Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 4 6 1/ 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 19919/98 Cron.3162 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. - Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.12/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000. per diritti L sul ricorso proposto da: 2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato 9 SQUITIERI G., rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA CITTADINO AN, giusta delega in atti;
ricorrente CG408
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 5364 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 302/98 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 23/07/98 R.G.N. 22/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CITTADINO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 24 luglio 1995 NT SP chiese che il Pretore di Lametia Terme riconoscesse che, per la malattia professionale (silicosi polmonare) da cui egli era affetto, la sua capacità lavorativa era ridotta in Rudo misura non inferiore al 70 %, e condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), che aveva ridotto l'iniziale rendita, di cui egli godeva, dalla misura del 70 % alla misura del 40 %, alla ricostituzione della rendita corrispondente all'iniziale misura. A seguito di consulenza tecnica di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 23 luglio 1998 il Tribunale di Lametia Terme, accogliendo l'appello dell'I.N.A.I.L., respinse la domanda. Afferma il Tribunale che, secondo il parere tecnico di ufficio (che, provenendo da specialista in malattie polmonari ed essendo adeguatamente motivato e documentato, era da condividersi), il danno, meramente funzionale, era costituito dall'enfisema, in gran parte determinato dall'età (81 anni) dell'assicurato: la valutazione data dall'Istituto in sede di revisione era pertanto giusta ed equa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NT SP, percorrendo le linee di due motivi. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di valutare adeguatamente le note illustrative, ed in tal modo (come evidenziato in queste note) aveva omesso di raffrontare adeguatamente le due relazioni 3 (del consulente tecnico nominato in primo grado e del consulente tecnico nominato in secondo grado), e di cogliere l'incompletezza e la contraddittorietà della seconda;
il consulente nominato in secondo grado aveva omesso di valutare l'emogasanalisi eseguita dal primo consulente, non aveva valutato adeguatamente l'esame emocromocitometrico eseguito деного in secondo grado e l'elettrocardiogramma (accertamenti nei quali si evidenziavano dati patologici), l'esame radiologico del torace (di cui aveva dato immotivata interpretazione), e la spirometria. Ed attraverso queste carenze il Tribunale non aveva indicato le ragioni che lo avevano condotto a disattendere la consulenza di primo grado e le note difensive, ed a condividere il parere del consulente tecnico nominato in secondo grado. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 27 dicembre 1975 n. 780, il ricorrente sostiene che il consulente nominato in secondo grado aveva dato peso determinante ai dati dell'esame radiologico (peraltro interpretato riduttivamente), trascurando non solo gli altri esami strumentali, bensì l'anamnesi ed i dati clinici. Il ricorrente lamenta inoltre che il consulente nominato in secondo grado aveva applicato lo schema aprioristico e desueto del Vigliani, in contrasto con la nuova normativa;
ed invero, dopo l'art. 3 della legge 12 aprile 1943 n. 455, l'art. 142 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e poi la legge 27 dicembre 1975 n. 780 (che lo aveva sostituito) avevano comportato l'introduzione di criteri di valutazione non più vincolati ad una rigida previsione normativa, ma connessi ad un giudizio diagnostico e valutativo esclusivamente medico (aperto ad ogni possibilità clinica e strumentale, come gli atti parlamentari indicavano); ed il Tribunale avrebbe dovuto procedere, attraverso una 4 nuova consulenza tecnica di ufficio, ad una rigorosa verifica del procedimento seguito dal consulente, ed avrebbe dovuto applicare un metodo di valutazione che tenesse adeguato conto dell'anamnesi lavorativa (il lavoratore aveva vissuto la vita lavorativa in galleria, esposto ad Luolo inalazioni per 27 anni), sia dei dati clinici e strumentali comunque rilevati. La silicosi, aggiunge il ricorrente, è l'unica infermità che, quale malattia professionale, è normativamente sottratta alla presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi dopo 15 anni dalla costituzione della rendita. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che la sentenza è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. La motivazione, come descrizione di questa necessità, è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice fornisca adeguata critica di questi contrari elementi;
ed invero, per l'art. 112 cod. proc. civ., la sua funzione fondamentale è dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti 5 ed ad ogni argomentazione e documentazione che la sorreggono, anche ove queste siano palesemente non decisive od infondate. Da ciò discende che, ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al secondo parere, la motivazione della Lures sentenza è sufficiente, ove, attraverso il secondo parere, fornisca gli elementi che consentano, sul piano affermativo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, esposti dalla prima relazione o aliunde deducibili”. Nel caso in esame la sentenza, attraverso la relazione della consulenza espletata in secondo grado (che, espressamente richiamata, ne è parte integrante e necessaria alla relativa lettura), fornisce adeguata indicazione degli elementi affermativi e negativi. In particolare, il consulente dà conto di avere considerato il lungo pregresso lavoro, svolto esclusivamente in galleria, e gli esami strumentali disposti in sede di indagine (elettrocardiogramma e visita cardiologica, emocromo, spirometria, radiografia del torace), e di avere valutato l'infermità non solo in base agli elementi radiografici, bensì ed in modo particolare attraverso l'esame “ispettivo” (p. 7) ed a livello cardiaco (p. 8). La generale affermazione del ricorrente, per cui la valutazione della specifica infermità in esame deve essere costituita attraverso "un giudizio medico, aperto ad ogni possibilità clinica e strumentale”, è fondata. Nel caso in esame, tuttavia, la valutazione del consulente tecnico di ufficio ha tenuto conto dei molteplici elementi espressi dal globale quadro della patologia. Anche il secondo motivo del ricorso, pur nella sua acuta analitica censura, è infondato. 6 Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'12 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Jietro Cusco IL PRESIDENTE St . IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 FEB. 2001 oggi, LABORATORE) IL ON CANCELLERIA DI I D , O L L 3 O 3 B 0 5 1 I A . . D S T S N R A A T 3 ' , 7 L - L A 8 S E - E D 1 P I 1 S S I A N E N D E G G S O G I E A A N L D E O S E T E A , T L O I L R R I E T S D D I G O E R 7