Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza del giudice di appello, che, riqualificato il fatto in termini di maggiore gravità, trasmetta gli atti al P.M. (Fattispecie nella quale il Tribunale, quale giudice di appello rispetto al giudice di pace, riqualificato il fatto da diffamazione a calunnia, ha disposto la restituzione degli atti al P.M.).
Commentario • 1
- 1. Oscuramento dei dati personali nelle sentenze: solo se motivi legittimi (Cass. 11959/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni" la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 15/02/2017) 13-03-2017, n. 11959 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 22066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22066 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 513
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 17553/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EL N. IL 17/12/1964;
avverso l'ordinanza n. 27/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 12/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2012 il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, riqualificati i fatti ascritti a NA DE da diffamazione di cui all'art. 595 c.p. a calunnia di cui all'art.368 c.p. in danno di CICCIÒ Claudio, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. in sede per l'espletamento dell'udienza preliminare, tenuto conto del diverso reato ravvisato a carico dell'imputata.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NA DE sia personalmente che per il tramite del proprio difensore, deducendo inosservanza di norme processuali, abnormità del provvedimento impugnato, nonché manifesta illogicità della motivazione, in quanto essa ricorrente, che si era difesa nel processo dall'accusa di diffamazione in assenza di contestazioni diverse, aveva dovuto subire l'illegittima ed incontrastata interpretazione in malam partem del Tribunale, il quale, senza neppure concederle l'invocata rinnovazione dell'istruttoria, aveva affermato che sicuramente era ravvisabile nei suoi confronti il reato di calunnia, in tal modo avendo imposto al P.M. di procedere per un delitto (calunnia) dal medesimo non ritenuto, con conseguente violazione del principio di autonomia della funzione requirente. Inoltre il Tribunale di Milano aveva omesso di motivare in modo logico ed attendibile circa il ritenuto suo intento calunnioso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NA DE è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che solo a fronte di atti caratterizzati da un'assoluta eccentricità rispetto al sistema legale del processo, ovvero di atti idonei ad impedire il normale sviluppo processuale può essere invocata la categoria dell'abnormità; pertanto alla categoria degli atti abnormi va attribuito carattere di spiccata eccezionalità, in relazione alla deroga che, con essa, viene attuata ai ben noti principi della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e della tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 c.p.p.). Non appare pertanto conforme al sistema dilatare il concetto di abnormità fino ad utilizzarlo per intervenire in situazioni di illegittimità, ritenute non altrimenti inquadrabili o fronteggiabili (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 25957 del 26/3/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590).
3.L'applicazione di detti principi processuali impone di limitare le ipotesi di abnormità strutturali alle ipotesi di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, ovvero di esercizio di un potere che, sebbene previsto dall'ordinamento, lo è con riferimento ad una situazione processuale radicalmente diversa da quella per cui la legge lo prevede e quindi tale da collocarsi completamente al di fuori di ogni ragionevole esercizio di detto potere.
Pertanto l'abnormità funzionale va limitata alle ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga un adempimento tale da condurre al compimento di un atto nullo, rilevabile nel corso del futuro processo, atteso che solo in siffatta ipotesi può riconoscersi al soggetto leso il potere di ricorrere per cassazione, essendo richiesto che, con esso, venga lamentato che il conformarsi al provvedimento giudiziario sarebbe idoneo a minare la stessa regolarità del processo, con la conseguenza che, in tutti i restanti casi, occorre prestare osservanza ai provvedimenti emessi dal giudice.
4.Nella specie il provvedimento adottato dal Tribunale di Milano, fondato su una rivalutazione d'ufficio della qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo esame, che è consentita al giudice di appello (cfr. la sentenza delle SS.UU. 19/6/96, Di Francesco), avendo ritenuto di inquadrare il comportamento della ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 368 c.p. (calunnia), e non in quella di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione), fino a quel momento contestatole, non può in alcun modo essere qualificato come abnorme, trattandosi di atto il cui contenuto non può ritenersi eccentrico rispetto al sistema ed i cui effetti non sono tali da avere pregiudicato in concreto lo sviluppo successivo del processo ed il diritto di difesa della ricorrente.
5.Pertanto la restituzione degli atti al P.M., effettuata nella specie dal Tribunale di Milano, non può qualificarsi come un'abnorme regressione del processo, ma come un atto appartenente al novero di quelli adottabili dal Tribunale, con conseguente sua non ricorribilità innanzi a questa Corte.
6. Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013