Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI04 08 8 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 12663/00 Cron.9553 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco TO MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NI NT, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO CALAMARO, ANTONELLA GARGIULO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO DI ELETTROCHIMICA DEL CANAVESE SPA;
intimato - avverso la sentenza n. 2890/99 del Tribunale di 2001 | NAPOLI, depositata il 29/07/99 R.G.N. 29716/92; 4995 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TO MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Napoli del 23/12/92 la Elettrochimica Canavese Spa conveniva in giudizio EN TO e proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Afragola con la quale era stato condannato al pagamento della somma di £ 209.986.442, per lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo, nonché per riposi compensativi, per il periodo 1/11/83 31/5/88; contestava la competenza territoriale del giudice adito, indicando come competente il pretore di Ivrea, e nel merito la fondatezza della pretesa, per non avere il ricorrente effettuato lavoro straordinario ed avere lo stesso goduto di riposi settimanali e ferie. In corso di causa si costituiva il Fallimento della società, in persona del Curatore. Il EN contrastava il gravame ed il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24/5 - 29/7/99, in parziale riforma della sentenza riduceva la somma dovuta a £ 125.180.905, oltre accessori. Precisava il giudice del riesame che era legittima la costituzione del Fallimento della Spa Elettrochimica Canavese, perché erano infondate le eccezioni di decadenza ed improcedibilità del gravame, delly sia per l'osservanza norme in proposito, sia perché l'atto aveva raggiunto il suo scopo ed il contraddittorio si era instaurato;
il termine per la proposizione dell'appello era stato rispettato e non si era verificata alcuna decadenza, in quanto non era necessaria la preventiva interruzione (con la relativa dichiarazione da parte del procuratore costituito) e la successiva riassunzione del processo, che proseguiva fra le parti originarie fino alla costituzione del soggetto legittimato, la 1 curatela fallimentare, che poi aveva emesso il provvedimento ai fini di un valido mandato difensivo. Infondata era anche l'eccezione di incompetenza territoriale, perché la società era titolare di un deposito in Afragola, dotato di individualità tecnica ed economica, presso cui l'appellato svolgeva la sua attività lavorativa. Nel merito, l'attività lavorativa del EN era articolata in modo continuativo: i testi avevano confermato che lo stesso aveva espletato l'attività di guardiano, diurno e notturno, del deposito, lavorando continuativamente tutti i giorni della settimana e godendo solo di un piccolo intervallo quotidiano di circa un'ora per il pasto. Fondata era la tesi del lavoratore secondo cui lo stesso aveva il suo alloggio all'interno del deposito, a dimostrazione della continuità della prestazione lavorativa e quindi della sua effettiva presenza fisica sul luogo di lavoro. L'eccezione di inapplicabilità del CCNL doveva essere disattesa, perché proposta per la prima volta in appello e comunque perché infondata, perché agli atti vi era la lettera di assunzione con indicazione dell'orario di lavoro, del livello d'inquadramento, dell'applicabilità del CCNL, dei relativi prospetti paga;
risultava quindi provato l'assunto dell'attore sull'attività svolta, la prestazione continuativa dell'attività lavorativa ed il mancato godimento di riposi compensativi. L'orario di lavoro poteva essere fissato in 14 ore, tenuto conto dell'intervallo per il pasto e del riposo notturno, e quindi le competenze spettanti potevano essere fissate in £ 125.180.905, sulla 2 base della consulenza di ufficio e dei relativi calcoli. Parzialmente fondata era la doglianza per il compenso per lavoro straordinario notturno, stante l'applicabilità del contratto collettivo di settore, le ore riconosciute e le percentuali di maggiorazioni applicabili e le somme percepite. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il EN, fondato su tre motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 83. III comma, CPC, nullità del procedimento e della sentenza, deduce il ricorrente che la procura al difensore da parte del Fallimento è stata rilasciata in calce ad un atto “privo di ogni indicazione della sua natura", che non può essere qualificato come comparsa di risposta, perché l'appellante non doveva rispondere ad alcuno. L'elenco previsto dall'art. 83 CPC è tassativo e quindi deve essere dichiarata la nullità assoluta ed insanabile dell'atto e della costituzione in giudizio del Fallimento, a nulla rilevando la precedente regolare costituzione del contraddittorio. falsaLamentando, col secondo motivo, violazione e applicazione degli artt. 300 e 305 CPC, nullità del procedimento e della sentenza, deduce il ricorrente che all'udienza del 21 febbraio 1996 il procuratore della Elettrochimica canavese ha depositato l'atto in data 23/1/96, dichiarando che la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea. Considerata la nullità della procura, rilasciata al 3 medesimo difensore dagli organi fallimentari, e dell'atto di costituzione in giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del giudizio, con la successiva, conseguente, estinzione del processo, dopo il decorso del termine di cui all'art. 305 CPC. Lamentando, col terzo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva parzialmente accolto il gravame dell'altra parte, determinando arbitrariamente l'orario di lavoro a 14 ore, senza alcuna giustificazione plausibile;
le ore di lavoro erano 20 (dalle 8 alle 13; dalle 14 alle 20 e poi dalle 21 fino alle ore 6 del mattino successivo) ed il Tribunale non aveva minimamente motivato sulla riduzione operata, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato e facendo un improprio riferimento ad un altro giudizio, che interessava un altro lavoratore. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “la norma dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. si applica solo alla nomina del primo difensore nel corso del giudizio e quindi la nomina di un nuovo difensore in sostituzione, o anche in aggiunta, di quello gia' nominato puo' essere effettuata su un atto diverso da quelli indicati nella norma citata, purche' ne risulti inequivoca la volonta' della parte di conferire il mandato" (Cass. n. 5393 del 2/6/99). Il Collegio condivide questo principio e quindi il primo motivo va disatteso, in quanto, nella specie, il Tribunale, ha accertato innanzi tutto la rituale proposizione dell'appello e la regolare costituzione del 4 contraddittorio e quindi che “agli atti sussiste il provvedimento del curatore fallimentare ai fini di un valido mandato difensivo". Sulla base di queste premesse di fatto ed in applicazione del principio secondo cui il giudizio prosegue fra le parti originarie fino a quando il procuratore costituito non dichiari la sussistenza di un'eventuale causa d'interruzione, oppure fino alla costituzione del nuovo soggetto legittimato a stare in giudizio (che non presuppone necessariamente una pronuncia di interruzione e relativa riassunzione) ha dichiarato preliminarmente la legittimità della costituzione del Fallimento della Spa Elettrochimica Canavese. La sentenza è pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e quindi va ritenuto che il processo è validamente proseguito nei confronti della Curatela Fallimentare dell'originario convenuto. Dal ☑ rigetto del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo. In ordine al terzo motivo basta rilevare che la motivazione effettivamente è succinta, ma adeguata ed in ogni caso tale da indicare compiutamente la ratio decidendi;
il Tribunale ha accertato che il lavoratore, abitando nell'ambito del deposito, espletava il suo lavoro di guardiania in maniera continuativa nell'arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, senza godere dei riposi compensativi;
ha considerato poi che in ogni caso dovevano essere esclusi "sia l'intervallo per la consumazione del pasto, sia la detrazione delle ore inevitabilmente dedicate al sonno” e quindi ha determinato l'orario giornaliero in ore 14, escludendo evidentemente due ore per i pasti 5 giornalieri ed otto per il sonno. Per contro il ricorrente non indica nemmeno quali siano gli elementi di prova offerti e non valutati dal giudice di merito da cui risulterebbe addirittura una giornata lavorativa di 20 ore su 24. Anche il terzo motivo va quindi disatteso ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in odine alle spese non essendosi costituita la Curatela Fallimentare resistente.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 14 dicembre 2001 PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Francine Mairano Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi, 21 MAR. 2002. IL CANCELLIERE M E R P 1 0 6