Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
L'art. 671, comma secondo bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 251 del 2005, prevede che quando la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritenersi applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della stessa legge, l'aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di merito per il reato meno grave, l'aumento in continuazione dovrà essere determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici di merito.
Commentario • 1
- 1. Recidiva, reato continuato e rideterminazione della penaRedazione · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2020
Di seguito una breve disamina in tema di recidiva e reato continuato, con particolare riferimento alla rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. Il presente contributo in tema di recidiva e reato continuato è tratto da “Esecuzione del reato continuato” scritto da Paolo Emilio De Simone ed Elisabetta Donato. Recidiva e reato continuato davanti al giudice dell'esecuzione: il rapporto tra gli istituti. Altro limite per il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva da applicare in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati è quello dettato dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. (richiamato espressamente dal comma 2-bis …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/01/2006
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 39
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 23178/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) BIANCHI EMILIO, N. IL 12/08/1954;
avverso ORDINANZA del 12/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 29/3/2006, ha applicato la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, relativamente ai plurimi delitti di bancarotta già avvinti dal vincolo della continuazione, per i quali era stato giudicato con sentenza di condanna irrevocabile 25/1/2006 (ritenuta l'aggravante della recidiva reiterata, ex art. 99 c.p., comma 4 equivalente alle attenuanti generiche), e il delitto di insolvenza fraudolenta di cui alla condanna irrevocabile 11/4/1994, rideterminando la pena complessiva in anni 3 e mesi 9 di reclusione (con un aumento di pena di mesi 3 per quest'ultimo reato a fronte della pena di mesi 7 inflitta in sede di cognizione);
- che, fermo restando il motivato apprezzamento positivo circa la configurabilità della continuazione, il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione censurando l'entità del trattamento sanzionatorio, fissato a suo avviso in violazione delle disposizioni dell'art. 671 c.p.p., comma 2 bis e art. 81 c.p., comma 4, novellate dalla L. n.251 del 2005, art. 5, in vigore dall'8/12/2005;
- che le menzionate disposizioni normative, oggetto della modifica legislativa di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 5, per le quali, in caso di recidiva reiterata "applicata" ex art. 99 c.p., comma 4, l'aumento della quantità di pena per il reato meno grave non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, fermi peraltro i limiti massimi di pena derivanti dal concorso materiale dei reati, sono effettivamente applicabili nel caso di specie, poiché la sentenza di condanna per le plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta (con la quale le attenuanti generiche, nel giudizio di bilanciamento, sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata: quest'ultima perciò "applicata" secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità) è divenuta definitiva il 25/1/2006;
- che, nel caso in esame, poiché l'aumento di un terzo della pena base stabilita per il reato più grave (1 anno) avrebbe superato la pena autonomamente fissata dal giudice della cognizione per il reato meno grave (mesi 7), la pena complessiva per il reato continuato non poteva essere comunque inferiore al cumulo materiale delle pene fissate con le rispettive sentenze di condanna per le plurime bancarotte, da un lato, e l'insolvenza fraudolenta, dall'altro, sì che risulta illegale il criterio con il quale il giudice dell'esecuzione ha determinato l'aumento di pena per il reato meno grave in soli mesi 3 di reclusione;
- che risulta perciò fondato il ricorso del P.M., mentre vanno disattese le pur diffuse, ma incoerenti con il dettato normativo, osservazioni critiche svolte dal difensore dell'interessato nella memoria ritualmente depositata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per il reato giudicato con sentenza 4/2/1994 - 11/4/1994 del Pretore di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, che determina in mesi sette.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007