Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 2
La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di "giustificatezza" del suo licenziamento - sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, la interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta - nell'ambito di una valutazione che, ovviamente, escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro - attraverso la ricostruzione della volontà delle parti, le quali, in relazione al carattere fiduciario dell'incarico assegnato al dirigente, nonché all'ampiezza dei poteri conferitigli, ben possono attribuire rilievo decisivo, ai fini del mantenimento del rapporto, e nei limiti delle competenze affidategli, al raggiungimento di determinati risultati minimi di produttività ovvero all'esito positivo di determinate operazioni finanziarie in vista delle quali il dirigente sia stato assunto, o all'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'impresa, o del ramo di essa, affidato al dirigente.( Nella specie, il ricorrente, licenziato, come emerge dalla lettera con cui gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto, per il fatto che " non essendosi realizzate le prospettive di espansione auspicate, le ridotte dimensioni aziendali non giustificano sufficientemente il mantenimento di tale incarico", aveva invocato l'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, prevedente, a carico dell'azienda, il pagamento di una penale risarcitoria ove il provvedimento sia sprovvisto del requisito della giustificatezza; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza di detto requisito, risultando il licenziamento giustificato dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefigurati al momento del conferimento dell'incarico in questione.)
L'art. 361 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilità del ricorso immediato avverso la predetta sentenza.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AD GI VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDENZIA BRUNELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RY LA SRL, ZZ RI SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 07978/00 proposto da:
RY LA SRL, ZZ RI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P. PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CURINI, LUIGI DALLA ROSA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
AD GI VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNELLO GAUDENZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 298/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 01/03/99 R.G.N. 3763/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CURINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.11.1996 al Pretore di Treviso, GI NN ON esponeva: di essere stato assunto, quale dirigente amministrativo, dalla s.r.l. HE Enrico, con lettera del 28.9.1995, mentre con successivo contratto del 9.10.1995 veniva indicato come datore di lavoro la s.r.l. RY LA;
di aver proseguito il rapporto di lavoro nei confronti di entrambe le società sino al 10.7.1996, data in cui gli era stato intimato il licenziamento senza preavviso. Ciò premesso, conveniva in giudizio entrambe le società, impugnando il licenziamento in quanto formalizzato per iscritto solo da uno dei datori di lavoro, e invocando la reintegrazione nel posto di lavoro. In subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento con condanna delle società convenute al pagamento dell'indennità supplementare massima prevista dal contratto collettivo, nonché il pagamento delle spese per la mancata disponibilità dell'autovettura aziendale per il periodo antecedente il 20.12.1995, delle differenze retributive conseguenti all'erroneo calcolo dell'indennità di preavviso, della tredicesima mensilità, e - nell'ipotesi di legittimità del licenziamento - del t.f.r., oltre al risarcimento del danno per l'erronea applicazione di aliquota IRPEF sulle competenze di fine rapporto.
Costituitosi il contraddittorio con la costituzione delle due società convenute, il Pretore adito respingeva le domande con sentenza del 16.4.1998. Proposto appello da parte del ON, il Tribunale di Treviso, con sentenza non definitiva del 1^.3.1999, in parziale riforma della decisione pretorile, accoglieva la domanda limitatamente all'incidenza sul t.f.r., sulla tredicesima e sull'indennità di preavviso del beneficio dell'attribuzione dell'autovettura aziendale, nonché all'esattezza del calcolo della tredicesima e del t.fr., rinviando al prosieguo per la quantificazione delle relative spettanze.
Il Giudice del gravame osservava: a) che il rapporto di lavoro tra le parti doveva ritenersi instaurato solo col contratto del 9.10.1995, mentre in precedenza vi erano state tra le parti soltanto intese preparatone, e prestazioni di lavoro del tutto occasionali da parte del ricorrente;
b) che nessun rapporto di lavoro si era costituito nei confronti della soc. HE;
c) che il licenziamento risultava giustificato per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefigurati al momento dell'incarico; d) che erano fondate le pretese inerenti l'incidenza sul t.f.r., sulla tredicesima e sull'indennità di preavviso, dell'attribuzione dell'autovettura aziendale, nonché l'esattezza del calcolo della tredicesima e del t.f.r.; e) che inammissibile, in quanto nuovo, era il motivo di appello relativo all'erroneo computo della durata del rapporto nel calcolo del t.f.r. e della tredicesima.
Avverso detta sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui hanno replicato entrambe le società intimate, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, al quale ha poi reagito il ON con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta, preliminarmente la riunione dei due ricorsi, ex art. 335 c.p.c., aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
Con l'unico motivo - deducendo la violazione di legge in materia di giustificatezza del licenziamento del dirigente, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che Tribunale di Treviso, contrariamente agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, ha immotivatamente negato il suo diritto, quale dirigente, all'indennità supplementare.
Replicano le società resistenti eccependo: a) la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine annuale prescritto dall'art. 327, c.1 c.p.c.; b) l'improcedibilità del ricorso in quanto proposto contro sentenza non definitiva;
c) l'inammissibilità del ricorso nei confronti della soc. HE nei cui confronti non è stata formulata alcuna censura;
d) l'inammissibilità del ricorso perché privo dell'indicazione della norma collettiva sulla quale si fonda la pretesa all'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato;
e) nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, le società intimate lamentano che la sentenza definitiva 28.6.1999, n. 789 del Tribunale di Treviso abbia condannato - come da rinvio operato con la sentenza parziale oggetto dell'attuale impugnazione - la società RY LA al pagamento di metà delle spese di lite ed alle spese di consulenza tecnica per intero, nonostante le risultanze processuali, e in particolare, il vistoso ridimensionamento della domanda di controparte.
Esaminando dapprima le questioni di rito e pregiudiziali sollevate dalla società intimata, questo Collegio rileva quanto segue:
a) non può negarsi la tempestività del ricorso per cassazione, notificato ad entrambe le società intimate in data 29.2.2000, riferendosi esso alla sentenza (non definitiva) del Tribunale di Vicenza, depositata in data 1.3.1999 (cfr. attestazione di conferma della Cancelleria di quel Tribunale in atti);
b) l'art. 361 c.p.c. non vieta affatto (a differenza della disciplina vigente anteriormente alla novella del 1990) il ricorso immediato avverso la sentenza non definitiva. ma ne consente, piuttosto il ricorso differito, all'esito della sentenza definitiva, previa formulazione di espressa riserva (entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa). Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto alcuna riserva di ricorso differito alla sentenza definitiva, sicché il ricorso esperito nei confronti della sentenza impugnata è senz'altro ammissibile;
c) inammissibile è il ricorso proposto dal ON nei confronti della soc. HE in quanto in esso non è rinvenibile alcuna espressa doglianza rivolta alla sentenza impugnata nella parte in cui aveva assolto quest'ultima società da ogni pretesa del ricorrente;
d) anche in difetto di un esplicito richiamo alla norma contrattuale, il ricorso è chiaramente riferibile all'art. 19 del ccnl per i dirigenti di aziende industriali, atteso che il ON mira all'indennità supplementare (massima) di 22 mensilità di preavviso prevista proprio da quella norma per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato.
Venendo all'unico motivo circoscritto alla debenza della citata indennità supplementare, sul presupposto del difetto di giustificazione del licenziamento impugnato, questo Collegio non ritiene di poter accogliere il ricorso.
Deve premettersi che il Tribunale di Vicenza è pervenuto ad un giudizio negativo all'esito di un accurato esame delle risultanze processuali, e facendo corretta applicazione dei principi espressi in materia dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare - ha rilevato il Tribunale - la lettera di licenziamento del 10.7.1994 riferiva espressamente la risoluzione del rapporto alla "soppressione dell'incarico" affidato dalla s.r.l. RY LA al ON, ivi precisandosi che "non essendosi realizzate le prospettive di espansione auspicate, le ridotte dimensioni aziendali non giustificano sufficientemente il mantenimento di tale incarico".
Prosegue la sentenza, osservando che nel periodo in cui il ON prestò la sua collaborazione la società ebbe un incremento del fatturato di oltre il 34%, molto inferiore all'obiettivo prefigurato, con un aumento dei costi superiore al 50%, nel primo semestre 1996. I dati contabili documentavano nello stesso periodo "una sostanziale inerzia dell'andamento economico patrimoniale della RY LA, laddove la lettura delle voci di bilancio non denota(va) alcun segnale, neppure di tendenza, di ampliamento, in termini quantitativi e qualitativi dei risultati della gestione aziendale". Considerate le ridotte dimensioni aziendali (che vide per la prima volta, con l'assunzione del ON, la presenza di una figura dirigenziale, nonché le motivazioni effettive dell'accordo tra le parti - finalizzato ad utilizzare le spiccate professionalità del ricorrente in una prospettiva di sviluppo organizzativo e commerciale dell'azienda, il Tribunale ha negato che il licenziamento in questione possa ritenersi pretestuoso, ne' ispirato a intenti discriminatori o comunque contrario a criteri di correttezza o buona fede, escludendo, pertanto, ogni fondamento della pretesa avanzata dal ON.
Col ricorso viene introdotto il tema del "licenziamento ingiustificato" del dirigente, il quale, come noto, pur essendo sottratto ad entrambi i regimi della tutela obbligatoria (ex l. 15.7.1966, n. 604) e reale (ex art 18 l. 20.5.1970, n. 300) trova la sua regolamentazione nella contrattazione collettiva di categoria. Nella fattispecie viene invocato l'art. 19 del ccnl per i dirigenti di imprese industriali che prevede, a carico dell'azienda, il pagamento di una penale risarcitoria (la c.d. indennità supplementare di preavviso, che va da un minimo pari a due mensilità oltre al preavviso, al massimo, pari a 22 mensilità di retribuzione, in relazione all'anzianità aziendale e all'età del dirigente) ove il provvedimento sia sprovvisto del requisito della "giustificatezza".
Di tale requisito, la disposizione contrattuale appena citata, non fornisce alcuna specificazione ne' attraverso una definizione particolare ne' attraverso una casistica ancorché esemplificativa, e tuttavia - va subito detto per incidens - questa Corte ha già avuto occasione di ribadire la legittimità del ricorso da parte della contrattazione collettiva a clausole o concetti generali, superando l'obiezione di indeterminatezza o di indeterminabilità, e, quindi di nullità ex art. 1349 c.c. di tali clausole, sollevata da una parte anche della dottrina (Cass., 24.6.1998, n. 6268; Cass., 9.12.1986, n. 7295). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità tende ad accentuare l'autonomia concettuale del requisito della "giustificatezza" rispetto a quello di "giustificato motivo" (Cass., 12.2.2000, n. 5531), nel senso che l'area del primo, di origine prettamente contrattuale, è più ampia di quella della seconda, tipizzata dall'art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604. Cass. 6.4.1998, n. 3527; Cass., 19.6.1999, n. 6169; Cass., 1.7.1999, n. 6729 e Cass, 8.6.2000, n. 7821 hanno ribadito l'avviso della non equiparabilità delle due nozioni, dal momento che, dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e l'esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, al fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, può rilevare qualsiasi motivo purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento. Attraverso una ulteriore puntualizzazione della nozione, si è affermato che la "giustificatezza contrattuale" costituisce criterio di valutazione più ampio, dal quale sono esclusi solo l'ipotesi di un licenziamento arbitrario o discriminatorio, nonché ogni comportamento del dirigente che sia oggettivamente inidoneo ad incidere irreversibilmente sul rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro: la giustificatezza è dunque metro di valutazione più ampio di quello legale, proprio perché si misura sul piano fiduciario (Cass., 6.10.1998, n. 9896). Tuttavia, quale che sia l'ampiezza da attribuire a tale nozione, non è possibile ritenere sufficiente qualsiasi motivazione apparentemente non pretestuosa, poiché un criterio così stretto finirebbe, in pratica, per legittimare la piena libertà di recesso del datore di lavoro (Cass., 24.6.1998, n. 6268). Si è, pertanto, sostenuto che l'accertamento dell'ipotesi di licenziamento ingiustificato del dirigente, non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo, dovendo tenersi conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso ad nutum del datore di lavoro, in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto (Cass., 21.3.1998, n. 3000;
Cass., 4.1.2000, n. 22). In ogni caso si tratta di valutazioni che comunque toccano la ricostruzione della volontà delle parti e l'interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso.
Approfondendo ulteriormente le riflessioni della dottrina e le indicazioni fornite dalla giurisprudenza anche di merito, fin qui sviluppatasi, può affermarsi che, trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, l'ampiezza della nozione di giustificatezza del licenziamento dipende unicamente dalla volontà delle parti contrattuali le quali, proprio in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico assegnato al dirigente, nonché dell'ampiezza dei poteri conferitigli, ben potrebbero attribuire rilievo decisivo, ai fini del mantenimento del rapporto, al raggiungimento di determinati risultati minimi di produttività ovvero all'esito positivo di determinate operazioni finanziarie proprio in vista delle quali il dirigente sia stato assunto, o ancora, all'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'impresa o del ramo di impresa affidato al dirigente.
Che, del resto, tali risultati possano incidere sul corso del rapporto sembra in via di principio, senz'altro sostenibile, specie per la particolare posizione assunta dal dirigente, rispetto agli altri dipendenti, nell'organizzazione produttiva. Un aspetto del genere è significativamente presente nella nuova disciplina del rapporto dei pubblici dirigenti, in cui viene chiaramente prefigurata una responsabilità del dirigente per risultati negativi suscettibili di dar luogo - "su conforme parere di un comitato di garanti", all'esclusione temporanea dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato (art.21 d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29, ora, art. 21 del d.lvo 30 marzo 2001, n. 165). Ciò non vuole significare un accollo a carico del dirigente - che è pur sempre un dipendente - del "rischio di impresa", come tale inammissibile nel rapporto di lavoro subordinato: l'insuccesso dell'operazione aziendale per il quale, nel caso specifico il dirigente sia stato assunto, sarebbe comunque a lui addebitabile e idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro unicamente nei limiti delle competenze e dei poteri affidatigli, e salva, quindi, la possibilità di un esonero di responsabilità dello stesso. Nel caso in esame il Tribunale, nell'indagare sulla reale volontà delle parti in ordine all'instaurazione del rapporto, ha messo in evidenza che il ON, unico dirigente inserito nella ridotta struttura aziendale (di piccole dimensioni) appartenente alla società intimata, era stato assunto proprio in vista del raggiungimento di certi risultati, per i quali si faceva affidamento sulla "spiccata professionalità" del ricorrente, e ciò ha indotto il Tribunale a giudicare del tutto coerente e ragionevole, oltre che conforme a buona fede e correttezza - anche in mancanza di riscontri probatori contrari, non forniti dallo stesso ricorrente cui ne incombeva l'onere - l'adozione del provvedimento risolutorio in questione, e, conseguentemente, a negare il diritto del ON all'indennità supplementare invocata.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto ed eguale sorte va riservata al ricorso incidentale, pur potendo quest'ultimo considerarsi "assorbito" trattandosi di ricorso che la stessa parte qualifica come "condizionato" all'accoglimento del principale. In ogni caso, il ricorso incidentale è rivolto non alla sentenza parziale del Tribunale di Treviso, oggetto del ricorso principale, ma a quella definitiva dello stesso Tribunale avverso la quale si sarebbe dovuto proporre un ricorso autonomo.
Consegue al rigetto di entrambi i ricorsi la compensazione delle spese di questo giudizio sostenute dal ON e dalla società RY LA, mentre restano a carico del ricorrente le spese di questo giudizio sostenute dalla s.r.l. HE (immotivatamente intimata), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge entrambi. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della s.r.l. HE, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti di quest'ultima società pari a lire 34.175 equivalenti ad Euro 17,65 oltre a lire 3.500.000 pari ad Euro 1807,60 per onorari di avvocato.
Compensa per intero le spese del presente giudizio tra il ricorrente e la società RY LA.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002