Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
LICA ITARIANA0 364 3 / 03 Ogg.: Lavoi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 17131/ SEZIONE LAVORO Cron N. 83 composta dai seguenti Magistrați: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Guglielmo Sciarelli 2. " Alessandro De Renzis Rel. Consigliere- 3. Maura La Terza -Consigliere- Ud. 6.12.200: 4. Saverio Toffoli -Consigliere- Giovanni Amoroso -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA DI EN MI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga 7, presso lo studio dell'Avv. Clementino Palmiero, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni de Notariis del foro di Campobasso come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, elettivamene domiciliata in 144 Roma. Via IV Novembre ☐ presso lo studio degli Avv.li Adria- 5253 na Pignataro e Franco Quaranta, che lo rappresentano e difendo- no per procura speciale a rogito notaio Tuccari del 2.10.2000 rep. n. 55196 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 4/00 del Tribunale del Lavoro di Campobasso del 20.1.2000/16.5.2000 nella causa iscritta al n 85 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udite Avv. Saverio Muccio per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen Dott. IN Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, HE Di IN propo- neva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, emessa il 13.12.1993 dall'INAIL per il pagamento di premi assicurativi nun versati dal 1981 al 1992 in relazione ad attività di trasporto mer- ci per conto terzi come artigiano Deduceva al riguardo di avere svolto unicamente attività di lavo- ro come coltivatore diretto e di avere, solo occasionalmente, ef- fettuato viaggi di trasporto di prodotti agricoli da lui stesso col- livati. L'INAIL costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiede- va il rigetto dell'opposizione. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 14.1.1998 rigettava il 3 ricorso. Proposto appello da parte del Di IN, il Tribunale di Cam- pobasso con sentenza n. 4 del 2000, confermava la decisionc di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado. 11 giudice di appello osservava che dalla documentazione dall INAIL si evinceva che il Di IN era stato iscritto all'albo delle imprese artigiane per attività di trasporto per conto terzi;
aggiungeva che tale iscrizione costituiva indice presuntivo dello status professionale di artigiano e che non vi era prova dell'iscrizione del Di IN presso lo SCAU quale coltivatore diretto. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il Di Vin- cenzo con due motivi. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 9 della legge 9.1.1963; art. 1 della legge n. 860 del 1956; legge n. 44 del 1985; artt.
3-7 della logge n. 778 del 1986; art.4 del T.U. n. 1124 del 1965), nonché motivazione insuffi - ciente, illogica e contraddittoria. Il ricorrente contesta la decisione di appello per avere erronea- monte valutato gli elementi emersi dall'istruzione probatoria, e in specie per avere trasformato un indizio- costituito dall'iscrizione presso la Camera di Commercio di Campobasso in prova con- creta dell'espletamento di attività professionale artigiana, senza 4 indicare altri elementi a sostegno di tale indizio e senza tener conto dell'esistenza di elementi concreti, che escludevano inde- fettibilmente l'attività professionale di trasportatore, costituiti dal possesso dello status professionale di coltivatore diretto. La censura non é fondata. Il Tribunale, confermando le conclusioni cui era giunto il primo, con valutazione delle risultanze istruttorie congruamente moti- vata, e quindi non sindacabile in sede di legittimità, ha eviden- ziato che dalla documentazione prodotta in primo grado, in par- ticolare dall'INAIL, era risultato che presso la Camera di Com- mercio di Campobasso era stata iscritta nell'Albo delle imprese artigiane la ditta individuale Di IN HE esercente atti- vità di trasporto per conto terzi con inizio dal 16.10.1957. Correttamente il Tribunale ha osservato che tale iscrizione, pu: non avendo efficacia costitutiva dello status professionale di ar- tigiano, poteva tuttavia essere considerata indice presuntivo di tale status, se non contraddetto da prove di segno contrario o sostenuto da altri elementi probatori (sulla portata e rilevanza dell'iscrizione dell'impresa artigiana si richiamano tra gli altri precedenti di questa Corto: sentenza n. 2090 del 26 febbraio 1998; sentenza n. 3773 del 2 maggio 1997; sentenza n. 6264 del 29 novembre 1984). Uno specifico elemento di riscontro è stato ravvisato dal giudice di appello nel possesso da parte del Di IN di un autocarro. Per contro non era emersa alcuna prova dell'iscrizione del Di IN presso lo SCAU quale coltivatore diretto, e ciò al fine di superare la presunzione anzidetta. Coerenti e logiche sono quindi le conclusioni dei giudici di me- rito, nel senso che il Di IN, quanto meno dal 1957, avova svolto con abitualità e sistematicità l'attività di autotrasportatore per conto terzi. Con il secondo motivo il Di IN, nel denunciare omesso esame di un punto decisivo e omessa pronuncia, sostiene che avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di prescrizione, ri- chiamata in appello. Il motivo è infondato. L'eccezione in questione, contrariamente all'assunto del ricor- rente, non venne riproposta espressamente nell'atto di appello, sicché ai sensi dell'art. 346 C.P.C. la stessa deve intendersi ri- nunciata. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo..
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1600 , oltre € 2000/00 per onorario. - Così deciso in Roma addi 6 dicembre 2002 11 Presidente Anglich I w Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reug's Depts DA IMPOSTA DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA SENSI DELL'ART. 10 1 11-2-73 N. 533 Felleria 2003 JELDERE + }