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Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2023, n. 46345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46345 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46345 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/01/2023 la Corte di Assise di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta personalmente da US TO, condannato alla pena perpetua, avente ad oggetto la detrazione della liberazione anticipata (riconosciuta con ordinanza del 22/6/2022 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia) dal periodo di isolamento diurno accessorio all'ergastolo, e per l'effetto dichiarare integralmente espiata detta sanzione penale. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto al precedente allegato dal TO - ordinanza del Tribunale di Imperia nei confronti di altro condannato - che aveva riconosciuto la detrazione di periodi di liberazione anticipata a scom- puto dell'isolamento diurno, rilevando in contrario che detta sanzione penale prevede una sola causa di estinzione, a tenore dell'art. 184 cod. pen., ossia la inapplicabilità dell'isolamento diurno nel caso di estinzione dei reati per cui era stato comminato per effetto di amnistia, indulto e grazia. 1.2. Si è poi osservato che l'art. 54, comma 4, O.P. prevede che i periodi di liberazione anticipata possano computarsi anche in favore dei condannati alla pena perpetua, ma in vista di specificati benefici penitenziari: permessi-premio, semilibertà e liberazione condizionale. Pertanto, in ossequio al principio ermeneutico per cui non si possono estendere per analogia norme che prevedono eccezioni a regole generali, l'istanza del condannato è stata ritenuta totalmente infondata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il difensore del condannato, avv. Giovanni Cantelli, avanzando i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge e vizio di miotivazione in relazione agli artt. 72 cod. pen., 184 cod. proc. pen., e 54 L. n. 354 del 1975. Richiamata la natura di sanzione penale detentiva dell'isolamento diurno, si osserva che detta pena è suscettibile di essere investita dagli effetti di ordine premiale e rieducativo previsti dall'art. 54 O.P. anche in favore dei condannati all'ergastolo. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità emerge dall'aver trascurato il principio del favor rei, che deve presiedere anche all'interpretazione di norme che non impongono limitazioni o esclusioni, come nel caso dell'art. 54 O.P. che non inibisce di scomputare la liberazione anticipata dall'isolamento diurno. 2.3. Infine, si ritiene illogica la motivazione dell'impugnato provvedimento laddove ha ritenuto di non occuparsi delle condizioni di salute dell'istante, tema 2 che TO ha introdotto nella discussione al fine di offri-e ulteriore base alla sua richiesta, invocando il principio di umanità della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO i. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di scomputare dall'isolamento diurno il periodo premiale per liberazione anticipata in virtù di argomenti letterali, ricavati dall'art. 184 cod. pen. che prevede come causa estintiva di tale sanzione soltanto l'intervento di amnistia, indulto o grazia riguardante i reati concorrenti con quello punito con l'ergastolo, ricavandone a contrario che il silenzio su altri eventi giuridici, passibili di erodere o estinguere la pena detentiva temporanea, non possano incidere sull'isolamento diurno, secondo il principio dell'impossibilità di estensione analogica di norme eccezionali. 1.2. Il quesito giuridico circa la computabilità della liberazione anticipata sull'isolamento diurno è stato correttamente risolto nell'impugnata ordinanza, alla luce della ,natura accessoria di tale sanzione. Va ribadita la natura dell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. che, alla stregua dell'esegesi di legittimità, è una sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena perpetua, conseguente al cumulo con altri reati puniti con la medesima pena ovvero con pena detentiva temporanea;
essa riveste funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto ia pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Focoso, Rv. 259470; in senso sostanzialmente conforme, vds anche Sez. 1, n. 1044 del 02/12/2008, dep. 2009, Rotolo, Rv. 242514). Trattasi dunque di una sanzione priva di autonomia, in quanto irrogata in aggiunta all'ergastolo, e circoscritta ad un periodo di tempo limitato, compreso, a seconda delle ipotesi, tra sei mesi e tre anni (art. 72, primo comma, cod. pen.) e tra due e diciotto mesi (art. 72, secondo comma, cod. pen.). Va rammentato che, a norma dell'art. 54, comma 4, 0.P., la pena su cui può incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari: permessi-premio, semilibertà e liberazione condizionale. Tale disposizione non cita l'isolamento diurno, che non è una pena detentiva sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, rispondendo invece alla finalità di ulteriore inasprimento della pena perpetua, ed è concordemente ritenuto ostativo alla fruizione dei citati benefici prima e durante il suo 3 Il Consigliere estensore svolgimento (per i permessi-premio: Sez. 1, n. 3763 del 26/11/2019, dep. 2020, De Nicola, Rv. 278176-02; per la semi-libertà: Sez. 1, n. 23553 del 21/03/2023, Pg c/ Carola, Rv. 284723). 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 12 maggio 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46345 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/01/2023 la Corte di Assise di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta personalmente da US TO, condannato alla pena perpetua, avente ad oggetto la detrazione della liberazione anticipata (riconosciuta con ordinanza del 22/6/2022 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia) dal periodo di isolamento diurno accessorio all'ergastolo, e per l'effetto dichiarare integralmente espiata detta sanzione penale. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto al precedente allegato dal TO - ordinanza del Tribunale di Imperia nei confronti di altro condannato - che aveva riconosciuto la detrazione di periodi di liberazione anticipata a scom- puto dell'isolamento diurno, rilevando in contrario che detta sanzione penale prevede una sola causa di estinzione, a tenore dell'art. 184 cod. pen., ossia la inapplicabilità dell'isolamento diurno nel caso di estinzione dei reati per cui era stato comminato per effetto di amnistia, indulto e grazia. 1.2. Si è poi osservato che l'art. 54, comma 4, O.P. prevede che i periodi di liberazione anticipata possano computarsi anche in favore dei condannati alla pena perpetua, ma in vista di specificati benefici penitenziari: permessi-premio, semilibertà e liberazione condizionale. Pertanto, in ossequio al principio ermeneutico per cui non si possono estendere per analogia norme che prevedono eccezioni a regole generali, l'istanza del condannato è stata ritenuta totalmente infondata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il difensore del condannato, avv. Giovanni Cantelli, avanzando i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge e vizio di miotivazione in relazione agli artt. 72 cod. pen., 184 cod. proc. pen., e 54 L. n. 354 del 1975. Richiamata la natura di sanzione penale detentiva dell'isolamento diurno, si osserva che detta pena è suscettibile di essere investita dagli effetti di ordine premiale e rieducativo previsti dall'art. 54 O.P. anche in favore dei condannati all'ergastolo. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità emerge dall'aver trascurato il principio del favor rei, che deve presiedere anche all'interpretazione di norme che non impongono limitazioni o esclusioni, come nel caso dell'art. 54 O.P. che non inibisce di scomputare la liberazione anticipata dall'isolamento diurno. 2.3. Infine, si ritiene illogica la motivazione dell'impugnato provvedimento laddove ha ritenuto di non occuparsi delle condizioni di salute dell'istante, tema 2 che TO ha introdotto nella discussione al fine di offri-e ulteriore base alla sua richiesta, invocando il principio di umanità della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO i. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di scomputare dall'isolamento diurno il periodo premiale per liberazione anticipata in virtù di argomenti letterali, ricavati dall'art. 184 cod. pen. che prevede come causa estintiva di tale sanzione soltanto l'intervento di amnistia, indulto o grazia riguardante i reati concorrenti con quello punito con l'ergastolo, ricavandone a contrario che il silenzio su altri eventi giuridici, passibili di erodere o estinguere la pena detentiva temporanea, non possano incidere sull'isolamento diurno, secondo il principio dell'impossibilità di estensione analogica di norme eccezionali. 1.2. Il quesito giuridico circa la computabilità della liberazione anticipata sull'isolamento diurno è stato correttamente risolto nell'impugnata ordinanza, alla luce della ,natura accessoria di tale sanzione. Va ribadita la natura dell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. che, alla stregua dell'esegesi di legittimità, è una sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena perpetua, conseguente al cumulo con altri reati puniti con la medesima pena ovvero con pena detentiva temporanea;
essa riveste funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto ia pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Focoso, Rv. 259470; in senso sostanzialmente conforme, vds anche Sez. 1, n. 1044 del 02/12/2008, dep. 2009, Rotolo, Rv. 242514). Trattasi dunque di una sanzione priva di autonomia, in quanto irrogata in aggiunta all'ergastolo, e circoscritta ad un periodo di tempo limitato, compreso, a seconda delle ipotesi, tra sei mesi e tre anni (art. 72, primo comma, cod. pen.) e tra due e diciotto mesi (art. 72, secondo comma, cod. pen.). Va rammentato che, a norma dell'art. 54, comma 4, 0.P., la pena su cui può incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari: permessi-premio, semilibertà e liberazione condizionale. Tale disposizione non cita l'isolamento diurno, che non è una pena detentiva sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, rispondendo invece alla finalità di ulteriore inasprimento della pena perpetua, ed è concordemente ritenuto ostativo alla fruizione dei citati benefici prima e durante il suo 3 Il Consigliere estensore svolgimento (per i permessi-premio: Sez. 1, n. 3763 del 26/11/2019, dep. 2020, De Nicola, Rv. 278176-02; per la semi-libertà: Sez. 1, n. 23553 del 21/03/2023, Pg c/ Carola, Rv. 284723). 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 12 maggio 2023 Il Presidente