Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8554 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 554 /0 2 I L B B U ce 7475 N L F V IN NOME DEL OLO ITALIANO T / RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 9 / L b E N / TRIBUTI 1 SEZIONE TRIBUTARIA 6 Z AGEVOLAZIONI I 8 9 O TERREMOTO N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4174/01 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico PAPA MERONE Rel. Consigliere 23567 Cron. Dott. Antonio Rep. FICO Consigliere Dott. Nino Ud. 26/02/02 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74761 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF. ENTRATE PERUGIA, AGENZIA FISCALE ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2002 difende ope legis;
1056 -Y ricorrente -
contro
FF LA;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 399/99 della depositata il tributaria regionale di PERUGIA, 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. NI NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere bene- ficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava 2 l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Il P.G. ha richiesto il rigetto del ricorso per ma- nifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. no- vellato.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare manifestamente infondato, così come rilevato dal P.G., in conformità alla costan- te giurisprudenza di questa Corte.
2.2. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante 1'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 3. maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per 1 residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso. 26 febbraio 2002. Così deciso in Roma il Il Presidente Il Consigliere estensore A M E T R I A 1 A 1 B . N 3 T A . B L . N L - 5 . (dr. Bruno Saccucci) I S R I P N D S E E 9 D 4 A . 6 2 1 . / / L 6 . 8 (dr. Antonio Merone) S E A E D E N T R E T A I S G R N O E Z I R T B I U T A R I A CANCELLERIA DEPOSTIN 14 GIU. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 Oggi SV AN SV SC T 5