Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non ha carattere arbitrario, al fine della configurabilità della scriminante prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 1944 n. 288, la richiesta effettuata dai carabinieri alla persona, già identificata, trovata in possesso di stupefacente, di seguirli in caserma per le operazioni di sequestro, trattandosi di richiesta funzionale alla compilazione dei relativi verbali e agli adempimenti connessi.
Commentari • 2
- 1. Diritto di resistenza ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (Cass. 4457/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 giugno 2019
Il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima: non vi è spazio per una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità" degli agenti della pubblica autorità. I rapporti tra cittadini ed Autorità devono rendere pertanto lecita e quindi priva di antigiuridicità la reazione del privato di fronte ad atti arbitrari della pubblica autorità, non soltanto perchè il soggetto passivo non è meritevole di tutela, ma in quanto deve essere garantito al cittadino in una concezione dello Stato di tipo democratico la facoltà di "resistere" a tutela del diritto o l'interesse privato arbitrariamente leso o …
Leggi di più… - 2. Cause di non punibilità, scriminante putativa, identificazione indagato, pubblico ufficiale, attività arbitrariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 35845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35845 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 699
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14069/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AO, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 25 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 20 aprile 2004 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in sede di giudizio abbreviato, appellata da AO AR, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3 contestato al capo c) perché estinto per prescrizione, mentre confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, rideterminando la pena in complessivi cinque mesi di reclusione.
Dalla sentenza si apprende che il AR, nel corso di un normale controllo da parte di una pattuglia di Carabinieri, era stato trovato in possesso di un coltello e di un quantitativo di sostanza stupefacente;
richiesto di seguire i militari in caserma aveva reagito in maniera scomposta, aggredendo il vice brigadiere AT, al quale procurava contusioni all'avambraccio, giudicate guaribili in quattro giorni. Per questi fatti era stato imputato di resistenza, lesioni personali e porto di coltello nonché di detenzione di stupefacenti, reato quest'ultimo da cui veniva assolto in primo grado non essendo emersa la prova della detenzione a terzi dell'hashish di cui era stato trovato in possesso.
Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui alla D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il ricorrente sostiene l'arbitrarietà della richiesta rivolta dagli agenti operanti all'imputato di seguirli in caserma, dal momento che era stato già identificato e che le eventuali operazioni di sequestro potevano essere effettuate anche sul luogo dell'accertamento. Peraltro si evidenzia come nella specie non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 349 c.p.p., che avrebbe legittimato l'accompagnamento del soggetto negli uffici della polizia giudiziaria, in quanto il AR non si era affatto rifiutato di farsi identificare.
Inoltre, si rileva come una volta applicata la scriminante invocata, il reato di lesioni personali non sarebbe aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e dovrebbe essere dichiarato improcedibile per mancanza di querela.
Il ricorso è infondato.
La semplice richiesta avanzata dagli operanti, che avevano effettuato il controllo nei confronti dell'imputato, di seguirli presso gli uffici della Caserma non può essere considerata una condotta arbitraria dei pubblici ufficiali e costituire perciò la scriminante ex D.Lg.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4 per il reato di resistenza di cui all'art. 337 c.p.. Nella sentenza impugnata i giudici hanno messo in rilievo come la richiesta di recarsi negli uffici fosse funzionale alla compilazione dei verbali di sequestro, di perquisizione e di invito ad indicare il domicilio, con i connessi avvertimenti e trovasse una piena e legittima giustificazione nel fatto che l'imputato era stato trovato in possesso di un coltello e di un quantitativo di droga. Si è trattato, pertanto, di una richiesta del tutto lecita ed anzi doverosa, funzionale a completare le procedure imposte alla polizia giudiziaria in caso di accertamento di reati, anche nell'interesse dell'indagato, dovendo escludersi ogni ipotesi di condotta ingiusta od arbitraria.
La reazione violenta che ha avuto l'imputato non trova alcuna giustificazione nel comportamento degli agenti operanti, con la conseguenza che il reato di resistenza contestato non può essere scriminato dalla disposizione invocata.
L'infondatezza del primo motivo impedisce anche l'accoglimento dell'altra censura, subordinata al riconoscimento della scriminante di cui al D.Lg.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008