Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
D 0 63325 2 9 86 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria RPEF · Rilquolats. ✓ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nu Dott. Michele CANTILLO - Presidente - R.G.N. 1803/99 Dott. Nino FICO Consigliere Cron. 2061 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Francesco NT GENOVESE Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E NT EN ZA 63325 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OS ON, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARLATO GUIDO VIA TOLEDO 256 NAPOLI 2001 (avviso postale), giusta procura in calce;
2763 controricorrente - -1- D avverso la sentenza n. 211/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco NT GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale per manifesta indonfatezza, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo BO NT, presentava all'Intendenza di Finanza istanza di rimborso dell'imposta trattenuta sulla indennità di buonuscita. L'Ufficio non si pronunciava e il contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, con ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado, la quale riteneva applicabili i criteri di liquidazione di cui alla legge n. 482 del 1985. Con sentenza del 28 settembre 1998 la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza del primo giudice. Ricorre i Ministero delle Finanze lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e degli artt. 1, commi 3 e 4, 36- bis del d. P. R. n. 600 del 1973 e 39, comma 4, e 42-bis, del d. P. R. n. 602 del 1973, nonché 4 e 5 della legge n. 482 del 1985, dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale non può ammettersi il rimborso di ritenute di acconto prelevate su redditi non dichiarati e che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio. Non avendo il ricorrente indicato nella dichiarazione dei redditi l'indennità di fine rapporto, né avendo formato essa oggetto di accertamento d'ufficio, non ci sarebbero i presupposti per ottenere il rimborso delle ritenute operate sull'emolumento in questione. La parte intimata ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 19 ottobre 2001, ha osservato che, in base alla più recente giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo l'orientamento di questa Corte, consolidatosi a seguito della pronuncia delle sezioni Unite n. 25 del 2000, < la domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985 n. 482, corrisposte sia prima che dopo il 1 gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso - totale o parziale - delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi. >> (Cassazione, sentt. n. 25 del 2000 e 14996 del 2000, nonché le sentt. 5974, 5975, 8872, 10381, 10471, 10475, 10476, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10622, 10626, 19885, 10866, 11237, 11570, 11661, 12344 e 14013 tutte del 2000, massimate come conformi alla prima). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato. Le spese vanno compensate, in considerazione del fatto che gli atti di causa, anche quelli del presente grado di giudizio, sono anteriori al formarsi dell'indirizzo giurisprudenziale come sopra riportato. REGISTRAZIONE
P.Q.M.
P. 26/4/1986 ALL N. 5 La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. SUTARIA Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco NT GENOVESE Il Presidente Dr. Michel ANTILLO IL CANCELLERE CT Innocenzo Battisto DEPOSITATO Z002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TI का 2