Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC00 729 20 1 DEL OPOLY ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 32/98 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Cron. 1518 Dott. Mario PUTATURO DONATI Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. - Dott Federico ROSELLI - Consigliere - Ud.06/10/00 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L..3000 19 GEN. 2001. domiciliata in ROMA il BATACCHI ORETTA, elettivamente IL CANCELLIERE VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SERRA MARINO, che la rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato SEROTTI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI iza E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e2000 4029 difeso dall'avvocato ANDREANI ANTONIO, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 521/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 18/12/96 R.G.N. 437/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign. Oretta Batacchi dipendente della spa Ferrovie dello Stato, con qualifica di segretaria superiore- inquadrata al livello 7, area 4, ha ottenuto dal Pretore, da lei adito con ricorso del 29.4.94, il riconoscimento della categoria superiore, da lei rivendicato ai sensi dell'art.2103 cc. dal 1.3.91, avendo svolto le mansioni del profilo stesso dal 1.12.91. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 18.12.96, ha accolto l'appello delle FS. Secondo il Tribunale dalle testimonianze era risultato che la sign. Batacchi: -all'interno di una struttura in cui fu sempre presente il capoufficio e/o il caporeparto si occupò: delle operazioni riguardanti la tassazione dei titoli di viaggio a reintegro e a pagamento differiti, emessi da stazioni e agenzie di viaggio della rete ferroviaria in base a convenzioni con enti, ministeri, e società concessionarie della stesura dei conti finanziari determinativi degli importi a debito di tali strutture dei rapporti con gli esponenti di esse qualora insorgessero particolari problemi nell'ambito del reparto,segnatamente dopo il novembre del 1990, svolse queste mansioni in maniera sostanzialmente esclusiva nell'espletamento delle stesse si avvalse del contributo lavorativo delle addette OV e DI cui affidava compiti e che, quindi, coordinava. De Ciò non è sufficiente, secondo il Tribunale, per l'attribuzione del livello rivendicato;
ed infatti, mentre il settimo individua i dipendenti che svolgono funzioni amministrative, tecniche, contabili e sanitarie anche richiedenti contenuto particolare e/o specialistico ed una adeguata esperienza e pratica di lavoro, il livello rivendicato dalla appellata richiede, invece, adibizione a compiti organizzati o funzionali con ruolo di raccordo fra dirigenza e personale, facoltà di rappresentanza e funzioni di sovraintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse,preposizione ad impianti od unità organizzative di rilievo;
il tutto in un ambito di autonomia decisionale nei limiti delle direttive generali. I compiti della appellata, quantitativamente e qualitativamente significativi, si collocano, secondo il Tribunale, in funzioni amministrative e contabili, sicuramente a particolare contenuto specialistico, ma certamente tali da non configurare un ruolo di preposizione ad unità organizzate di rilievo,considerata la costante presenza del capo reparto che escludeva i necessari requisiti di responsabilità ed autonomia decisionale. Il Tribunale ha escluso che l'ordine di servizio interno dell'ufficio n. 3/92 e la valorizzazione oggettiva delle posizioni lavorative "convenzioni con enti e conti del servizio interno e revisione emissione del servizio cumulativo e conti partenza" conseguito all'accordo 15.6.91, in applicazione dell'art.106 ccnl, con cui furono promossi alcuni lavoratori che avevano esercitato le relative mansioni, possa tornare utile per la ricorrente,per l'appunto non promossa in base all'accordo di valorizzazione della tipologia A) in quanto connotato da indicazioni sommarie e definitorie delle posizioni lavorative individuate,indicazioni la cui sommarietà mera e definizione lessicale "tout court" non può esimere l'interprete dal verificare la concreta rispondenza ,previa analisi del E mansionario dell'interessato, ai requisiti individuati dalla declaratoria della categoria. La sign.Batacchi chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. La spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo di essi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 cc,art.13 1.300/70,art.2095 cc,1362e 1372 cc in ordine all'art. 106 ccnl 90/92; con il secondo, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'art. 2103 e 1362 cc in relazione all'art.106 ccnl. Le censure, che per la loro connessione ed interdipendenza, devono esaminarsi F congiuntamente, sono infondate. La ricorrente addebita vizi di contraddittorietà al Tribunale, che pur riconoscendo la complessità quantitativa e qualitativa del lavoro, non ritiene che esso possa ascriversi alla superiore categoria da lei rivendicata. Des Secondo la ricorrente il Tribunale, in particolare, non ha tenuto nel debito conto il -fatto che essa si occupava della gestione e non della contabilità dei conti differiti ed a reintegro, ed essa era l'unica referente dell'intera materia cui coordinamento di altre due lavoratrici che con essadoveva aggiungersi il costituivano una microunità produttiva. L'altro punto centrale della censura si indirizza sull'assenza di qualsiasi rilievo, per il Tribunale, del c.d. accordo di valorizzazione che aveva promosso lavoratori con professionalità del tutto analoga alla sua. Individuati i punti essenziali della censura si rileva come, in realtà, da parte della ricorrente, non venga specificamente denunciata la violazione di alcun canone ermeneutico, semplicemente contrapponendo, inammissibilmente nella presente sede, il proprio convincimento a quello del Tribunale. Rilievo, questo, valido anche in relazione al valore assegnato dal Tribunale al predetto accordo che non aveva valorizzato il lavoro della ricorrente :non viene, infatti, in relazione al convincimento espresso dal giudice di merito, denunciato alcun vizio logico o di motivazione. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 6 ottobre 2000 th Il Consigliere es. Louad Guyle R.G. 32/98 Il Presidente IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositats in Cancelleria oggi, 19 GEN. 2001 ABORATORE I CANCELLERIA D A , S 0 O S 1 I O N 3 L A . L 3 T T 5 O , R B A . 'A I S E N D L P L S A 3 E I T 7 D - S N I 8 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D E I A E A D G , O E G O R T E T T L N T S I E I R S G I A E E L D R L E O D