Sentenza 24 febbraio 1998
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Per l'applicazione della liberazione anticipata è necessario che, nel momento della decisione ricorra l'attualità dello stato di detenzione, non essendo sufficiente che il richiedente si trovi in stato di detenzione al momento della presentazione della richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1998, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 24/02/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 133
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 31291/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO US n. il 05.09.1957;
avverso ordinanza del 15.01.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. per inammissibilità del ricorso;
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 15/1/1997 il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata avanzata da AR SE, osservando che lo stesso era già stato scarcerato per fine pena in data 13/12/1996.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo che al momento della presentazione della relativa richiesta si trovava ancora detenuto in espiazione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Invero, in base all'indirizzo giurisprudenziale prevalente (vedi sent. Sez. Un. del 18/6/1991), per l'applicazione della liberazione anticipata e necessario che nel momento della decisione ricorra l'attualità dello stato di detenzione, non essendo sufficiente la circostanza che il richiedente si trovi in stato di detenzione al momento della presentazione della richiesta.
Pertanto, poiché la censura dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di ?. 500.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998