenza di posti liberi. Ne consegue, contrariamente a quanto asserito dal Giudice a quo e come già più volte statuito da questa Corte, che non vi era necessità alcuna di indicare ulteriormente "le cause o i presupposti" di tale scelta a fronte della accertata impossibilità di procedere alla esecuzione del decreto di espulsione secondo le prioritarie modalità stabilite dalla citata L., art. 14, comma 1 (espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera o trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza provvisoria), non essendo necessario specificare, come implicitamente sostenuto dal Tribunale, se sia stato contattato il centro più vicino, se siano stati contattati altri centri di accoglienza e se nessuno di questi sia risultato idoneo ad accogliere temporaneamente lo straniero da espellere, essendo tali indagini elusivamente demandate all'autorità amministrativa, che potrà svolgerle con le modalità ritenute più appropriate, come per via telematica, telefonica ecc- (in tal senso v., ex plurimis, Cass., Sez. 1^, sent. n. 40299 del 7.10.2003, P.M. c/ Fedi); Sez. 1^, sent. n. 23793 del 18.5.2005, P.G. c/Barry Kalidon ecc.).
Pertanto, essendo stato erroneamente disapplicato il provvedimento del Questore, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006