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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21542 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento a carico di: NE EN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Massimiliano Ceddia, il quale ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata, non ravvisandosi, allo stato, alcuna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21542 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 22 dicembre 2025 con la quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari, in atto nei confronti di EN NE, imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640-bis, 61 n. 7, cod. pen., con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. 2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: è stato violato il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare;
a fronte di una condanna in primo grado alla pena di anni tre di reclusione, la gravità della condotta dell'imputato, caratterizzata da una struttura organizzativa complessa e da ingente danno all'erario, rende l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una misura manifestamente insufficiente;
il Collegio abruzzese non si è conformato ai principi esegetici affermati da questa Corte con i quali si chiarisce che in presenza di reati economici professionalmente organizzati il semplice "buon comportamento" in regime di arresti domiciliari non è indice di attenuazione delle esigenze cautelari;
l'obbligo di firma non impedisce all'imputato di proseguire nell'attività illecita;
non è stato precisato e analizzato quale sia il fatto nuovo rilevante ex art. 299 cod. proc. pen.; l'imputato ha ammesso di far parte, come consulente e dottore commercialista, di ben sette società tenute dal AV per frodare l'erario; tali società sono tuttora aperte e non cessate. Deduce, poi, che: è errato e infondato il riferimento alla cessazione del visto di conformità; il NE è a oggi dottore commercialista abilitato e in tale qualità ha agevolato terzi nel conseguimento di crediti di imposta inesistenti;
la falsa perizia estimativa era necessaria per la stipula dell'atto di vendita della società che aveva locupletato il credito;
la cancellazione dall'albo dei verificatori non costituisce fatto nuovo;
l'ordinanza non si confronta con i principi esegetici relativi al decorsi del tempo;
l'interrogatorio preventivo è stato erroneamente adombrato come segno di comportamento adeguato dell'imputato; finché non è sospeso dall'Albo l'imputato mantiene lo "scudo della professione" e l'accesso ai portali ministeriali. 2 3. Con memoria il difensore dell'imputato ha rappresentato l'inesistenza di pericolo di inquinamento di prove e di pericolo di reiterazione del reato. In particolare, quanto al primo profilo, è stato dedotto che: correttamente il GUP ha ritenuto l'assenza di pericolo di inquinamento delle prove;
il NE sin dall'inizio dell'indagine ha ampiamente collaborato con gli inquirenti;
la richiesta di erogazione di crediti d'imposta è stata oggetto di spontanea richiesta di annullamento in data 30 maggio 2025; il NE non è risultato il commercialista della Edil 2021, ma ha solo redatto la perizia di valutazione;
la mancata indicazione di crediti fittizi in sede di perizia non deve destare sospetto in quanto il NE non aveva accesso al cassetto fiscale della società; è stata eseguita corposa perquisizione nei confronti del NE, con sequestro di file e documenti. Quanto al secondo profilo la difesa ha evidenziato che: il NE non potrebbe reiterare reati poiché per le richieste di crediti fiscali il professionista deve essere munito del potere di "visto di conformità"; tale potere è obbligatorio per il disbrigo di pratiche relative al Superbonus 110%; il NE già dal 9 marzo 2024 non è più in possesso del citato visto di conformità, in quanto revocato dall'Agenzia delle entrate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, in primo luogo, rilevare che nei confronti di EN NE è stata applicata, a decorrere dal 25 luglio 2025, la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di truffa aggravata continuata per avere compiuto, in concorso con altri, artifizi e raggiri diretti a ottenere l'erogazione di crediti fiscali relativi a lavori di ristrutturazione. Con sentenza del 17 dicembre 2025, il cui dispositivo è stato allegato al ricorso, il NE è stato condannato per il suindicato reato alla pena di anni tre di reclusione. In data 22 dicembre 2025 la misura cautelare degli arresti donniciliari è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale, adito in sede di appello dall'odierno ricorrente, ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quello dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria rilevando che: la misura cautelare è stata eseguita il 25 luglio 2025 e durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare l'imputato non ha posto in essere violazioni;
l'imputato ha reso dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio preventivo;
è decorso del tempo dai fatti oggetto di causa;
l'imputato non 3 possiede più il potere di visto di conformità; l'imputato in data 17 dicembre 2025 è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione;
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria risulta misura congrua e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari attualmente sussistenti. Come correttamente sostenuto dal ricorrente e dal Procuratore generale di questa Corte, gli elementi valorizzati dal Tribunale per la conferma dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare non sono, evidentemente, idonei per ritenere mutato il quadro cautelare che aveva imposto l'applicazione degli arresti domiciliari. Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte «[a]i fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare» (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, [...], Rv. 271119 — 01; in tal senso anche Sez. 5, 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133 — 01 e Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, [...], Rv, 2656512 - 01). Pertanto, il tempo decorso, peraltro assai breve, non può, di per sé, ritenersi rilevante né lo stesso è accompagnato da altri elementi di novità. Invero, il comportamento tenuto dall'imputato nell'interrogatorio preventivo è stato già valutato all'atto dell'applicazione della misura cautelare. Analogamente, la revoca del visto di conformità è un fatto anteriore all'applicazione della misura cautelare, che risulta essere stato già valutato come elemento non rilevante per la modifica del regime cautelare dallo stesso Tribunale del riesame nell'ordinanza del 30 ottobre 2025 (allegata al ricorso), con la quale è stata confermata l'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare presentata 1'8 ottobre 2025. In ogni caso, l'attuale mancanza del visto di conformità non può costituire fatto idoneo per ritenere attenuante le esigenze cautelari posto che il NE tuttora svolge la professione di commercialista nell'ambito della quale è possibile reiterare reati analoghi a quello per cui si procede indipendentemente dall'utilizzo del visto di conformità. Neppure la sentenza di condanna costituisce un fatto nuovo posto che la stessa non ha comportato una modifica della contestazione elevata nei confronti dell'imputato. Non rilevano, infine, le argomentazioni espresse dalla della difesa con la memoria versata in atti, riguardando le stesse circostanze che non sono state poste dal Tribunale a sostegno della conferma dell'ordinanza e, comunque, non conferenti, quali quelle relative all'inquinamento delle prove, o riguardanti fatti (in particolare, la revoca spontanea della pratica in data 30 maggio 2025) anteriori all'applicazione della misura cautelare. 4 Il Presidente Al 3. Per le considerazioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 15/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Massimiliano Ceddia, il quale ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata, non ravvisandosi, allo stato, alcuna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21542 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 22 dicembre 2025 con la quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari, in atto nei confronti di EN NE, imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640-bis, 61 n. 7, cod. pen., con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. 2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: è stato violato il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare;
a fronte di una condanna in primo grado alla pena di anni tre di reclusione, la gravità della condotta dell'imputato, caratterizzata da una struttura organizzativa complessa e da ingente danno all'erario, rende l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una misura manifestamente insufficiente;
il Collegio abruzzese non si è conformato ai principi esegetici affermati da questa Corte con i quali si chiarisce che in presenza di reati economici professionalmente organizzati il semplice "buon comportamento" in regime di arresti domiciliari non è indice di attenuazione delle esigenze cautelari;
l'obbligo di firma non impedisce all'imputato di proseguire nell'attività illecita;
non è stato precisato e analizzato quale sia il fatto nuovo rilevante ex art. 299 cod. proc. pen.; l'imputato ha ammesso di far parte, come consulente e dottore commercialista, di ben sette società tenute dal AV per frodare l'erario; tali società sono tuttora aperte e non cessate. Deduce, poi, che: è errato e infondato il riferimento alla cessazione del visto di conformità; il NE è a oggi dottore commercialista abilitato e in tale qualità ha agevolato terzi nel conseguimento di crediti di imposta inesistenti;
la falsa perizia estimativa era necessaria per la stipula dell'atto di vendita della società che aveva locupletato il credito;
la cancellazione dall'albo dei verificatori non costituisce fatto nuovo;
l'ordinanza non si confronta con i principi esegetici relativi al decorsi del tempo;
l'interrogatorio preventivo è stato erroneamente adombrato come segno di comportamento adeguato dell'imputato; finché non è sospeso dall'Albo l'imputato mantiene lo "scudo della professione" e l'accesso ai portali ministeriali. 2 3. Con memoria il difensore dell'imputato ha rappresentato l'inesistenza di pericolo di inquinamento di prove e di pericolo di reiterazione del reato. In particolare, quanto al primo profilo, è stato dedotto che: correttamente il GUP ha ritenuto l'assenza di pericolo di inquinamento delle prove;
il NE sin dall'inizio dell'indagine ha ampiamente collaborato con gli inquirenti;
la richiesta di erogazione di crediti d'imposta è stata oggetto di spontanea richiesta di annullamento in data 30 maggio 2025; il NE non è risultato il commercialista della Edil 2021, ma ha solo redatto la perizia di valutazione;
la mancata indicazione di crediti fittizi in sede di perizia non deve destare sospetto in quanto il NE non aveva accesso al cassetto fiscale della società; è stata eseguita corposa perquisizione nei confronti del NE, con sequestro di file e documenti. Quanto al secondo profilo la difesa ha evidenziato che: il NE non potrebbe reiterare reati poiché per le richieste di crediti fiscali il professionista deve essere munito del potere di "visto di conformità"; tale potere è obbligatorio per il disbrigo di pratiche relative al Superbonus 110%; il NE già dal 9 marzo 2024 non è più in possesso del citato visto di conformità, in quanto revocato dall'Agenzia delle entrate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, in primo luogo, rilevare che nei confronti di EN NE è stata applicata, a decorrere dal 25 luglio 2025, la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di truffa aggravata continuata per avere compiuto, in concorso con altri, artifizi e raggiri diretti a ottenere l'erogazione di crediti fiscali relativi a lavori di ristrutturazione. Con sentenza del 17 dicembre 2025, il cui dispositivo è stato allegato al ricorso, il NE è stato condannato per il suindicato reato alla pena di anni tre di reclusione. In data 22 dicembre 2025 la misura cautelare degli arresti donniciliari è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale, adito in sede di appello dall'odierno ricorrente, ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quello dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria rilevando che: la misura cautelare è stata eseguita il 25 luglio 2025 e durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare l'imputato non ha posto in essere violazioni;
l'imputato ha reso dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio preventivo;
è decorso del tempo dai fatti oggetto di causa;
l'imputato non 3 possiede più il potere di visto di conformità; l'imputato in data 17 dicembre 2025 è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione;
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria risulta misura congrua e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari attualmente sussistenti. Come correttamente sostenuto dal ricorrente e dal Procuratore generale di questa Corte, gli elementi valorizzati dal Tribunale per la conferma dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare non sono, evidentemente, idonei per ritenere mutato il quadro cautelare che aveva imposto l'applicazione degli arresti domiciliari. Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte «[a]i fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare» (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, [...], Rv. 271119 — 01; in tal senso anche Sez. 5, 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133 — 01 e Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, [...], Rv, 2656512 - 01). Pertanto, il tempo decorso, peraltro assai breve, non può, di per sé, ritenersi rilevante né lo stesso è accompagnato da altri elementi di novità. Invero, il comportamento tenuto dall'imputato nell'interrogatorio preventivo è stato già valutato all'atto dell'applicazione della misura cautelare. Analogamente, la revoca del visto di conformità è un fatto anteriore all'applicazione della misura cautelare, che risulta essere stato già valutato come elemento non rilevante per la modifica del regime cautelare dallo stesso Tribunale del riesame nell'ordinanza del 30 ottobre 2025 (allegata al ricorso), con la quale è stata confermata l'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare presentata 1'8 ottobre 2025. In ogni caso, l'attuale mancanza del visto di conformità non può costituire fatto idoneo per ritenere attenuante le esigenze cautelari posto che il NE tuttora svolge la professione di commercialista nell'ambito della quale è possibile reiterare reati analoghi a quello per cui si procede indipendentemente dall'utilizzo del visto di conformità. Neppure la sentenza di condanna costituisce un fatto nuovo posto che la stessa non ha comportato una modifica della contestazione elevata nei confronti dell'imputato. Non rilevano, infine, le argomentazioni espresse dalla della difesa con la memoria versata in atti, riguardando le stesse circostanze che non sono state poste dal Tribunale a sostegno della conferma dell'ordinanza e, comunque, non conferenti, quali quelle relative all'inquinamento delle prove, o riguardanti fatti (in particolare, la revoca spontanea della pratica in data 30 maggio 2025) anteriori all'applicazione della misura cautelare. 4 Il Presidente Al 3. Per le considerazioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 15/04/2026.