Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8930 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
08930 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL LOI LA CORTE SUP DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 21694/99 - - Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron. 24320 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Rep. 1 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 15/03/02 © Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GI ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1115 avverso la sentenza n. 343/99 del Tribunale di -1- MESSINA, depositata il 02/07/99 R.G.N. 39/97; relazione della causa svolta nella pubblica udita la -- udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 luglio 1999 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto da IA DO avverso la sentenza del locale Pretore del lavoro del 7 novembre 1996, previo espletamento di ulteriore consulenza, dichiarava il diritto della medesima ad ottenere dal Ministero dell'Interno il pagamento dell'indennità di accompagnamento fissandone la decorrenza dal dicembre 1997; affermava il Tribunale che le affezioni riscontrate, ossia la cardiopatia ischemica in portatrice di pace-maker e già operata di commissurotomia per valvulopatia mitralica, comportavano secondo il CTU una invalidità permanente del 100% ed impedivano alla ricorrente l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso affidato ad un unico h complesso motivo. Resiste la IA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 18/80 e del DM 5.2.92 del Ministero della Sanità, nonché difetto di motivazione, per non avere il Tribunale reso alcuna giustificazione sui motivi che l'avevano indotto a preferire le conclusioni del CTU nominato in appello, piuttosto che quelle del CTU di primo grado. Inoltre il secondo CTU, a fronte di identità di quadro clinico esaminato in sede amministrativa e nella prima consulenza, non avrebbe fatto menzione di alcun fattore aggravante;
il CTU aveva fatto riferimento all'obesità che cagionerebbe notevoli limitazioni funzionali, senza indicare però né il peso né l'altezza; era stata individuata la mancanza di autosufficienza per alcune attività quotidiane quale il coricarsi o l'alzarsi e l'andare al bagno, e quindi la necessità dell'ausilio di terzi solo per atti ben definiti, senza necessità in via permanente dell'aiuto di un accompagnatore;
il CTU aveva poi segnalato la impossibilità di attendere alle faccende domestiche, senza avere però individuato preliminarmente gli atti propri della fascia di età, e la indeterminatezza delle espressioni usate portava a non escludere che la potesse segnalata impossibilità possa essere superata da un ausilio di carattere temporaneo. Il ricorso non merita accoglimento. Si rileva che il secondo consulente, sui cui accertamenti il Tribunale si è fondato per l'accoglimento della domanda, ha concluso per la ricorrenza dei requisiti previsti per l'indennità di accompagnamento a partire dal dicembre 1997, quindi in epoca sicuramente successiva rispetto alla data della prima consulenza, considerato che la sentenza del Pretore era del 7 novembre 1996. Non poteva dunque esservi contrasto tra i due accertamenti peritali, tale da richiedere da W parte del Tribunale l'indicazione delle ragioni che lo inducevano a preferire l'una invece che l'altra; viceversa si era verificato, come risulta dalla perizia del Tribunale, un aggravamento del quadro clinico ( l'assistita era stata già operata di commissurotomia per valvulopatia mitralica) a seguito dell'impianto di pace maker avvenuto nel novembre 1997. Quanto poi alle ulteriori censure, si rileva che ogni dubbio sulla ricorrenza delle condizioni di legge per l'indennità di accompagnamento viene fugata sol che si مير consideri le conclusioni del CTU, cui la sentenza impugnata fa integrale riferimento, in cui risulta che la IA era impossibilitata non solo a svolgere le mansioni domestiche, ma mancava di autosufficienza in alcune attività quotidiane, quali coricarsi e alzarsi dal letto, usare il w.c. e lavarsi adeguatamente >> . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese liquidate come da dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza. 2
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese oltre millecinquecento euro per onorari, da liquidate in euro 20 is. distrarsi a favore dell'avv. Pietro Intilisano. Così deciso in Roma il 15 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Тем а ве изя IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria 3 3 i A 3 1 D S 5 S . , T A . O oggi, 1.9.GIU. 2002. T R L N , L A ' A O E L 3 S M B L 7 E IL CANCELLIERE E I E - R P P 3 S D D U - I I 1 A N S 1 T Zancoсо G N S T H O E O O E S P G A I D M G A I E I , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 3