Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, d. lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), consistente nel fatto dello straniero che, quantunque raggiunto da ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, vi si trattenga senza giustificato motivo, non è necessario che tale ordine espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulta determinata dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40299 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
Dott. MARCHESE ANTONIO CONSIGLIERE
Dott. GIORDANO UMBERTO "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) FEDI ALÌ, N. IL 17/11/1978;
avverso ORDINANZA del 23/11/2002 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. A. Frasso: annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con ordinanza in data 23.11.2002 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica non convalidava l'arresto dell'indagato indicato in epigrafe di origine marocchina (eseguito obbligatoriamente in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, d. lgs. n. 286/98, ins. dall'art. 13.1 lett. b l. n.189/02, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il medesimo territorio, non essendo stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea), sull'assunto che l'ordine del questore era privo di motivazione circa le specifiche ragioni dell'asserita impossibilità di trattenere lo straniero presso uno dei citati centri. 2. - Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso per cassazione, con il quale il p.m. ha denunziato violazione di legge del suddetto provvedimento negativo.
L'ordine di allontanamento del questore, invero, non appare frutto di una valutazione discrezionale ne' tanto meno arbitraria dell'autorità amministrativa, configurandosi, in questo caso, tecnicamente vincolato dall'accertata impossibilità oggettiva di accogliere lo straniero colpito da decreto di espulsione presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino a norma dell'art. 14.1 d. lgs. n. 286/98 (in pratica, dalla c.d. incapienza del centro per indisponibilità numerica di posti).
Di talché, non risulta necessario che l'ordine di allontanamento del questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, dettata esclusivamente o, come si è detto, vincolata da una preliminare verifica fattuale di natura obiettiva, a fronte dell'accertata impossibilità di procedere all'esecuzione del decreto di espulsione secondo le prioritarie modalità di cui al primo comma dell'art. 14 d. lgs. n. 286/98 (espulsione immediata o trattenimento temporaneo dello straniero presso il centro di permanenza più vicino). Il giudice della convalida è pervenuto pertanto alla conclusione, manifestamente erronea e viziata da violazione di legge, di illegittimità e disapplicabilità del provvedimento amministrativo di base, siccome sprovvisto di adeguata motivazione: donde l'annullamento con rinvio dell'impugnato diniego di convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 07 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.