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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27450 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le note del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Iginio Fino, con cui è stato chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27450 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 08/11/2019, con cui IA CI era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 582, 612, coma secondo, cod. pen., in Bari il 01/10/2015. 2. IA CI ricorre, in data 07/06/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Iginio Fino, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 27, comma 3, 101, comma 2, Costituzione, 133 cod. pen., 546 lett. b) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa l'insussistenza dell'eccesso colposo di legittima difesa appare del tutto contraddittoria rispetto alo svolgimento dei fatti, in quanto il CI si era trovato in svantaggio ed aveva dovuto difendersi dal NO;
pur essendosi verificata una sproporzione tra la condotta del CI ed i danni causati, ciò è stato determinato dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità; inoltre, con l'appello si era, in alternativa, chiesta l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, essendosi il CI recato presso il negozio delle persone offese poco dopo l'alterco telefonico, non apparendo logica una reazione così violenta se non ritenendo che il CI fosse convinto di aver subito un grave torto, derivante dal malfunzionamento del sito web che aveva commissionato, il che aveva anche causato un ulteriore aumento dei costi da sostenere, da ciò essendo derivato lo stato d'ira del ricorrente;
né sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, nonostante i lievi danni cagionati, senza neanche considerare la personalità dell'imputato, gravato da modesti precedenti che non implicano il ricorso alla violenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IA CI è inammissibile. La vicenda si colloca nell'ambito dell'incarico conferito dall'imputato a ZO NO, il quale, nell'esercizio della sua attività commerciale, aveva curato il sito web utilizzato dall'azienda del CI;
a seguito di una conversazione telefonica avente ad oggetto il funzionamento del sito, il CI aveva minacciato il NO di recarsi da lui e spaccare tutto, cosa che aveva effettivamente fatto poco dopo, giungendo presso l'esercizio del NO dove prendeva a schiaffi il 2 if/ predetto, lo scaraventava a terra e lo minacciava con un paio di forbici rinvenute in loco;
nel frattempo giungeva sul posto anche TO GL, che veniva a sua volta colpito con calci e pugni dal CI. Il ricorrente aveva fornito una diversa versione dei fatti, affermando che nel corso della conversazione, in cui egli si era lamentato del funzionamento del sito web, il suo interlocutore lo aveva provocato, invitandolo a recarsi al negozio, cosa che egli aveva fatto;
ivi giunto, aveva sbattuto il casco sul bancone facendo cadere a terra delle carte, ed era stato aggredito contemporaneamente da entrambe le persone offese, da cui aveva dovuto difendersi, dichiarando di non ricordare l'uso delle forbici ed affermando di non essersi comunque recato in ospedale perché le persone offese erano amici della sua ex compagna. La sentenza impugnata ha, del tutto logicamente, valorizzato la presenza di lesioni refertate ad entrambe le persone offese, pari, rispettivamente, a venticinque giorni per il NO (ecchimosi al labbro e frattura ad un dito della mano) ed a sette giorni per il GL (trauma cranico ed al braccio), ritenendo non credibile la versione fornita dall'imputato, che non risulta aver riportato alcuna lesione. Quanto alla legittima difesa, la Corte di merito ha evidenziato come non fosse possibile far ricorso all'eccesso colposo, in quanto non appare configurabile, nella condotta in esame, alcuna legittima difesa, non essendosi verificata alcuna aggressione alla persona del CI, che, anzi, aveva minacciato per telefono il NO, passando, poi, alle vie di fatto presso il negozio di quest'ultimo. In relazione alla circostanza attenuate della provocazione, la sentenza impugnata ne ha evidenziato l'incompatibilità con la legittima difesa, posto che in un caso si agisce in uno stato di ira, mentre, nell'altro, per motivi di difesa;
in ogni caso, la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi provato il fatto ingiusto altrui, ossia l'inadempienza del NO nella gestione del sito web. Tale compendio argomentativo risulta assolutamente coerente dal punto di vista logico e non presenta alcuna incongruenza inferenziale, a fronte di un ricorso fondato sulla versione alternativa dell'imputato che, tuttavia, non è riuscito a fornire alcuna plausibile spiegazione in merito alle lesioni riportate dalle persone offese;
peraltro, dal punto di vista logico, proprio la versione difensiva non aiuta a comprendere come mai una sola persona, benché aggredita contemporaneamente da due individui, non avesse riportato alcuna lesione, sicché appare evidentemente più logico ritenere — come rilevato dalla sentenza impugnata - che il NO ed il GL siano stato aggrediti separatamente ed in successione dal CI. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si fonda, altrettanto logicamente, sulla offensività non ridotta della condotta, alla luce della prognosi delle lesioni refertate, avendo la Corte di merito ritenuto 3 insufficiente la circostanza che l'imputato non risulti gravato da precedenti connotati dall'uso della violenza. Anche in tal senso, quindi, il motivo di ricorso si palesa come re--iterativo delle flY doglianze formulate in appello, a cui la Corte di merito ha fornito una risposta certamente esente da vizi rilevabili nella presente sede processuale. Quanto alla determinazione della pena, va ricordato come il primo giudice abbia considerato, oltre all'entità delle lesioni, la pluralità delle condotte lesive e l'uso di una forbice da cancelleria utilizzata per la condotta minacciosa, ossia un'arma impropria che ha reso la minaccia aggravata. Anche in tal senso, quindi, le doglianze difensive finiscono per non confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito che, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le note del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Iginio Fino, con cui è stato chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27450 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 08/11/2019, con cui IA CI era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 582, 612, coma secondo, cod. pen., in Bari il 01/10/2015. 2. IA CI ricorre, in data 07/06/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Iginio Fino, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 27, comma 3, 101, comma 2, Costituzione, 133 cod. pen., 546 lett. b) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa l'insussistenza dell'eccesso colposo di legittima difesa appare del tutto contraddittoria rispetto alo svolgimento dei fatti, in quanto il CI si era trovato in svantaggio ed aveva dovuto difendersi dal NO;
pur essendosi verificata una sproporzione tra la condotta del CI ed i danni causati, ciò è stato determinato dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità; inoltre, con l'appello si era, in alternativa, chiesta l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, essendosi il CI recato presso il negozio delle persone offese poco dopo l'alterco telefonico, non apparendo logica una reazione così violenta se non ritenendo che il CI fosse convinto di aver subito un grave torto, derivante dal malfunzionamento del sito web che aveva commissionato, il che aveva anche causato un ulteriore aumento dei costi da sostenere, da ciò essendo derivato lo stato d'ira del ricorrente;
né sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, nonostante i lievi danni cagionati, senza neanche considerare la personalità dell'imputato, gravato da modesti precedenti che non implicano il ricorso alla violenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IA CI è inammissibile. La vicenda si colloca nell'ambito dell'incarico conferito dall'imputato a ZO NO, il quale, nell'esercizio della sua attività commerciale, aveva curato il sito web utilizzato dall'azienda del CI;
a seguito di una conversazione telefonica avente ad oggetto il funzionamento del sito, il CI aveva minacciato il NO di recarsi da lui e spaccare tutto, cosa che aveva effettivamente fatto poco dopo, giungendo presso l'esercizio del NO dove prendeva a schiaffi il 2 if/ predetto, lo scaraventava a terra e lo minacciava con un paio di forbici rinvenute in loco;
nel frattempo giungeva sul posto anche TO GL, che veniva a sua volta colpito con calci e pugni dal CI. Il ricorrente aveva fornito una diversa versione dei fatti, affermando che nel corso della conversazione, in cui egli si era lamentato del funzionamento del sito web, il suo interlocutore lo aveva provocato, invitandolo a recarsi al negozio, cosa che egli aveva fatto;
ivi giunto, aveva sbattuto il casco sul bancone facendo cadere a terra delle carte, ed era stato aggredito contemporaneamente da entrambe le persone offese, da cui aveva dovuto difendersi, dichiarando di non ricordare l'uso delle forbici ed affermando di non essersi comunque recato in ospedale perché le persone offese erano amici della sua ex compagna. La sentenza impugnata ha, del tutto logicamente, valorizzato la presenza di lesioni refertate ad entrambe le persone offese, pari, rispettivamente, a venticinque giorni per il NO (ecchimosi al labbro e frattura ad un dito della mano) ed a sette giorni per il GL (trauma cranico ed al braccio), ritenendo non credibile la versione fornita dall'imputato, che non risulta aver riportato alcuna lesione. Quanto alla legittima difesa, la Corte di merito ha evidenziato come non fosse possibile far ricorso all'eccesso colposo, in quanto non appare configurabile, nella condotta in esame, alcuna legittima difesa, non essendosi verificata alcuna aggressione alla persona del CI, che, anzi, aveva minacciato per telefono il NO, passando, poi, alle vie di fatto presso il negozio di quest'ultimo. In relazione alla circostanza attenuate della provocazione, la sentenza impugnata ne ha evidenziato l'incompatibilità con la legittima difesa, posto che in un caso si agisce in uno stato di ira, mentre, nell'altro, per motivi di difesa;
in ogni caso, la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi provato il fatto ingiusto altrui, ossia l'inadempienza del NO nella gestione del sito web. Tale compendio argomentativo risulta assolutamente coerente dal punto di vista logico e non presenta alcuna incongruenza inferenziale, a fronte di un ricorso fondato sulla versione alternativa dell'imputato che, tuttavia, non è riuscito a fornire alcuna plausibile spiegazione in merito alle lesioni riportate dalle persone offese;
peraltro, dal punto di vista logico, proprio la versione difensiva non aiuta a comprendere come mai una sola persona, benché aggredita contemporaneamente da due individui, non avesse riportato alcuna lesione, sicché appare evidentemente più logico ritenere — come rilevato dalla sentenza impugnata - che il NO ed il GL siano stato aggrediti separatamente ed in successione dal CI. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si fonda, altrettanto logicamente, sulla offensività non ridotta della condotta, alla luce della prognosi delle lesioni refertate, avendo la Corte di merito ritenuto 3 insufficiente la circostanza che l'imputato non risulti gravato da precedenti connotati dall'uso della violenza. Anche in tal senso, quindi, il motivo di ricorso si palesa come re--iterativo delle flY doglianze formulate in appello, a cui la Corte di merito ha fornito una risposta certamente esente da vizi rilevabili nella presente sede processuale. Quanto alla determinazione della pena, va ricordato come il primo giudice abbia considerato, oltre all'entità delle lesioni, la pluralità delle condotte lesive e l'uso di una forbice da cancelleria utilizzata per la condotta minacciosa, ossia un'arma impropria che ha reso la minaccia aggravata. Anche in tal senso, quindi, le doglianze difensive finiscono per non confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito che, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente