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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di CROTONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore della CGIL;
inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA si riporta alle conclusioni scritte a firma dell'avvocato ANTONELLO TALERICO pervenute a mezzo pec il 16/06/2022. L'avvocato CAROLA GUGLIOTTA si riporta al motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14.07.2020, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 13.03.2019 dal Giudice di Pace di Crotone, con la quale UR IO era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. pen. per aver offeso la reputazione dell'avv. Giuseppe US -attribuendogli una serie di condotte professionali scorrette - nonché la CGIL di Crotone - all'interno del quale il US rivestiva cariche istituzionali - mediante un esposto, indirizzato alla CGIL Catanzaro, alla CGIL Nazionale e alla CGIL Crotone, con il quale lamentava la non correttezza professionale del US nel gestire la definizione della controversia in materia di lavoro sorta tra l'imputato e AR RI (difeso dal US) a ragione delle prestazioni lavorative prestate da quest'ultimo alle dipendenze della Coop. Internationalpol a.r.i., della quale l'imputato era titolare e legale rappresentante - in particolare, affermando che la condotta disonorevole del US si sarebbe esplicata nella mancata fatturazione del denaro ricevuto per contc del suo assistito, nella tentata estorsione di ulteriore dena. ro e nell'uso di toni diffamatori nei confronti delle società clienti dell'imputato, con conseguente interruzione dei rapporti contrattuali e lavorativi. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale indebitamente ammesso la costituzione, quale parte civile, dell'ente di categoria CGIL di Crotone, atteso che - come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità - la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen., per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, non è applicabile nel caso in cui una sola azione comporti, ledendo distinti soggetti, più violazioni della stessa disposizione penale, dovendosi in tale situazione ritenere integrata un'ipotesi di ccncorso formale di reati, considerati unitariamente al solo fine del regime sanzionatorio, ma tra loro autonomi, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è subordinata alla querela della rispettiva persona offesa;
nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata, laddove ha mancato di escludere la costituzione quale parte civile dell'ente non querelante, dovendosi sul punto ritenere la sentenza affetta da nullità insanabile;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto non integrata la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. a ragione della mancata prova da parte dell'imputato della veridicità dei fatti affermati nell'esposto oggetto di contestazione ed altresì escludendo l'operatività della causa di giustificazione a ragione di prove assolutamente inesistenti, apoditticamente presumendo l'intenzione dell'imputato di determinare la sospensione degli incarichi conferiti all'Avv. US dalla mera circostanza che l'esposto era stato inviato non al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma all'ente territoriale CGIL;
il fatto in contestazione de,. ritenersi non penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 599 cod. pen., atteso che il comportamento dell'imputato era determinato dallo stato di ira cagionato dallo scorretto comportamento tenuto dal US, come si evince dalla denuncia sporta dall'imputato in data 1 09.09.2015 nei confronti della medesima persona offesa e come si evince altresì dal decreto penale di condanna emesso nei confronti di AR RI, dipendente dell'imputato, assistito del US. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, mentre è inammissibile nel resto. 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza di un autonomo atto di querela da parte della C.G.I.L. di Crotone nei suoi confronti e, all'uopo, correttamente richiama i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibille, anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio, che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva prrsona offesa (Sez. 5, n. 44392 del 11.06.2015, Rv. 266402; Sez. 5, n. 57027 del 22.10.2018, Rv. 274399; Sez. 5, n. 2712 del 30.11.2005, Rv. 233051). 1.1. Nella fattispecie in esame si ravvisa il concorso formale di una pluralità di reati di diffamazione, commessi attraverso un'unica azione (la contestazione mossa all'imputato fa specificamente riferimento all'offesa della reputazione dell'avv. US, nonché della C.G.I.L. di Crotone), ma non risulta che la CGIL di Crotone abbia presentato distinta e autonoma querela per i fatti ritenuti lesivi della sua reputazione, producenti danno. Orbene, quantunque più volte questa Corte abbia messo in risalto come in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti (quale la costituzione di parte civile nei termini di cui all'art. 124 c.p.) che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, •vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2 , n. 5193 del 05/12/2019 Rv. 277801), tuttavia, nel caso come quello di specie, in cui con un'unica azione vi siano state più violazioni della stessa disposizione penale anche nei confronti di un ente od associazione, oltre che nei confronti della persona fisica che lo rappresenta deve essere resa chiara la volontà dell'ente stesso di perseguire l'autore per le frasi offensive pronunciate anche nei suoi confronti (frasi queste peraltro neppure specificate in imputazione). Nella fattispecie, peraltro, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l'avvocato US era un avvocato convenzionato della CGIL sicchè non si coglie neppure nella fattispecie quel passaggio messo in risalto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale . entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione 2 della querela ed alla successiva costituzione di parte civile ( Sez. 5, n. 1059 del 08/10/2021 Rv. 282468). Ne consegue, dunque, che in mancanza di un apposito atto di querela da parte della CGIL di Crotone e, comunque della indicazione specifica del danno prodotto dalle frasi pronunciate dall'imputato all' ente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, che elimina. 2. Inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, adducente perlopiù vizi di motivazione, reiterativi di doglianze sviluppate in appello, alle quali il giudice d'appello ha fornito risposte logiche, immuni da censure, si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le frasi pronunciate nei confronti dell'avv. US. In proposito si osserva innanzitutto che gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018) prevedono che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo consentita la deduzione solo dei vizi di cui al primo comma dell'art. 606, lett. a), b), c). Orbene, le censure proposte dall'imputato avverso il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. si traducono in definitiva, come già accennato, nell'enunciazione di vizi di motivazione, asseritamente ravvisabili nella sentenza impugnata e sono perciò inammissibili, atteso che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione. In ogni caso, non merita alcuna censura l'iter logico della sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità nella fattispecie in esame della scriminante in questione per l'assorbente considerazione dell'assenza di elementi di veridicità nei fatti denunciati, ovvero ragionevolmente putativi per la fonte di provenienza o per altre circostanze oggettive, ratio decidendi questa con la quale l'imputato non si confronta affatto. Per quanto concerne poi l'assenza di punibilità del fatto ai sensi dell'art. 599 c.p. tale deduzione non risulta essere stata effettuata in appello con conseguente inammissibilità del motivo siccome nuovo. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, da eliminare, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
3 annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, che elimina. ›ichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 4.11.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore della CGIL;
inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA si riporta alle conclusioni scritte a firma dell'avvocato ANTONELLO TALERICO pervenute a mezzo pec il 16/06/2022. L'avvocato CAROLA GUGLIOTTA si riporta al motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14.07.2020, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 13.03.2019 dal Giudice di Pace di Crotone, con la quale UR IO era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. pen. per aver offeso la reputazione dell'avv. Giuseppe US -attribuendogli una serie di condotte professionali scorrette - nonché la CGIL di Crotone - all'interno del quale il US rivestiva cariche istituzionali - mediante un esposto, indirizzato alla CGIL Catanzaro, alla CGIL Nazionale e alla CGIL Crotone, con il quale lamentava la non correttezza professionale del US nel gestire la definizione della controversia in materia di lavoro sorta tra l'imputato e AR RI (difeso dal US) a ragione delle prestazioni lavorative prestate da quest'ultimo alle dipendenze della Coop. Internationalpol a.r.i., della quale l'imputato era titolare e legale rappresentante - in particolare, affermando che la condotta disonorevole del US si sarebbe esplicata nella mancata fatturazione del denaro ricevuto per contc del suo assistito, nella tentata estorsione di ulteriore dena. ro e nell'uso di toni diffamatori nei confronti delle società clienti dell'imputato, con conseguente interruzione dei rapporti contrattuali e lavorativi. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale indebitamente ammesso la costituzione, quale parte civile, dell'ente di categoria CGIL di Crotone, atteso che - come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità - la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen., per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, non è applicabile nel caso in cui una sola azione comporti, ledendo distinti soggetti, più violazioni della stessa disposizione penale, dovendosi in tale situazione ritenere integrata un'ipotesi di ccncorso formale di reati, considerati unitariamente al solo fine del regime sanzionatorio, ma tra loro autonomi, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è subordinata alla querela della rispettiva persona offesa;
nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata, laddove ha mancato di escludere la costituzione quale parte civile dell'ente non querelante, dovendosi sul punto ritenere la sentenza affetta da nullità insanabile;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto non integrata la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. a ragione della mancata prova da parte dell'imputato della veridicità dei fatti affermati nell'esposto oggetto di contestazione ed altresì escludendo l'operatività della causa di giustificazione a ragione di prove assolutamente inesistenti, apoditticamente presumendo l'intenzione dell'imputato di determinare la sospensione degli incarichi conferiti all'Avv. US dalla mera circostanza che l'esposto era stato inviato non al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma all'ente territoriale CGIL;
il fatto in contestazione de,. ritenersi non penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 599 cod. pen., atteso che il comportamento dell'imputato era determinato dallo stato di ira cagionato dallo scorretto comportamento tenuto dal US, come si evince dalla denuncia sporta dall'imputato in data 1 09.09.2015 nei confronti della medesima persona offesa e come si evince altresì dal decreto penale di condanna emesso nei confronti di AR RI, dipendente dell'imputato, assistito del US. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, mentre è inammissibile nel resto. 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza di un autonomo atto di querela da parte della C.G.I.L. di Crotone nei suoi confronti e, all'uopo, correttamente richiama i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibille, anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio, che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva prrsona offesa (Sez. 5, n. 44392 del 11.06.2015, Rv. 266402; Sez. 5, n. 57027 del 22.10.2018, Rv. 274399; Sez. 5, n. 2712 del 30.11.2005, Rv. 233051). 1.1. Nella fattispecie in esame si ravvisa il concorso formale di una pluralità di reati di diffamazione, commessi attraverso un'unica azione (la contestazione mossa all'imputato fa specificamente riferimento all'offesa della reputazione dell'avv. US, nonché della C.G.I.L. di Crotone), ma non risulta che la CGIL di Crotone abbia presentato distinta e autonoma querela per i fatti ritenuti lesivi della sua reputazione, producenti danno. Orbene, quantunque più volte questa Corte abbia messo in risalto come in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti (quale la costituzione di parte civile nei termini di cui all'art. 124 c.p.) che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, •vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2 , n. 5193 del 05/12/2019 Rv. 277801), tuttavia, nel caso come quello di specie, in cui con un'unica azione vi siano state più violazioni della stessa disposizione penale anche nei confronti di un ente od associazione, oltre che nei confronti della persona fisica che lo rappresenta deve essere resa chiara la volontà dell'ente stesso di perseguire l'autore per le frasi offensive pronunciate anche nei suoi confronti (frasi queste peraltro neppure specificate in imputazione). Nella fattispecie, peraltro, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l'avvocato US era un avvocato convenzionato della CGIL sicchè non si coglie neppure nella fattispecie quel passaggio messo in risalto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale . entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione 2 della querela ed alla successiva costituzione di parte civile ( Sez. 5, n. 1059 del 08/10/2021 Rv. 282468). Ne consegue, dunque, che in mancanza di un apposito atto di querela da parte della CGIL di Crotone e, comunque della indicazione specifica del danno prodotto dalle frasi pronunciate dall'imputato all' ente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, che elimina. 2. Inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, adducente perlopiù vizi di motivazione, reiterativi di doglianze sviluppate in appello, alle quali il giudice d'appello ha fornito risposte logiche, immuni da censure, si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le frasi pronunciate nei confronti dell'avv. US. In proposito si osserva innanzitutto che gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018) prevedono che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo consentita la deduzione solo dei vizi di cui al primo comma dell'art. 606, lett. a), b), c). Orbene, le censure proposte dall'imputato avverso il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. si traducono in definitiva, come già accennato, nell'enunciazione di vizi di motivazione, asseritamente ravvisabili nella sentenza impugnata e sono perciò inammissibili, atteso che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione. In ogni caso, non merita alcuna censura l'iter logico della sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità nella fattispecie in esame della scriminante in questione per l'assorbente considerazione dell'assenza di elementi di veridicità nei fatti denunciati, ovvero ragionevolmente putativi per la fonte di provenienza o per altre circostanze oggettive, ratio decidendi questa con la quale l'imputato non si confronta affatto. Per quanto concerne poi l'assenza di punibilità del fatto ai sensi dell'art. 599 c.p. tale deduzione non risulta essere stata effettuata in appello con conseguente inammissibilità del motivo siccome nuovo. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, da eliminare, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
3 annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi in favore della CGIL, che elimina. ›ichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 4.11.2022