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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14985 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA AH, nata in [...] 1'1/05/1979 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14985 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 30/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 41298 del 2019, la Corte d'appello di Roma ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'odierna ricorrente AH BA, ristretta in custodia cautelare carceraria dal 15/12/2015, giorno dell'arresto, al 17/02/2016, quando la misura veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari, rimasta efficace sino al giorno 08/07/2016, allorché veniva revocata in seguito a sentenza assolutoria emessa dalla medesima Corte di appello. Alla BA era contestato, in concorso con ES DA, il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto gr. 677 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rispetto al quale l'odierna ricorrente aveva protestato la propria innocenza nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, avvenuto in seguito a perquisizione domiciliare nello stabile ove la stessa abitava, unitamente al coimputato, ed ove, in una camera di pertinenza di quest'ultimo, veniva rinvenuto lo stupefacente. 2. Questa Corte Suprema con sent. n. 41298 del 2019 annullava la prima ordinanza, richiedendo al giudice del rinvio di operare un nuovo esame volto a valutare se ed in che modo la condotta posta in essere dalla BA fosse risultata sinergica all'emissione del provvedimento di cautela in relazione al reato che le era stato contestato.Per valutare se l'istante avesse dato causa, con dolo o colpa grave, alla ingiusta detenzione subita, il giudice ad quem era chiamato ad apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei comportamenti che avessero denotato eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme e regolamenti, e che fossero posti in stretto rapporto di causalità rispetto alla restrizione della libertà personale sofferta. La Corte d'appello, con l'ordinanza qui impugnata, rigettava nuovamente la domanda di riparazione. Si ravvisava la colpa grave, ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, nel comportamento tenuto dalla donna al momento dell'accesso dei Carabinieri nello stabile ove questa risiedeva. Si riteneva che l'aver consentito ad altre persone di disfarsi di sostanze stupefacenti, tardando ad aprire il portone alla P.G., avesse costituito una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, tale da far ritenere l'adozione del provvedimento de libertate ragionevole e conforme ai canoni valutativi imposti dal codice di rito. 2 3. Nell'interesse della ricorrente, avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello travisato la prova e considerato inadeguatamente la circostanza del tentennamento della ricorrente ad aprire il portone ai Carabinieri, non avendo dato rilievo al fatto che le ragioni espressamente addotte dal g.i.p. nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare non facevano in alcun modo riferimento a tale circostanza, essendosi invece unicamente fondate sul fatto che la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta nell'abitazione della ricorrente non poteva essere sconosciuta alla stessa, benché il coimputato DA ne avesse rivendicato l'esclusiva disponibilità. Era invece viziata da contraddittorietà l'ordinanza impugnata nella parte in cui, facendo generico riferimento ad una condotta complessiva gravemente colposa, aveva affermato che anche il tentennamento nell'aprire il portone era stato oggetto di valutazione da parte del g.i.p. solo perché questi aveva richiamato il verbale di arresto (che di tale circostanza dava atto) tra i provvedimenti valutati ai fini della decisione, barrando la relativa casella nel modulo prestampato utilizzato nel provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura. 3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce il vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe omesso di valutare il fatto che la BA non parlava né comprendeva l'italiano, come emergeva da plurimi atti processuali, segnatamente dal verbale d'arresto a pag. 3 e dal verbale di udienza di convalida a pagg. 1 e 4. La circostanza che la donna abbia esitato ad aprire il portone d'ingresso per consentire ad altre persone di disfarsi di sostanze stupefacenti deriverebbe da una mera valutazione soggettiva degli operanti, i quali avrebbero arbitrariamente assegnato un significato alla condotta della ricorrente, senza tener conto del fatto che quest'ultima poteva aver tentennato poiché non ne aveva compreso la qualifica (agendo gli operanti in abiti civili) né i motivi della richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo. 2. La sentenza rescindente ha fissato al giudice del rinvio il principio giusta il quale il giudice di merito, per verificare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato od abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 3 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Quella pronuncia, in particolare, aveva censurato l'ordinanza poi annullata rilevando che nel rigettare l'istanza di riparazione la Corte territoriale non aveva individuato un collegamento causale apprezzabile tra la condotta, definita colposa, e il provvedimento che aveva dato luogo alla custodia cautelare. In particolare, la Corte capitolina non aveva illustrato se e in quale misura il comportamento della ricorrente, sostanziatosi in un indugio ad aprire il portone ai Carabinieri, reputato finalizzato a guadagnare tempo e a consentire ai detentori della sostanza stupefacente di disfarsene, fosse stato effettivamente ritenuto dal giudice di merito il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. 3. Nell'effettuare nuovo esame sul punto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di tale collegamento causale sul rilievo che la condotta in questione era stata descritta dagli operanti nel verbale di arresto e che tale provvedimento era stato richiamato dal g.i.p. nell'ordinanza di convalida e di applicazione di misura. Reputa, tuttavia, il Collegio, che tale motivazione sia manifestamente illogica ed inidonea a far ritenere adempiuto il principio affermato nella sentenza rescindente. 4. Ed invero, questa Corte ha già ritenuto - e l'orientamento va ribadito - che il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva è ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione qualora espressamente valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà e, dunque, espressamente menzionato nell'ordinanza applicativa (cfr. Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In particolare, il giudice della riparazione, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662; Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, SI e a., Rv. 219686), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo 4 momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017, Benhassoun, Rv. 271790). 5. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali consolidati principi. Ed invero, come si ricava dall'ordinanza genetica allegata agli atti, nella stessa non v'è traccia che l'indugio ad aprire la porta sia stato oggetto di valutazione da parte del g.i.p., il quale non ha indicato tale elemento tra quelli ritenuti integrativi della gravità indiziaria, né l'ha altrimenti menzionato nel provvedimento. È manifestamente illogica, dunque, l'affermazione che in tale sola circostanza ravvisa il comportamento gravemente colposo dell'indagata che avrebbe concorso a determinare l'applicazione della misura cautelare, essendo arbitrario - e non consentito - desumerne ex post l'eziologia causale, dal mero richiamo (peraltro effettuato barrando la casella di un modulo prestampato) agli atti processsuali esaminati dal giudice nel procedimento che ha condotto alla convalida dell'arresto ed all'emissione della misura custodiale. 6. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, da condursi alla luce dei principi fissati nella prima sentenza rescindente come più sopra integrati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 30 gennaio 2023.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14985 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 30/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 41298 del 2019, la Corte d'appello di Roma ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'odierna ricorrente AH BA, ristretta in custodia cautelare carceraria dal 15/12/2015, giorno dell'arresto, al 17/02/2016, quando la misura veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari, rimasta efficace sino al giorno 08/07/2016, allorché veniva revocata in seguito a sentenza assolutoria emessa dalla medesima Corte di appello. Alla BA era contestato, in concorso con ES DA, il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto gr. 677 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rispetto al quale l'odierna ricorrente aveva protestato la propria innocenza nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, avvenuto in seguito a perquisizione domiciliare nello stabile ove la stessa abitava, unitamente al coimputato, ed ove, in una camera di pertinenza di quest'ultimo, veniva rinvenuto lo stupefacente. 2. Questa Corte Suprema con sent. n. 41298 del 2019 annullava la prima ordinanza, richiedendo al giudice del rinvio di operare un nuovo esame volto a valutare se ed in che modo la condotta posta in essere dalla BA fosse risultata sinergica all'emissione del provvedimento di cautela in relazione al reato che le era stato contestato.Per valutare se l'istante avesse dato causa, con dolo o colpa grave, alla ingiusta detenzione subita, il giudice ad quem era chiamato ad apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei comportamenti che avessero denotato eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme e regolamenti, e che fossero posti in stretto rapporto di causalità rispetto alla restrizione della libertà personale sofferta. La Corte d'appello, con l'ordinanza qui impugnata, rigettava nuovamente la domanda di riparazione. Si ravvisava la colpa grave, ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, nel comportamento tenuto dalla donna al momento dell'accesso dei Carabinieri nello stabile ove questa risiedeva. Si riteneva che l'aver consentito ad altre persone di disfarsi di sostanze stupefacenti, tardando ad aprire il portone alla P.G., avesse costituito una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, tale da far ritenere l'adozione del provvedimento de libertate ragionevole e conforme ai canoni valutativi imposti dal codice di rito. 2 3. Nell'interesse della ricorrente, avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello travisato la prova e considerato inadeguatamente la circostanza del tentennamento della ricorrente ad aprire il portone ai Carabinieri, non avendo dato rilievo al fatto che le ragioni espressamente addotte dal g.i.p. nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare non facevano in alcun modo riferimento a tale circostanza, essendosi invece unicamente fondate sul fatto che la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta nell'abitazione della ricorrente non poteva essere sconosciuta alla stessa, benché il coimputato DA ne avesse rivendicato l'esclusiva disponibilità. Era invece viziata da contraddittorietà l'ordinanza impugnata nella parte in cui, facendo generico riferimento ad una condotta complessiva gravemente colposa, aveva affermato che anche il tentennamento nell'aprire il portone era stato oggetto di valutazione da parte del g.i.p. solo perché questi aveva richiamato il verbale di arresto (che di tale circostanza dava atto) tra i provvedimenti valutati ai fini della decisione, barrando la relativa casella nel modulo prestampato utilizzato nel provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura. 3.2. Con il secondo motivo, si eccepisce il vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe omesso di valutare il fatto che la BA non parlava né comprendeva l'italiano, come emergeva da plurimi atti processuali, segnatamente dal verbale d'arresto a pag. 3 e dal verbale di udienza di convalida a pagg. 1 e 4. La circostanza che la donna abbia esitato ad aprire il portone d'ingresso per consentire ad altre persone di disfarsi di sostanze stupefacenti deriverebbe da una mera valutazione soggettiva degli operanti, i quali avrebbero arbitrariamente assegnato un significato alla condotta della ricorrente, senza tener conto del fatto che quest'ultima poteva aver tentennato poiché non ne aveva compreso la qualifica (agendo gli operanti in abiti civili) né i motivi della richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo. 2. La sentenza rescindente ha fissato al giudice del rinvio il principio giusta il quale il giudice di merito, per verificare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato od abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 3 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Quella pronuncia, in particolare, aveva censurato l'ordinanza poi annullata rilevando che nel rigettare l'istanza di riparazione la Corte territoriale non aveva individuato un collegamento causale apprezzabile tra la condotta, definita colposa, e il provvedimento che aveva dato luogo alla custodia cautelare. In particolare, la Corte capitolina non aveva illustrato se e in quale misura il comportamento della ricorrente, sostanziatosi in un indugio ad aprire il portone ai Carabinieri, reputato finalizzato a guadagnare tempo e a consentire ai detentori della sostanza stupefacente di disfarsene, fosse stato effettivamente ritenuto dal giudice di merito il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. 3. Nell'effettuare nuovo esame sul punto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di tale collegamento causale sul rilievo che la condotta in questione era stata descritta dagli operanti nel verbale di arresto e che tale provvedimento era stato richiamato dal g.i.p. nell'ordinanza di convalida e di applicazione di misura. Reputa, tuttavia, il Collegio, che tale motivazione sia manifestamente illogica ed inidonea a far ritenere adempiuto il principio affermato nella sentenza rescindente. 4. Ed invero, questa Corte ha già ritenuto - e l'orientamento va ribadito - che il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva è ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione qualora espressamente valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà e, dunque, espressamente menzionato nell'ordinanza applicativa (cfr. Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In particolare, il giudice della riparazione, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662; Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, SI e a., Rv. 219686), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo 4 momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017, Benhassoun, Rv. 271790). 5. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali consolidati principi. Ed invero, come si ricava dall'ordinanza genetica allegata agli atti, nella stessa non v'è traccia che l'indugio ad aprire la porta sia stato oggetto di valutazione da parte del g.i.p., il quale non ha indicato tale elemento tra quelli ritenuti integrativi della gravità indiziaria, né l'ha altrimenti menzionato nel provvedimento. È manifestamente illogica, dunque, l'affermazione che in tale sola circostanza ravvisa il comportamento gravemente colposo dell'indagata che avrebbe concorso a determinare l'applicazione della misura cautelare, essendo arbitrario - e non consentito - desumerne ex post l'eziologia causale, dal mero richiamo (peraltro effettuato barrando la casella di un modulo prestampato) agli atti processsuali esaminati dal giudice nel procedimento che ha condotto alla convalida dell'arresto ed all'emissione della misura custodiale. 6. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, da condursi alla luce dei principi fissati nella prima sentenza rescindente come più sopra integrati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 30 gennaio 2023.