Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VITTORIO DUVA - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TI RB, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell'avvocato CESARE DELLA ROCCA, che la difende unitamente all'avvocato LUCIA CAPACCIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO SI, SO AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CANNIZZARO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO ORDINI, giusta delega in atti;
- resistenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di GROSSETO, emesso il 27/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/09/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio risolutorio di contratto di locazione promosso da SO SS e AD nei confronti di TT AR, il G.I. del Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa nell'udienza del 27 ottobre 1999, ammetteva l'interrogatorio formale degli attori e la prova testimoniale richiesta dalla convenuta e rinviava la causa ad altra udienza per l'espletamento di detti mezzi istruttori. Avverso tale ordinanza ricorre per regolamento di competenza la TT deducendo che il giudice adito aveva ritenuto, sia pure implicitamente, la propria competenza territoriale, mentre la competenza della causa appartiene al Tribunale di Roma in relazione al luogo in cui è situato l'immobile in questione.
L'istanza di regolamento di competenza si ravvisa inammissibile. Il provvedimento impugnato contiene esclusivamente la statuizione sui mezzi istruttori richiesti, e non si configura affatto come pronunzia sulla questione di competenza (che poteva rimanere impregiudicata), sicché difetta il presupposto per la proposizione del regolamento di competenza.
Nè si ipotizza il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dato che non sussiste nella specie un provvedimento decisorio definitivo.
Quanto alle spese del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere poiché la memoria difensiva delle controparti è inammissibile siccome tardiva (il ricorso è stato notificato il 19.11.1999; la memoria difensiva è stata depositata il 23.12.1999, e cioè oltre il termine di venti giorni prescritto).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza;
nulla per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001