Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo va ravvisato in quello che emerge dagli artt. 2083, 2135 e 2751 bis cod. civ., trascurando le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale. Tale elemento, pertanto, sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici, e distinguendosi in tal modo il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, cioè di colui che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.
Commentario • 1
- 1. esproprio area edificabile ed indennizzo per proprietario ed affittuarioAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 5 dicembre 2017
Il quesito cui si intende dare risposta in questo approfondimento è il seguente: in caso di esproprio area edificabile coltivata, “conviene” (economicamente parlando) che sul fondo sia insediato un affittuario per godere di un maggiore indennizzo oppure no? Nel caso, che caratteristiche deve avere questa occupazione? Come noto, la materia degli espropri è oggi disciplinata dal “Testo Unico sugli espropri” ovvero il DPR 327/2001 il quale, all'art.37 prevede espressamente che: 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17714 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA FRANCESCO FIORETTI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IO e IG AT, elettivamente domiciliati in Palermo, via Libertà 39, presso l'avv. Giorgio Cutrano - e quindi, ai fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della prima sezione civile della Cassazione -, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ELETTROGEN s.p.a. in persona dell'A.D. ing. Vincenzo Cannatelli, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 150, presso l'avv. Roberto Armandola, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Pietro Lanza di Scalea del foro di Palermo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 979 del 16.10/16.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Relatore Dott. Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Armandola per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino A. Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Secondo quanto emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo, con sentenze 18.01/25.03.91 e 22.04/01.06.92, rigettavano la domanda di MA CH e di AG IG volta ad ottenere dall'Enel, a titolo risarcitorio, la somma di lire 207.441.000, oltre rivalutazione ed interessi. Gli attori si assumevano coltivatori diretti del terreno espropriato dall'Enel per costruirvi una centrale energetica e sostenevano che l'Enel aveva leso il loro diritto di cedere il terreno ad una indennità tripla di quella riconosciuta. Mentre, peraltro, il tribunale rigettava la domanda perché gli attori non avevano provato la loro qualità di coltivatori diretti del fondo, la Corte d'appello la rigettava rilevando che proprio la carenza probatoria rendeva incolpevole il comportamento dell'Enel. Tale decisione veniva annullata con sentenza 4556/96 della Corte di Cassazione, nel rilievo che l'accertamento della qualità di coltivatori diretti, vantata dai coniugi MA, era pregiudiziale alla valutazione della eventuale colpa dell'Enel.
Con sentenza 16.10/16.12.98 la Corte d'appello di Palermo, giudice di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello dei coniugi MA, per mancata prova della qualità di coltivatori diretti. La Corte territoriale riconosceva mero valore indiziario all'atto notorio, alla dichiara ione sostitutiva dell'atto di notorietà ed alla iscrizione al servizio contributi agricoli unificati prodotti dagli attori;
escludeva ogni rilevanza alle informative positive dei Carabinieri, perché successivamente smentite dal comandante della compagnia;
rilevava la genericità delle deposizioni dei testi ER, AT e IN escussi in primo grado, perché l'affermazione che i coniugi si erano dedicati alla coltivazione della loro terra, servendosi di mano d'opera estranea solamente in tempo di vendemmia, non valeva a dimostrarne la qualità e risultava inoltre scarsamente compatibile con l'estensione del fondo sistemato a vigneto (quand'anche di 8 anziché 16 ettari) perché la forza lavorativa del nucleo familiare non era comunque congrua alle esigenze di coltivazione in proprio del predetto fondo. Spese compensate.
Contro tale sentenza ricorrono, con atto notificato il 15.12.99, i coniugi CH MA e IG AG, enunciando 4 motivi di censura.
Resiste l'Elettrogen. s.p.a., con controricorso notificato il 21.01.00 e con memoria, premettendo che, a seguito di rogito 01.10.99 n. 8654 del repertorio del notaio Atlante di Roma, era stata costituita l'Elettrogen s.p.a. e le era stato conferito il ramo dell'azienda Enel comprendente la centrale elettrica di Trapani. Si costituiva altresì quale procuratore speciale dell'Enel s.p.a. Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si censura l'omesso esame, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, della deposizione del teste NA, anch'esso assunto in primo grado a conferma della qualità di coltivatori diretti del fondo degli attori.
Nessun argomento è addotto per dimostrare il carattere decisivo della deposizione NA, il cui contenuto, così come è riportato, è meramente ripetitivo rispetto a quello delle deposizioni esaminate dal giudice di rinvio: l'omissione è quindi priva di rilevanza, non essendovi ragione di ritenere che il decisum sarebbe stato diverso, se la C.d.A. avesse esaminato anche le dichiarazioni di tale teste, mentre la selezione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito è incensurabile in cassazione, ove non si deduca e dimostri che il risultato sarebbe stato, per effetto di tali prove, diverso.
Col secondo motivo, si lamenta che il giudice non abbia fatto uso dei propri poteri, rivolgendo ai testi le domande necessarie a chiarire i fatti di causa (art. 253 cpc) o non abbia disposto la rinnovazione della prova (art. 356 cpc) mentre l'aver ammesso la prova. L'aver ridotto la lista testimoniale e l'aver consentito la rinuncia al quinto teste implicavano la specificità del capitolato formulato e la sufficienza delle risposte ottenute. La prova testimoniale dedotta, secondo quanto affermano i ricorrenti, si articolava nell'affermazione che i coniugi MA svolgevano, da sempre, l'attività di coltivatori della terra e che, da sempre, avevano coltivato personalmente, con propri mezzi meccanici, il fondo in questione.
L'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo - qualità che è onere del privato dimostrare: Cass. 3805/90 - va ravvisata, agli effetti dell'applicazione dell'art. 17 l.s. 865/71, in quello che emerge dagli artt. 2083, 2135, 2751 bis cc, trascurando le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale. Sussiste, perciò, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici (Cass. 6002/99) - e distinguendosi in tal modo dalla figura dell'imprenditore agricolo, di colui che esercita, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass. 8577/98). La sentenza impugnata ha quindi da un lato sottolineato la genericità delle deposizioni testimoniali mentre ha, dall'altro, rilevato che gli attori non avevano fornito alcuna prova che la forza lavoro familiare fosse adeguata alle esigenze di lavorazione di un fondo sistemato a vigneto irriguo che, pur essendone rimaste imprecisate le dimensioni, non era comunque inferiore ad otto ettari. Il motivo di censura formulato dai ricorrenti contesta il solo profilo della genericità, senza farsi carico del secondo, del tutto autonomo argomento, attinente alla assenza di prove del rapporto tra forza lavorativa dei MA ed estensione e culture del fondo ed è, pertanto, inammissibile.
Col terzo motivo, si censura la sentenza per aver disatteso l'efficacia indiziaria dell'iscrizione scau e degli atti notori;
per aver esaminati tali elementi indiziari singolarmente anziché congiuntamente;
per aver anzi omesso la valutazione complessiva ed organica di tutto il materiale probatorio.
La dichiarazione sostitutiva ha efficacia probatoria limitata a determinati rapporti con la p.a., ma non è invocabile nel giudizio civile, dal momento che non è consentito alla parte la utilizzazione delle proprie dichiarazioni come prove a proprio favore (Cass. 6742/01); ne' può attribuirsi valore di prova all'atto notorio, in quanto precostituito al di fuori del processo ed in assenza di qualsiasi contraddittorio con l'avversario (Cass. 5154/01). Quanto alla iscrizione Scau, poiché è relativa ad una condizione professionale, persegue scopi assistenziali e non si collega ad un accertamento dell'attività in concreto esercitata, può costituire elemento solo indiziario della qualità (Cass. 8595/01) ma non fornirne la prova. Ne consegue che una valutazione congiunta dei richiamati elementi non poteva essere effettuata poiché non sussisteva una comune natura indiziaria ne' sussistevano altri elementi probatori da valutare globalmente.
Infatti, il quarto motivo, col quale si assume che dalle informative dei Carabinieri emergeva la coltivazione diretta personale dei fondi, è inammissibile, perché si risolve nel chiedere alla Cassazione una valutazione diretta del materiale probatorio in questione (informative dei CC) in contrasto con quella che il giudice del merito ne ha operato, senza che la richiesta sia sorretta da censure di violazioni di norme ermeneutiche o di incongruenze logiche della motivazione. Il ricorso va perciò rigettato, condannando i ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.108,04 di cui Euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002