Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4729
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

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La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di "giustificatezza" del suo licenziamento - sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, la interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta - nell'ambito di una valutazione che, ovviamente, escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro - attraverso la ricostruzione della volontà delle parti, le quali, in relazione al carattere fiduciario dell'incarico assegnato al dirigente, nonché all'ampiezza dei poteri conferitigli, ben possono attribuire rilievo decisivo, ai fini del mantenimento del rapporto, e nei limiti delle competenze affidategli, al raggiungimento di determinati risultati minimi di produttività ovvero all'esito positivo di determinate operazioni finanziarie in vista delle quali il dirigente sia stato assunto, o all'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'impresa, o del ramo di essa, affidato al dirigente.( Nella specie, il ricorrente, licenziato, come emerge dalla lettera con cui gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto, per il fatto che " non essendosi realizzate le prospettive di espansione auspicate, le ridotte dimensioni aziendali non giustificano sufficientemente il mantenimento di tale incarico", aveva invocato l'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, prevedente, a carico dell'azienda, il pagamento di una penale risarcitoria ove il provvedimento sia sprovvisto del requisito della giustificatezza; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza di detto requisito, risultando il licenziamento giustificato dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefigurati al momento del conferimento dell'incarico in questione.)

L'art. 361 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilità del ricorso immediato avverso la predetta sentenza.

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4729
Data del deposito : 3 aprile 2002

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