Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 3656
CASS
Sentenza 10 gennaio 2007

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L'art. 671, comma secondo bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 251 del 2005, prevede che quando la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritenersi applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della stessa legge, l'aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di merito per il reato meno grave, l'aumento in continuazione dovrà essere determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici di merito.

Commentario1

  • 1Recidiva, reato continuato e rideterminazione della pena
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2020

    Di seguito una breve disamina in tema di recidiva e reato continuato, con particolare riferimento alla rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. Il presente contributo in tema di recidiva e reato continuato è tratto da “Esecuzione del reato continuato” scritto da Paolo Emilio De Simone ed Elisabetta Donato. Recidiva e reato continuato davanti al giudice dell'esecuzione: il rapporto tra gli istituti. Altro limite per il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva da applicare in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati è quello dettato dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. (richiamato espressamente dal comma 2-bis …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 3656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3656
Data del deposito : 10 gennaio 2007

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